CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38582/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE diAPPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, in data 21/09/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.56 e 628, comma 2, cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato esclusivamente con il richiamo di datati precedenti penali e senza considerare gli elementi positivi allegati dal ricorrente (risarcimento del danno, comportamento processuale). Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo delle identiche questioni sollevate con l'atto di appello, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche mettendo in rilievo i precedenti penali e, comunque, la determinazione della pena in misura adeguata alla limitata gravità del fatto (così rispettando le indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)»: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il