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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32826/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Vinadio (Cn) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n.

Cuneo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 7349/21 della Corte di appello di Torino del 15/11/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentita per la parte civile Comune di Argentera, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile i ricorsi;sentito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella di primo grado del 16 ottobre 2019: a) in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero avverso l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Cuneo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], colpevoli del delitto di concorso continuato in turbativa d'asta (artt. 81, 110, 353 primo e secondo comma, 61 n. 11 cod. pen., capo A) e il solo Giavelli anche di peculato continuato (artt. 81 cpv., 314 cod. pen., capo C); b) rigettata l'impugnazione proposta da detto imputato, ne ha confermato la condanna in ordine ai delitti di tentata truffa aggravata in danno della Regione Piemonte (artt. 56, 640-bis cod. pen., capo A, proc. riun.

R.G. 2573/16) e di falso in atto pubblico (artt. 497, 476 cpv., 61 n. 2 cod. pen., capo B, proc. riun.

R.G. 2573/16).

La pronuncia si riferisce a condotte verificatesi nel periodo in cui Giavelli rivestiva la carica di sindaco del Comune di Argentera (Cn) e riguarda il turbamento, ascrittogli in concorso con la moglie, di due gare collegate, conclusesi con l'aggiudicazione degli appalti alla [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui la Degioanni è socia e amministratrice unitamente al padre Sergio (capo A) nonché la richiesta di un finanziamento regionale, accompagnata dalla redazione di un verbale di esecuzione lavori, per la realizzazione di un percorso per mountain bike in realtà mai eseguito (reati sub A e B, proc. riun.

R.G. n. 2573/16); a Giavelli è stata, inoltre, ascritta l'appropriazione continuata di carburante giacente nella cisterna comunale per rifornire la sua autovettura privata (capo C).

All'esito di una rinnovata istruttoria dibattimentale particolarmente ampia, che ha visto l'escussione di numerosi testimoni, la Corte territoriale ha condannato Giavelli alla pena principale di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a quella accessoria interdittiva temporanea e Degioanni a quella, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.

2. Ricorso Giavelli

2.1. Erronea applicazione di legge processuale e in particolare degli artt. 581 lett. a) e 591, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero in quanto privo anche della enunciazione del motivo su cui si fondava la richiesta di riforma della sentenza impugnata, non essendovi pertinenza fra le lapidarie considerazioni svolte dalla pubblica accusa, l'atto impugnato e lo stesso capo d'imputazione.

2.2. Erronea applicazione di legge processuale penale in relazione all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo a quelle parti della sentenza di primo grado non censurate con l'atto di appello e che hanno acquisito autorità di cosa giudicata, erroneamente non rilevata dalla Corte di appello.

2.3. Mancanza di motivazione rafforzata con riferimento ai capi A e C della imputazione.

2.4. Erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 121 e 178 cod. proc. pen. ed alla mancata valutazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva del 15 novembre 2021 con cui veniva chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero.

2.5. Erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. ed agli artt. 38, 46-bis, 57 e 122 d.

Igs. n. 163 del 2006 (codice appalti previgente) e 6 -bis legge n. 241 del 1990 e vizi congiunti di motivazione sul punto.

La Corte di merito ha individuato come condotte fraudolente, penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 353 cod. pen., da un lato la consegna da parte degli imputati al responsabile unico del procedimento (RUP), [OSCURATO:PERSONA], dell'elenco delle ditte partecipanti alle gare di appalto e dall'altro la costituzione in associazione temporanea di imprese (ATI) della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riferibile alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in vista della relativa partecipazione, ma nessuna di esse risultava contraria alle norme allora vigenti in materia di appalti.

Appaiono, infatti, irrilevanti le fonti per l'individuazione del numero minimo di partecipanti (dieci) alla procedura attivata ai sensi degli artt. 57 e 122 cod. appalti del 2006, mentre le modalità con cui individuare le imprese da invitare sono state indicate solo con linee guida, peraltro non vincolanti, emesse con determina dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, in epoca, quindi, successiva ai fatti oggetto del procedimento.

Sotto altro profilo la partecipazione alla gara della [OSCURATO:PERSONA] srl e la costituzione in ATI hanno rappresentato scelte operative neutre che non hanno in alcun modo potuto incidere sui profili di legittimità della procedura. ci Inoltre, la normativa applicabile ratione temporis (art. 38 d.

Igs. n. 163 del 2006) non prevedeva quale causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di imprese legate per vincolo di parentela ai titolari di cariche di governo della stazione appaltante e per quanto di interesse a persone aventi vincoli di parentela con il sindaco del Comune che indice la gara.

L'art. 42 del d.

Igs. n. 50 del 2016 nuovo codice degli appalti chiarisce, infatti, che può entrare in conflitto di interessi in tale situazione il funzionario pubblico che svolga le funzioni di RUP, ma non il Sindaco, a meno che questi non partecipi direttamente alla formazione degli atti di gara - situazione non verificatasi nel caso di specie - in violazione degli artt. 77, comma 2 e 78 del TUEL e in termini più generali dell'art. 6 -bis della legge n. 241 del 1990.

Restano, pertanto, del tutto irrilevanti sotto il profilo della legittimità della procedura di gara le questioni relative all'invito a partecipare rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla sua partecipazione alla gara in ATI con altra società.

2.6. Erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 353 cod. pen. e agli artt. 63, 68 e 107 del TUEL e vizi congiunti di motivazione in ordine al reato di cui al capo A dell'imputazione.

La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale del ricorrente in maniera puramente assertiva, valorizzando elementi di fatto (la presenza a non meglio precisati incontri) e di diritto (la mancata partecipazione alle procedura di gara, in realtà imposta dalle vigenti previsioni del TUEL) neutri, quando non del tutto irrilevanti.

2.7. Erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 314 cod. pen. ed agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine al reato di cui al capo C dell'imputazione.

Al di là di una lapidaria motivazione della Corte di merito, non è stata raggiunta prova della sussistenza delle condotte di appropriazione del gasolio, sotto il profilo della relativa destinazione per finalità private.

2.8. Erronea applicazione dell'art. 78 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui al procedimento riunito R.G. n. 2573/2016, che pacificamente vedono come parte civile la Regione Piemonte ed in relazione ai quali il Comune di Argentera ha depositato un atto di costituzione privo di qualsiasi riferimento e correlazione con i fatti contestati; nessuna motivazione ha fornito sul punto la Corte di merito a fronte del corrispondente motivo di gravame.

2.9. Erronea applicazione degli artt. 476 cpv., 479, 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato sub B di cui al procedimento riunito n. 2573/2016 R.G.

La Corte di appello ha confermato la condanna sulla base di una ricostruzione dei fatti non correlati con i reati contestati, errando finanche quanto ai riferimenti temporali e non considerando la circostanza che gli atti amministrativi sono sempre stati adottati dal funzionario competente (RUP) e mai direttamente dal Sindaco né ha tenuto conto del fatto dirimente che le risultanze processuali hanno dimostrato che il progetto era stato realizzato, erano stati eseguiti i sopralluoghi, i rilievi fotografici e puntualmente individuato il posizionamento della segnaletica e delle protezioni.

2.10. Erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione al reato sub A di cui al procedimento riunito n. 2573/2016 R.G.

Si denuncia la totale carenza di motivazione anche in ordine alle modalità di estrinsecazione della condotta (mediante artifici o raggiri) in realtà mai precisata ed anche in questo caso senza considerare la riferibilità degli atti della procedura di richiesta finanziamento ai funzionari competenti.

2.11. Erronea applicazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ricorso Degioanni

3.1. Violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. per superamento della preclusione correlata all'effetto devolutivo dell'appello del pubblico ministero.

L'atto di appello della parte pubblica si appuntava soltanto su una parte delle condotte materiali ascritte alla ricorrente, non investendo le questioni della costituzione di una associazione temporanea di imprese (ATI), della riferibilità alla medesima del bigliettino manoscritto rinvenuto presso l'impresa Massano e dell'assenza di riscontri alle dichiarazioni del coimputato segretario comunale che le attribuiva la consegna dei biglietti recanti i nomi delle ditte partecipanti, in ogni caso non qualificabili come mezzi fraudolenti; rimettendo in discussione tali punti della decisione, la Corte di appello ha illegittimamente superato i limiti del devoluto.

3.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato i contenuti della memoria difensiva del 15 novembre 2021 in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A, ritenendo la configurabilità del delitto di turbata libertà degli incanti.

Nella fattispecie considerata, in cui la presunta condotta illecita ascritta alla ricorrente sarebbe avvenuta qualche giorno della pubblicazione del bando, risulta configurabile il diverso reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. con la conseguenza dell'insussistenza dell'addebito e della illegittimità delle statuizioni civili.

3.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. ed all'art. 38, d.

Igs. n. 163 del 2006 e vizio di motivazione sul punto nella parte in cui la sentenza impugnata non ha assolto all'onere di fornire una motivazione rafforzata, non esaminando i contenuti delle memorie difensive degli imputati in ordine alla natura di mezzo fraudolento della condotta consistita nell'indicazione al RUP dei nominativi delle imprese da invitare alle gare.

3.4. Violazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha assolto all'onere di fornire una motivazione rafforzata, non esaminando i contenuti delle memoria difensiva della ricorrente in ordine alla natura di mezzo fraudolento della costituzione di una ATI.

3.5. Violazione di legge processuale penale in relazione agli artt. 192, comma 2 e 197-bis cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dei riscontri estrinseci alla testimonianza cd. assistita di [OSCURATO:PERSONA] nonché al giudizio di attendibilità intrinseca del medesimo, anche a causa dell'omesso esame dei contenuti della memoria del 15 novembre 2021 e del dovere di fornire motivazione rafforzata sul punto.

3.6. Violazione di legge penale in relazione all'art. 175 cod. pen. ed alla omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei limiti della motivazione e per le ragioni di seguito esposte.

2. Prima di entrare nel merito delle censure difensive, occorre affrontare la preliminare questione, sollevata con l'ottavo motivo del ricorso Giavelli, della mancata esclusione della parte civile costituita, Comune di Argentera, in relazione ai reati di tentata truffa ai danni della Regione Piemonte e del connesso delitto di falso (reati di cui ai capi A e B del proc. riunito n. 2573/2016 R.G.).

La doglianza è infondata.

Al di là del carattere indubbiamente sintetico della motivazione sul punto, da intendersi in senso complessivo sia con riguardo alle argomentazioni svolte dai giudici di appello che da quelli di primo grado, è evidente come la costituzione di parte civile del Comune di Argentera, relativamente a reati in cui figura quale persona offesa la Regione Piemonte, sia stata ammessa per averli il Giavelli commessi in qualità di Sindaco, in tal modo ledendo l'immagine dell'ente locale che, infatti, si è costituito in persona del [OSCURATO:PERSONA], dopo lo scioglimento del Consiglio comunale.Il danno che è stato ritenuto risarcibile è, dunque, di natura non patrimoniale in relazione ai comportamenti antigiuridici del Sindaco pro tempore e al pregiudizio che ne è derivato alla reputazione dell'ente locale per effetto delle condotte contra legem di cui si è reso responsabile il suo legale rappresentante.

Si deve, infatti, ritenere che il danno all'immagine subìto dalla pubblica amministrazione sia risarcibile anche quando derivi dalla commissione di reati comuni (conf.

Sez. 6, n. 5534 del 20/05/2021, dep. 2022, Marcon, Rv. 282884; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083 in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cannmarata e altri, Rv. 270517; Sez. 3, n. 5481 del 12/12/2013, dep. 2014, PC, Refatti e altri, Rv. 259132; contra Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Cardinali, Rv. 271567 e Sez. 2, n. 35447 del 21/10/2020, Ventre, Rv. 280311), dal momento che, anche a seguito delle modifiche normative disposte con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 ed in ragione del perdurante rinvio "mobile" contenuto nell'art. 17, comma 30 -ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, all'abrogato art. 7, legge 27 marzo 2001, n. 97, l'azione risarcitoria non può ritenersi esperibile in relazione ai soli delitti dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione, indicati nel citato art. 7 (Sez. 6, n. 5534/21 cit.).

Nella fattispecie in esame viene, inoltre, in considerazione un'ipotesi di tentata truffa aggravata in danno di un altro ente pubblico quale la Regione Piemonte, consumata mediante condotta falsificatoria attuata dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni, ragion per cui se è vero che non si tratta propriamente di delitti ricompresi nel Titolo II, Capi I, II e III del Codice penale contro la pubblica amministrazione, è innegabile che gli stessi risultano intimamente connessi all'esercizio della funzione di rappresentanza dell'ente comunale, a prescindere dal fatto che quest'ultimo non ne sia individuabile quale persona offesa.

Risale, infine, a pronuncia ormai cronologicamente risalente di questa Corte di legittimità l'ulteriore principio secondo cui risulta risarcibile il danno all'immagine ad organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali (Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004, dep. 2005, Aiello, Rv. 231031), com'è rimasto in concreto accertato all'esito della presente verifica processuale.

3. Altre questioni logicamente pregiudiziali rispetto alle censure difensive mosse ai temi dell'accusa sono quelle, tra loro strettamente collegate, della pretesa inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero (primo e quarto motivo ricorso Giavelli) e dell'allegata violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen (secondo motivo ricorso Giavelli, primo motivo ricorso Degioanni).Entrambi i ricorrenti sostengono la tesi che l'atto di appello proposto dalla parte pubblica si appuntava soltanto su una parte delle condotte materiali rispettivamente loro ascritte, sicché quelle non investite dal gravame avrebbero assunto autorità di cosa giudicata, circostanza asseritamente non rilevata per errore dalla Corte di merito.

Le doglianze sono infondate.

Entrambi i ricorrenti, infatti, fanno discendere conseguenze giuridicamente insostenibili da un'accezione del tutto peculiare del concetto di punto della decisione, deducendo un'insussistente violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen.

L'appello del Procuratore della Repubblica di Cuneo aveva, infatti, investito quei capi della sentenza di primo grado da cui gli imputati erano stati assolti, in particolare entrambi dal delitto di cui all'art. 353 cod. pen. (capo A del proc. n. 1944/2015 R.G.) e il solo Giavelli anche da quello di peculato (capo C dello stesso procedimento) e tale considerazione rende prive di rilievo le censure dei ricorrenti al riguardo.

Nota è, infatti, la differenza tra capo di una sentenza, riguardante la singola imputazione, suscettibile non solo di acquisire forza di cosa giudicata ma anche di conseguire autonoma esecuzione con riferimento alla pena (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-02) e punto della decisione, concernente l'inquadramento giuridico della condotta, l'applicazione o il diniego di un istituto, la struttura della motivazione, la determinazione del trattamento sanzionatorio, la regolamentazione delle statuizioni civili.

Un capo della sentenza può essere interessato da differenti punti della decisione (modalità di redazione dell'imputazione, qualificazione giuridica del fatto, sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, etc.), così come un punto (ad es. la redazione della motivazione per relationem) può riguardare in contemporanea diversi capi.

Ma mentre l'impugnazione di un capo della decisione investe non solo quanto espressamente con essa devoluto, ma anche quanto in astratto devolvibile all'esame del giudice superiore, l'impugnazione di un punto non comporta necessariamente l'esame di tutte le questioni relative ad un singolo capo della pronuncia.

Nella vicenda processuale in esame, la pubblica accusa ha interposto appello avverso l'assoluzione pronunciata dal Tribunale in ordine a due specifici capi d'imputazione e ciò ha imposto alla Corte territoriale di rivalutare l'intero complesso degli elementi di prova afferenti a detti reati, tenuto altresì conto della concorrente esigenza di articolare una motivazione rafforzata connessa alla volontà di ribaltare la pronuncia assolutoria e di procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen.

Quanto, invece, alla dedotta inammissibilità del gravame, le doglianze del ricorrente mascherano in realtà la divergente valutazione difensiva del quadro probatorio, che postula, tuttavia, un inevitabile sconfinamento del sindacato di questa Corte di cassazione nella valutazione nel merito delle accuse, come tale incompatibile con la funzione propria dei vaglio di legittimità.

4. Il delitto di turbata libertà degli incanti I ricorrenti hanno posto all'attenzione di questa Corte sia il tema dell'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 353 cod. pen. (quinto e sesto motivo ricorso Giavelli; terzo e quarto motivo ricorso Degioanni) sia quello del corretto inquadramento giuridico della condotta contestata al capo A del proc. n. 1944/2015 R.G. in termini di art. 353-bis cod. pen. (secondo motivo ricorso Degioanni).

Entrambe le doglianze vanno, tuttavia, disattese.

Estrapolando dalle risultanze probatorie esposte nella sentenza impugnata, le condotte materiali accertate ed ascritte agli imputati consistono: a) nell'avere la Degioanni fornito al responsabile unico del procedimento (RUP), [OSCURATO:PERSONA] (patteggiante in distinto procedimento) due elenchi di ditte (in un caso consistente di dieci nominativi e nel secondo di cinque, quest'ultimo riportato su di un biglietto poi misteriosamente smarrito, nonostante il funzionario lo avesse custodito in cassaforte) al fine di far figurare lo svolgimento di una gara, in un contesto dominato dall'assegnazione pressoché generalizzata degli appalti (come da dichiarazioni dello stesso teste Ettorre, pag. 16 sent.) da parte del Comune di Argentera, alla società di cui è socia la moglie del sindaco Giavelli, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; b) nell'avere la [OSCURATO:PERSONA] formato una associazione temporanea di imprese (ATI) con altra società, al fine precipuo di fugare le perplessità del RUP secondo cui l'ennesimo affidamento diretto dell'appalto (il primo dei due in questione) sarebbe stato quanto meno sconveniente; c) nell'avere l'allora [OSCURATO:PERSONA] esercitato pressioni sul predetto RUP, Ettorre, affinché non facesse obiezioni all'aggiudicazione dell'appalto alla associazione di imprese di cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] (pag. 16 sent.).

Ribaltando il giudizio di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto tali condotte di natura fraudolenta ("Che poi, la costituzione dell'ATI, fatto di per sé lecito, come rilevato dal Tribunale, costituisse ulteriore mezzo fraudolento [...] appare pienamente dimostrato ...", pag. 18 motivazione), riconducibili come tali alla categoria degli 'altri mezzi fraudolenti', penalmente rilevanti in quanto suscettibili in sé di alterare il regolare svolgimento della gara di appalto.

Tale qualificazione, tuttavia, non convince e presta il fianco alle fondate critiche difensive (quinto motivo del ricorso Giavelli; terzo e quarto motivo del ricorso Degioanni) secondo cui, prese singolarmente in considerazione, le condotte stesse non contrasta(va)no con la normativa all'epoca applicabile ratione materiae (artt. 38, 46-bis, 57 e 122 del d.

Igs. n. 163 del 2006 codice appalti previgente e 6 -bis legge n. 241 del 1990 e vizi congiunti di motivazione sul punto).

La fondatezza delle critiche - che ovviamente si riverbera sulla qualità dei ricorsi (v. oltre) - esplica, tuttavia, i suoi effetti unicamente sul piano della motivazione, che va di conseguenza corretta (art. 619 cod. proc. pen.), ma risulta irrilevante quanto alla configurabilità in concreto del delitto di cui all'art.353 cod. pen., in una corretta prospettiva di inquadramento di quelle condotte nella categoria delle 'collusioni', essendo stata la loro coordinata attuazione espressamente finalizzata a far apparire l'esistenza di una procedura concorsuale in realtà del tutto fittizia, atteso l'esito scontato dell'aggiudicazione della gara.

Stando alle risultanze delle sentenze di merito, pertanto, nessun artificio, inganno o mendacio ha alterato il regolare funzionamento della gara poiché era la gara stessa a costituire in sé una finzione, grazie alle comprovate collusioni tra il RUP e i ricorrenti e a quelle, per quanto probatoriamente non comprovate, almeno con uno dei partecipanti figurativi alla competizione (titolare dell'impresa Massani).

Non è, infatti, emerso un vero e proprio collegamento, formale o sostanziale tra società partecipanti per l'aggiudicazione dell'appalto con le varie problematiche connesse a tale situazione, in ragione del carattere posticcio della procedura concorsuale in sé considerata.

Le prove acquisite hanno, infatti, evidenziato la sussistenza di un accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa (la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), penalmente rilevante ai sensi dell'art. 353 cod. pen., dal momento che la circostanza aggravante di cui al secondo comma, riferita al soggetto preposto alla gara per il solo fatto della funzione ricoperta, ha riguardo a tutte le condotte previste dal primo comma dell'articolo (conf.

Sez. 6, n. 28157 del 17/06/2014, Luce, Rv. 261903).

In senso dirimente, infine, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio che nel reato di turbata libertà degli incanti, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, ontologicamente distinta dal "mezzo fraudolento" che consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo (Sez. 6, n. 12298 dei 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555 in fattispecie di condotta di imputati che, partecipando ad una gara pubblica, avevano presentato offerte imputabili ad unico centro di interessi, in questo modo dissimulando offerte collegate e solo apparentemente concorrenti).

Quanto alla responsabilità concorsuale del Giavelli, formalmente estraneo alle condotte materialmente poste in essere dalla moglie Degioanni, esse emergono in maniera congrua dalle dichiarazioni rese dal teste assistito Ettorre (il più volte citato RUP, patteggiante in distinto procedimento), che hanno evidenziano come la complessiva condotta delle amministrazioni comunali di Argentera (Cn) fosse ispirata a finalità familistiche, volte cioè a favorire costantemente gli interessi della moglie del Sindaco (o del vice-Sindaco, nei periodi in cui a svolgere l'incarico di primo cittadino era il cugino del ricorrente, Tallone) e quindi propri, mediante l'aggiudicazione pressoché totalitaria della gare di appalto o degli affidamenti diretti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sul tema v. le conformi dichiarazioni, riportate in sentenza, del teste Lgt.

G.d.F.

Toselli, incaricato dello svolgimento delle indagini).

Va disattesa, infine, anche la censura formulata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa la pretesa configurabilità del delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen.

A prescindere da ogni considerazione circa il concreto interesse alla diversa qualificazione giuridica della condotta, trattandosi di figure di reato punite nella versione non circostanziata con la stessa pena, la doglianza appare infondata.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince, infatti, che quando la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] consegnò al funzionario responsabile del procedimento (Ettorre) il primo dei foglietti contenenti l'elenco dei partecipanti alla gara fittizia, il contenuto del bando era stato già definito, pur non essendo stato ancora pubblicato; a pag. 11 del ricorso si riporta un brano della dichiarazione del teste Ettorre secondo cui egli ricevette il biglietto qualche giorno prima di far partire quelle che lui definisce "le richieste di bando", circostanza che sembra precisamente alludere alla pubblicazione di un bando già definito nel suo contenuto.

In ogni caso, inoltre, ed in senso dirimente, la condotta non mirava minimamente ad influire su quel contenuto, ma unicamente a sostenere la parvenza di una partecipazione di più imprese alla gara, mentre in realtà era la sola società della Degioanni a parteciparvi, con l'accorgimento di figurare come temporaneamente associata ad altra impresa.

La stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA], assolta in primo grado, ha posto anche la questione della valutazione degli elementi di riscontro alla testimonianza del teste Ettorre (quinto motivo di ricorso).

La doglianza si rivela, tuttavia, inammissibile poiché tenta di conseguire una diversa valutazione del contenuto della deposizione del teste assistito, significativamente evocando l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e deducendo una pretesa violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata cui, invece, la Corte di merito ha pacificamente assolto.

Come, peraltro, anticipato, le doglianze difensive hanno imposto una correzione di un errore di diritto contenuto nella motivazione e conseguentemente non possono ritenersi manifestamente infondate.

Stando alla contestazione, il reato di cui all'art. 353 cod. pen. risulta commesso "nel periodo giugno / luglio 2014", per cui ipotizzandone per favor rei il perfezionamento alla fine di giugno 2014, il termine massimo di prescrizione risulta maturato nel dicembre del 2021; ma a conclusione analoga si giungerebbe ove il dies commissi delicti venisse spostato alla fine di luglio 2104 (prescrizione massima gennaio 2022).

Da quanto premesso, consegue la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a tale capo, essendo il reato di cui all'art. 353 cod. pen. estinto per sopravvenuta prescrizione, restando ferme - per tutte le ragioni dianzi esposte - le statuizioni civili ad esso conseguenti in favore della parte civile costituita, Comune di Argentera.

5. Il delitto di peculato (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] reputa, invece, fondate le censure mosse da tale ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di peculato ed alla motivazione con cui è stata ribaltata l'originaria assoluzione.

La difesa sostiene non essere stata raggiunta prova della sussistenza delle condotte di appropriazione del gasolio, sotto il profilo della relativa destinazione per finalità private ed effettivamente in un Comune di così ridotte dimensioni come quello di Argentera, tenuto anche conto della circostanza che era stato lo stesso Giavelli ad istituire un registro su cui annotare i prelievi di gasolio e sul cui brogliaccio figurava talora il nominativo del Sindaco, sarebbe stato necessario un ben più persuasivo apparato probatorio, anche di natura negativa (es. verifica di inesistenza di impegni istituzionali nei giorni di effettuazione di uno o più prelievi), che non quello rappresentato dalle generiche affermazioni del teste Pezzotta (pag. 19 sent.), per escludere che quelli effettuati dal Sindaco non fossero giustificati da incombenze legate al suo ruolo pubblico.

La sostanziale assenza di motivazione in ordine alla sufficienza della prova di appropriazione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), con eliminazione della pena relativa.6.

Il delitto di falso (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) Va, per contro, disatteso il nono motivo del ricorso Giavelli, concernente il delitto di falso (capo B del proc. riun.

N. 2573/16 R.G.) L'attestazione non veritiera in uno degli atti ideologicamente falsi (secondo l'imputazione: "predisponeva e firmava la dichiarazione di lavori ultimati") presentati a corredo della richiesta di finanziamento regionale - mentre processo verbale di consegna, certificato di regolare esecuzione e relazione conto finale, dichiarazione lavori ultimati erano a firma del funzionario Porracchia; processo verbale di consegna, certificato di regolare esecuzione, relazione conto finale erano a firma del funzionario [OSCURATO:PERSONA], entrambi patteggianti in separato procedimento - è stata, secondo i giudici di merito, opera diretta del Sindaco e poco conta che gli atti della procedura di richiesta finanziamento siano formalmente imputabili al responsabile unico del procedimento.

7. Il delitto di tentata truffa in danno della Regione Piemonte (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) Deve parimenti ritenersi infondata la tesi difensiva dell'impossibilità di attribuzione soggettiva della condotta al ricorrente (decimo motivo di ricorso), in presenza di ben individuate responsabilità dei funzionari preposti alla gestione della procedura di finanziamento.

La responsabilità ascritta al ricorrente è di natura concorsuale e come anticipato sia il capo di imputazione che la sentenza impugnata evidenziano con chiarezza la condotta materiale, personalmente riferibile a Giavelli, di avere predisposto e firmato la dichiarazione di ultimati lavori; se a ciò si aggiunge il dato che in un'amministrazione comunale dominata per anni dalla figura del ricorrente o di suoi parenti, il complessivo operato dei funzionari (separatamente giudicati) era chiaramente improntato a soddisfare intenti e desideri del Sindaco, ne consegue la incensurabilità nel merito delle valutazioni della Corte territoriale.

L'artificio alla base della condotta fraudolenta è evidentemente consistito nella attestazione in atto pubblico dell'avvenuto completamento dei lavori per i quali era stato richiesto il finanziamento, in contrasto con la circostanza che niente di quanto era stato asseverato corrispondeva alla realtà.

La deduzione difensiva secondo cui i lavori erano stati, per contro, regolarmente eseguiti, in quanto articolata in punto di stretto merito, risulta improponibile in sede di legittimità.

8. Va, infine, rigettata anche l'ultima doglianza del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, punto sul quale si riscontra in sentenza congrua, ancorché sintetica, motivazione (v. pag. 21).

9. La dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A del procedimento originario n. 1944/2015 R.G. e l'assoluzione dal delitto di peculato di cui al capo C dello stesso procedimento impongono la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai residui reati per cui si è avuta conferma della condanna.

10. Vanno, infine, confermate le statuizioni civili, a parte la regolamentazione delle spese di rappresentanza e difesa che viene demandata al giudice del rinvio, consistendo del resto le stesse nella mera affermazione di spettanza del risarcimento (a n) , da liquidarsi in separata sede civile.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo A) del proc n. 1944/2015, contestato ad entrambi i ricorrenti, perché estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Annulla, altresì, senza rinvio la medesima sentenza senza rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. Vinadio (Cn) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Cuneo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 7349/21 della Corte di appello di Torino del 15/11/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentita per la parte civile Comune di Argentera, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile i ricorsi;sentito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella di primo grado del 16 ottobre 2019: a) in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero avverso l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Cuneo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], colpevoli del delitto di concorso continuato in turbativa d'asta (artt. 81, 110, 353 primo e secondo comma, 61 n. 11 cod. pen., capo A) e il solo Giavelli anche di peculato continuato (artt. 81 cpv., 314 cod. pen., capo C); b) rigettata l'impugnazione proposta da detto imputato, ne ha confermato la condanna in ordine ai delitti di tentata truffa aggravata in danno della Regione Piemonte (artt. 56, 640-bis cod. pen., capo A, proc. riun. R.G. 2573/16) e di falso in atto pubblico (artt. 497, 476 cpv., 61 n. 2 cod. pen., capo B, proc. riun. R.G. 2573/16). La pronuncia si riferisce a condotte verificatesi nel periodo in cui Giavelli rivestiva la carica di sindaco del Comune di Argentera (Cn) e riguarda il turbamento, ascrittogli in concorso con la moglie, di due gare collegate, conclusesi con l'aggiudicazione degli appalti alla [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui la Degioanni è socia e amministratrice unitamente al padre Sergio (capo A) nonché la richiesta di un finanziamento regionale, accompagnata dalla redazione di un verbale di esecuzione lavori, per la realizzazione di un percorso per mountain bike in realtà mai eseguito (reati sub A e B, proc. riun. R.G. n. 2573/16); a Giavelli è stata, inoltre, ascritta l'appropriazione continuata di carburante giacente nella cisterna comunale per rifornire la sua autovettura privata (capo C). All'esito di una rinnovata istruttoria dibattimentale particolarmente ampia, che ha visto l'escussione di numerosi testimoni, la Corte territoriale ha condannato Giavelli alla pena principale di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a quella accessoria interdittiva temporanea e Degioanni a quella, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2. Ricorso Giavelli 2.1. Erronea applicazione di legge processuale e in particolare degli artt. 581 lett. a) e 591, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero in quanto privo anche della enunciazione del motivo su cui si fondava la richiesta di riforma della sentenza impugnata, non essendovi pertinenza fra le lapidarie considerazioni svolte dalla pubblica accusa, l'atto impugnato e lo stesso capo d'imputazione. 2.2. Erronea applicazione di legge processuale penale in relazione all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo a quelle parti della sentenza di primo grado non censurate con l'atto di appello e che hanno acquisito autorità di cosa giudicata, erroneamente non rilevata dalla Corte di appello. 2.3. Mancanza di motivazione rafforzata con riferimento ai capi A e C della imputazione. 2.4. Erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 121 e 178 cod. proc. pen. ed alla mancata valutazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva del 15 novembre 2021 con cui veniva chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero. 2.5. Erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. ed agli artt. 38, 46-bis, 57 e 122 d. Igs. n. 163 del 2006 (codice appalti previgente) e 6 -bis legge n. 241 del 1990 e vizi congiunti di motivazione sul punto. La Corte di merito ha individuato come condotte fraudolente, penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 353 cod. pen., da un lato la consegna da parte degli imputati al responsabile unico del procedimento (RUP), [OSCURATO:PERSONA], dell'elenco delle ditte partecipanti alle gare di appalto e dall'altro la costituzione in associazione temporanea di imprese (ATI) della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riferibile alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in vista della relativa partecipazione, ma nessuna di esse risultava contraria alle norme allora vigenti in materia di appalti. Appaiono, infatti, irrilevanti le fonti per l'individuazione del numero minimo di partecipanti (dieci) alla procedura attivata ai sensi degli artt. 57 e 122 cod. appalti del 2006, mentre le modalità con cui individuare le imprese da invitare sono state indicate solo con linee guida, peraltro non vincolanti, emesse con determina dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, in epoca, quindi, successiva ai fatti oggetto del procedimento. Sotto altro profilo la partecipazione alla gara della [OSCURATO:PERSONA] srl e la costituzione in ATI hanno rappresentato scelte operative neutre che non hanno in alcun modo potuto incidere sui profili di legittimità della procedura. ci Inoltre, la normativa applicabile ratione temporis (art. 38 d. Igs. n. 163 del 2006) non prevedeva quale causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di imprese legate per vincolo di parentela ai titolari di cariche di governo della stazione appaltante e per quanto di interesse a persone aventi vincoli di parentela con il sindaco del Comune che indice la gara. L'art. 42 del d. Igs. n. 50 del 2016 nuovo codice degli appalti chiarisce, infatti, che può entrare in conflitto di interessi in tale situazione il funzionario pubblico che svolga le funzioni di RUP, ma non il Sindaco, a meno che questi non partecipi direttamente alla formazione degli atti di gara - situazione non verificatasi nel caso di specie - in violazione degli artt. 77, comma 2 e 78 del TUEL e in termini più generali dell'art. 6 -bis della legge n. 241 del 1990. Restano, pertanto, del tutto irrilevanti sotto il profilo della legittimità della procedura di gara le questioni relative all'invito a partecipare rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla sua partecipazione alla gara in ATI con altra società. 2.6. Erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 353 cod. pen. e agli artt. 63, 68 e 107 del TUEL e vizi congiunti di motivazione in ordine al reato di cui al capo A dell'imputazione. La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale del ricorrente in maniera puramente assertiva, valorizzando elementi di fatto (la presenza a non meglio precisati incontri) e di diritto (la mancata partecipazione alle procedura di gara, in realtà imposta dalle vigenti previsioni del TUEL) neutri, quando non del tutto irrilevanti. 2.7. Erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 314 cod. pen. ed agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine al reato di cui al capo C dell'imputazione. Al di là di una lapidaria motivazione della Corte di merito, non è stata raggiunta prova della sussistenza delle condotte di appropriazione del gasolio, sotto il profilo della relativa destinazione per finalità private. 2.8. Erronea applicazione dell'art. 78 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui al procedimento riunito R.G. n. 2573/2016, che pacificamente vedono come parte civile la Regione Piemonte ed in relazione ai quali il Comune di Argentera ha depositato un atto di costituzione privo di qualsiasi riferimento e correlazione con i fatti contestati; nessuna motivazione ha fornito sul punto la Corte di merito a fronte del corrispondente motivo di gravame. 2.9. Erronea applicazione degli artt. 476 cpv., 479, 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato sub B di cui al procedimento riunito n. 2573/2016 R.G. La Corte di appello ha confermato la condanna sulla base di una ricostruzione dei fatti non correlati con i reati contestati, errando finanche quanto ai riferimenti temporali e non considerando la circostanza che gli atti amministrativi sono sempre stati adottati dal funzionario competente (RUP) e mai direttamente dal Sindaco né ha tenuto conto del fatto dirimente che le risultanze processuali hanno dimostrato che il progetto era stato realizzato, erano stati eseguiti i sopralluoghi, i rilievi fotografici e puntualmente individuato il posizionamento della segnaletica e delle protezioni. 2.10. Erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione al reato sub A di cui al procedimento riunito n. 2573/2016 R.G. Si denuncia la totale carenza di motivazione anche in ordine alle modalità di estrinsecazione della condotta (mediante artifici o raggiri) in realtà mai precisata ed anche in questo caso senza considerare la riferibilità degli atti della procedura di richiesta finanziamento ai funzionari competenti. 2.11. Erronea applicazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso Degioanni 3.1. Violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. per superamento della preclusione correlata all'effetto devolutivo dell'appello del pubblico ministero. L'atto di appello della parte pubblica si appuntava soltanto su una parte delle condotte materiali ascritte alla ricorrente, non investendo le questioni della costituzione di una associazione temporanea di imprese (ATI), della riferibilità alla medesima del bigliettino manoscritto rinvenuto presso l'impresa Massano e dell'assenza di riscontri alle dichiarazioni del coimputato segretario comunale che le attribuiva la consegna dei biglietti recanti i nomi delle ditte partecipanti, in ogni caso non qualificabili come mezzi fraudolenti; rimettendo in discussione tali punti della decisione, la Corte di appello ha illegittimamente superato i limiti del devoluto. 3.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato i contenuti della memoria difensiva del 15 novembre 2021 in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A, ritenendo la configurabilità del delitto di turbata libertà degli incanti. Nella fattispecie considerata, in cui la presunta condotta illecita ascritta alla ricorrente sarebbe avvenuta qualche giorno della pubblicazione del bando, risulta configurabile il diverso reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. con la conseguenza dell'insussistenza dell'addebito e della illegittimità delle statuizioni civili. 3.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. ed all'art. 38, d. Igs. n. 163 del 2006 e vizio di motivazione sul punto nella parte in cui la sentenza impugnata non ha assolto all'onere di fornire una motivazione rafforzata, non esaminando i contenuti delle memorie difensive degli imputati in ordine alla natura di mezzo fraudolento della condotta consistita nell'indicazione al RUP dei nominativi delle imprese da invitare alle gare. 3.4. Violazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha assolto all'onere di fornire una motivazione rafforzata, non esaminando i contenuti delle memoria difensiva della ricorrente in ordine alla natura di mezzo fraudolento della costituzione di una ATI. 3.5. Violazione di legge processuale penale in relazione agli artt. 192, comma 2 e 197-bis cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dei riscontri estrinseci alla testimonianza cd. assistita di [OSCURATO:PERSONA] nonché al giudizio di attendibilità intrinseca del medesimo, anche a causa dell'omesso esame dei contenuti della memoria del 15 novembre 2021 e del dovere di fornire motivazione rafforzata sul punto. 3.6. Violazione di legge penale in relazione all'art. 175 cod. pen. ed alla omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti della motivazione e per le ragioni di seguito esposte. 2. Prima di entrare nel merito delle censure difensive, occorre affrontare la preliminare questione, sollevata con l'ottavo motivo del ricorso Giavelli, della mancata esclusione della parte civile costituita, Comune di Argentera, in relazione ai reati di tentata truffa ai danni della Regione Piemonte e del connesso delitto di falso (reati di cui ai capi A e B del proc. riunito n. 2573/2016 R.G.). La doglianza è infondata. Al di là del carattere indubbiamente sintetico della motivazione sul punto, da intendersi in senso complessivo sia con riguardo alle argomentazioni svolte dai giudici di appello che da quelli di primo grado, è evidente come la costituzione di parte civile del Comune di Argentera, relativamente a reati in cui figura quale persona offesa la Regione Piemonte, sia stata ammessa per averli il Giavelli commessi in qualità di Sindaco, in tal modo ledendo l'immagine dell'ente locale che, infatti, si è costituito in persona del [OSCURATO:PERSONA], dopo lo scioglimento del Consiglio comunale.Il danno che è stato ritenuto risarcibile è, dunque, di natura non patrimoniale in relazione ai comportamenti antigiuridici del Sindaco pro tempore e al pregiudizio che ne è derivato alla reputazione dell'ente locale per effetto delle condotte contra legem di cui si è reso responsabile il suo legale rappresentante. Si deve, infatti, ritenere che il danno all'immagine subìto dalla pubblica amministrazione sia risarcibile anche quando derivi dalla commissione di reati comuni (conf. Sez. 6, n. 5534 del 20/05/2021, dep. 2022, Marcon, Rv. 282884; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083 in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cannmarata e altri, Rv. 270517; Sez. 3, n. 5481 del 12/12/2013, dep. 2014, PC, Refatti e altri, Rv. 259132; contra Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Cardinali, Rv. 271567 e Sez. 2, n. 35447 del 21/10/2020, Ventre, Rv. 280311), dal momento che, anche a seguito delle modifiche normative disposte con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 ed in ragione del perdurante rinvio "mobile" contenuto nell'art. 17, comma 30 -ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, all'abrogato art. 7, legge 27 marzo 2001, n. 97, l'azione risarcitoria non può ritenersi esperibile in relazione ai soli delitti dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione, indicati nel citato art. 7 (Sez. 6, n. 5534/21 cit.). Nella fattispecie in esame viene, inoltre, in considerazione un'ipotesi di tentata truffa aggravata in danno di un altro ente pubblico quale la Regione Piemonte, consumata mediante condotta falsificatoria attuata dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni, ragion per cui se è vero che non si tratta propriamente di delitti ricompresi nel Titolo II, Capi I, II e III del Codice penale contro la pubblica amministrazione, è innegabile che gli stessi risultano intimamente connessi all'esercizio della funzione di rappresentanza dell'ente comunale, a prescindere dal fatto che quest'ultimo non ne sia individuabile quale persona offesa. Risale, infine, a pronuncia ormai cronologicamente risalente di questa Corte di legittimità l'ulteriore principio secondo cui risulta risarcibile il danno all'immagine ad organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali (Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004, dep. 2005, Aiello, Rv. 231031), com'è rimasto in concreto accertato all'esito della presente verifica processuale. 3. Altre questioni logicamente pregiudiziali rispetto alle censure difensive mosse ai temi dell'accusa sono quelle, tra loro strettamente collegate, della pretesa inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero (primo e quarto motivo ricorso Giavelli) e dell'allegata violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen (secondo motivo ricorso Giavelli, primo motivo ricorso Degioanni).Entrambi i ricorrenti sostengono la tesi che l'atto di appello proposto dalla parte pubblica si appuntava soltanto su una parte delle condotte materiali rispettivamente loro ascritte, sicché quelle non investite dal gravame avrebbero assunto autorità di cosa giudicata, circostanza asseritamente non rilevata per errore dalla Corte di merito. Le doglianze sono infondate. Entrambi i ricorrenti, infatti, fanno discendere conseguenze giuridicamente insostenibili da un'accezione del tutto peculiare del concetto di punto della decisione, deducendo un'insussistente violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen. L'appello del Procuratore della Repubblica di Cuneo aveva, infatti, investito quei capi della sentenza di primo grado da cui gli imputati erano stati assolti, in particolare entrambi dal delitto di cui all'art. 353 cod. pen. (capo A del proc. n. 1944/2015 R.G.) e il solo Giavelli anche da quello di peculato (capo C dello stesso procedimento) e tale considerazione rende prive di rilievo le censure dei ricorrenti al riguardo. Nota è, infatti, la differenza tra capo di una sentenza, riguardante la singola imputazione, suscettibile non solo di acquisire forza di cosa giudicata ma anche di conseguire autonoma esecuzione con riferimento alla pena (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-02) e punto della decisione, concernente l'inquadramento giuridico della condotta, l'applicazione o il diniego di un istituto, la struttura della motivazione, la determinazione del trattamento sanzionatorio, la regolamentazione delle statuizioni civili. Un capo della sentenza può essere interessato da differenti punti della decisione (modalità di redazione dell'imputazione, qualificazione giuridica del fatto, sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, etc.), così come un punto (ad es. la redazione della motivazione per relationem) può riguardare in contemporanea diversi capi. Ma mentre l'impugnazione di un capo della decisione investe non solo quanto espressamente con essa devoluto, ma anche quanto in astratto devolvibile all'esame del giudice superiore, l'impugnazione di un punto non comporta necessariamente l'esame di tutte le questioni relative ad un singolo capo della pronuncia. Nella vicenda processuale in esame, la pubblica accusa ha interposto appello avverso l'assoluzione pronunciata dal Tribunale in ordine a due specifici capi d'imputazione e ciò ha imposto alla Corte territoriale di rivalutare l'intero complesso degli elementi di prova afferenti a detti reati, tenuto altresì conto della concorrente esigenza di articolare una motivazione rafforzata connessa alla volontà di ribaltare la pronuncia assolutoria e di procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. Quanto, invece, alla dedotta inammissibilità del gravame, le doglianze del ricorrente mascherano in realtà la divergente valutazione difensiva del quadro probatorio, che postula, tuttavia, un inevitabile sconfinamento del sindacato di questa Corte di cassazione nella valutazione nel merito delle accuse, come tale incompatibile con la funzione propria dei vaglio di legittimità. 4. Il delitto di turbata libertà degli incanti I ricorrenti hanno posto all'attenzione di questa Corte sia il tema dell'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 353 cod. pen. (quinto e sesto motivo ricorso Giavelli; terzo e quarto motivo ricorso Degioanni) sia quello del corretto inquadramento giuridico della condotta contestata al capo A del proc. n. 1944/2015 R.G. in termini di art. 353-bis cod. pen. (secondo motivo ricorso Degioanni). Entrambe le doglianze vanno, tuttavia, disattese. Estrapolando dalle risultanze probatorie esposte nella sentenza impugnata, le condotte materiali accertate ed ascritte agli imputati consistono: a) nell'avere la Degioanni fornito al responsabile unico del procedimento (RUP), [OSCURATO:PERSONA] (patteggiante in distinto procedimento) due elenchi di ditte (in un caso consistente di dieci nominativi e nel secondo di cinque, quest'ultimo riportato su di un biglietto poi misteriosamente smarrito, nonostante il funzionario lo avesse custodito in cassaforte) al fine di far figurare lo svolgimento di una gara, in un contesto dominato dall'assegnazione pressoché generalizzata degli appalti (come da dichiarazioni dello stesso teste Ettorre, pag. 16 sent.) da parte del Comune di Argentera, alla società di cui è socia la moglie del sindaco Giavelli, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; b) nell'avere la [OSCURATO:PERSONA] formato una associazione temporanea di imprese (ATI) con altra società, al fine precipuo di fugare le perplessità del RUP secondo cui l'ennesimo affidamento diretto dell'appalto (il primo dei due in questione) sarebbe stato quanto meno sconveniente; c) nell'avere l'allora [OSCURATO:PERSONA] esercitato pressioni sul predetto RUP, Ettorre, affinché non facesse obiezioni all'aggiudicazione dell'appalto alla associazione di imprese di cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] (pag. 16 sent.). Ribaltando il giudizio di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto tali condotte di natura fraudolenta ("Che poi, la costituzione dell'ATI, fatto di per sé lecito, come rilevato dal Tribunale, costituisse ulteriore mezzo fraudolento [...] appare pienamente dimostrato ...", pag. 18 motivazione), riconducibili come tali alla categoria degli 'altri mezzi fraudolenti', penalmente rilevanti in quanto suscettibili in sé di alterare il regolare svolgimento della gara di appalto. Tale qualificazione, tuttavia, non convince e presta il fianco alle fondate critiche difensive (quinto motivo del ricorso Giavelli; terzo e quarto motivo del ricorso Degioanni) secondo cui, prese singolarmente in considerazione, le condotte stesse non contrasta(va)no con la normativa all'epoca applicabile ratione materiae (artt. 38, 46-bis, 57 e 122 del d. Igs. n. 163 del 2006 codice appalti previgente e 6 -bis legge n. 241 del 1990 e vizi congiunti di motivazione sul punto). La fondatezza delle critiche - che ovviamente si riverbera sulla qualità dei ricorsi (v. oltre) - esplica, tuttavia, i suoi effetti unicamente sul piano della motivazione, che va di conseguenza corretta (art. 619 cod. proc. pen.), ma risulta irrilevante quanto alla configurabilità in concreto del delitto di cui all'art.353 cod. pen., in una corretta prospettiva di inquadramento di quelle condotte nella categoria delle 'collusioni', essendo stata la loro coordinata attuazione espressamente finalizzata a far apparire l'esistenza di una procedura concorsuale in realtà del tutto fittizia, atteso l'esito scontato dell'aggiudicazione della gara. Stando alle risultanze delle sentenze di merito, pertanto, nessun artificio, inganno o mendacio ha alterato il regolare funzionamento della gara poiché era la gara stessa a costituire in sé una finzione, grazie alle comprovate collusioni tra il RUP e i ricorrenti e a quelle, per quanto probatoriamente non comprovate, almeno con uno dei partecipanti figurativi alla competizione (titolare dell'impresa Massani). Non è, infatti, emerso un vero e proprio collegamento, formale o sostanziale tra società partecipanti per l'aggiudicazione dell'appalto con le varie problematiche connesse a tale situazione, in ragione del carattere posticcio della procedura concorsuale in sé considerata. Le prove acquisite hanno, infatti, evidenziato la sussistenza di un accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa (la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), penalmente rilevante ai sensi dell'art. 353 cod. pen., dal momento che la circostanza aggravante di cui al secondo comma, riferita al soggetto preposto alla gara per il solo fatto della funzione ricoperta, ha riguardo a tutte le condotte previste dal primo comma dell'articolo (conf. Sez. 6, n. 28157 del 17/06/2014, Luce, Rv. 261903). In senso dirimente, infine, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio che nel reato di turbata libertà degli incanti, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, ontologicamente distinta dal "mezzo fraudolento" che consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo (Sez. 6, n. 12298 dei 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555 in fattispecie di condotta di imputati che, partecipando ad una gara pubblica, avevano presentato offerte imputabili ad unico centro di interessi, in questo modo dissimulando offerte collegate e solo apparentemente concorrenti). Quanto alla responsabilità concorsuale del Giavelli, formalmente estraneo alle condotte materialmente poste in essere dalla moglie Degioanni, esse emergono in maniera congrua dalle dichiarazioni rese dal teste assistito Ettorre (il più volte citato RUP, patteggiante in distinto procedimento), che hanno evidenziano come la complessiva condotta delle amministrazioni comunali di Argentera (Cn) fosse ispirata a finalità familistiche, volte cioè a favorire costantemente gli interessi della moglie del Sindaco (o del vice-Sindaco, nei periodi in cui a svolgere l'incarico di primo cittadino era il cugino del ricorrente, Tallone) e quindi propri, mediante l'aggiudicazione pressoché totalitaria della gare di appalto o degli affidamenti diretti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sul tema v. le conformi dichiarazioni, riportate in sentenza, del teste Lgt. G.d.F. Toselli, incaricato dello svolgimento delle indagini). Va disattesa, infine, anche la censura formulata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa la pretesa configurabilità del delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen. A prescindere da ogni considerazione circa il concreto interesse alla diversa qualificazione giuridica della condotta, trattandosi di figure di reato punite nella versione non circostanziata con la stessa pena, la doglianza appare infondata. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince, infatti, che quando la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] consegnò al funzionario responsabile del procedimento (Ettorre) il primo dei foglietti contenenti l'elenco dei partecipanti alla gara fittizia, il contenuto del bando era stato già definito, pur non essendo stato ancora pubblicato; a pag. 11 del ricorso si riporta un brano della dichiarazione del teste Ettorre secondo cui egli ricevette il biglietto qualche giorno prima di far partire quelle che lui definisce "le richieste di bando", circostanza che sembra precisamente alludere alla pubblicazione di un bando già definito nel suo contenuto. In ogni caso, inoltre, ed in senso dirimente, la condotta non mirava minimamente ad influire su quel contenuto, ma unicamente a sostenere la parvenza di una partecipazione di più imprese alla gara, mentre in realtà era la sola società della Degioanni a parteciparvi, con l'accorgimento di figurare come temporaneamente associata ad altra impresa. La stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA], assolta in primo grado, ha posto anche la questione della valutazione degli elementi di riscontro alla testimonianza del teste Ettorre (quinto motivo di ricorso). La doglianza si rivela, tuttavia, inammissibile poiché tenta di conseguire una diversa valutazione del contenuto della deposizione del teste assistito, significativamente evocando l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e deducendo una pretesa violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata cui, invece, la Corte di merito ha pacificamente assolto. Come, peraltro, anticipato, le doglianze difensive hanno imposto una correzione di un errore di diritto contenuto nella motivazione e conseguentemente non possono ritenersi manifestamente infondate. Stando alla contestazione, il reato di cui all'art. 353 cod. pen. risulta commesso "nel periodo giugno / luglio 2014", per cui ipotizzandone per favor rei il perfezionamento alla fine di giugno 2014, il termine massimo di prescrizione risulta maturato nel dicembre del 2021; ma a conclusione analoga si giungerebbe ove il dies commissi delicti venisse spostato alla fine di luglio 2104 (prescrizione massima gennaio 2022). Da quanto premesso, consegue la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a tale capo, essendo il reato di cui all'art. 353 cod. pen. estinto per sopravvenuta prescrizione, restando ferme - per tutte le ragioni dianzi esposte - le statuizioni civili ad esso conseguenti in favore della parte civile costituita, Comune di Argentera. 5. Il delitto di peculato (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] reputa, invece, fondate le censure mosse da tale ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di peculato ed alla motivazione con cui è stata ribaltata l'originaria assoluzione. La difesa sostiene non essere stata raggiunta prova della sussistenza delle condotte di appropriazione del gasolio, sotto il profilo della relativa destinazione per finalità private ed effettivamente in un Comune di così ridotte dimensioni come quello di Argentera, tenuto anche conto della circostanza che era stato lo stesso Giavelli ad istituire un registro su cui annotare i prelievi di gasolio e sul cui brogliaccio figurava talora il nominativo del Sindaco, sarebbe stato necessario un ben più persuasivo apparato probatorio, anche di natura negativa (es. verifica di inesistenza di impegni istituzionali nei giorni di effettuazione di uno o più prelievi), che non quello rappresentato dalle generiche affermazioni del teste Pezzotta (pag. 19 sent.), per escludere che quelli effettuati dal Sindaco non fossero giustificati da incombenze legate al suo ruolo pubblico. La sostanziale assenza di motivazione in ordine alla sufficienza della prova di appropriazione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), con eliminazione della pena relativa.6. Il delitto di falso (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) Va, per contro, disatteso il nono motivo del ricorso Giavelli, concernente il delitto di falso (capo B del proc. riun. N. 2573/16 R.G.) L'attestazione non veritiera in uno degli atti ideologicamente falsi (secondo l'imputazione: "predisponeva e firmava la dichiarazione di lavori ultimati") presentati a corredo della richiesta di finanziamento regionale - mentre processo verbale di consegna, certificato di regolare esecuzione e relazione conto finale, dichiarazione lavori ultimati erano a firma del funzionario Porracchia; processo verbale di consegna, certificato di regolare esecuzione, relazione conto finale erano a firma del funzionario [OSCURATO:PERSONA], entrambi patteggianti in separato procedimento - è stata, secondo i giudici di merito, opera diretta del Sindaco e poco conta che gli atti della procedura di richiesta finanziamento siano formalmente imputabili al responsabile unico del procedimento. 7. Il delitto di tentata truffa in danno della Regione Piemonte (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) Deve parimenti ritenersi infondata la tesi difensiva dell'impossibilità di attribuzione soggettiva della condotta al ricorrente (decimo motivo di ricorso), in presenza di ben individuate responsabilità dei funzionari preposti alla gestione della procedura di finanziamento. La responsabilità ascritta al ricorrente è di natura concorsuale e come anticipato sia il capo di imputazione che la sentenza impugnata evidenziano con chiarezza la condotta materiale, personalmente riferibile a Giavelli, di avere predisposto e firmato la dichiarazione di ultimati lavori; se a ciò si aggiunge il dato che in un'amministrazione comunale dominata per anni dalla figura del ricorrente o di suoi parenti, il complessivo operato dei funzionari (separatamente giudicati) era chiaramente improntato a soddisfare intenti e desideri del Sindaco, ne consegue la incensurabilità nel merito delle valutazioni della Corte territoriale. L'artificio alla base della condotta fraudolenta è evidentemente consistito nella attestazione in atto pubblico dell'avvenuto completamento dei lavori per i quali era stato richiesto il finanziamento, in contrasto con la circostanza che niente di quanto era stato asseverato corrispondeva alla realtà. La deduzione difensiva secondo cui i lavori erano stati, per contro, regolarmente eseguiti, in quanto articolata in punto di stretto merito, risulta improponibile in sede di legittimità. 8. Va, infine, rigettata anche l'ultima doglianza del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, punto sul quale si riscontra in sentenza congrua, ancorché sintetica, motivazione (v. pag. 21). 9. La dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A del procedimento originario n. 1944/2015 R.G. e l'assoluzione dal delitto di peculato di cui al capo C dello stesso procedimento impongono la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai residui reati per cui si è avuta conferma della condanna. 10. Vanno, infine, confermate le statuizioni civili, a parte la regolamentazione delle spese di rappresentanza e difesa che viene demandata al giudice del rinvio, consistendo del resto le stesse nella mera affermazione di spettanza del risarcimento (a n) , da liquidarsi in separata sede civile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo A) del proc n. 1944/2015, contestato ad entrambi i ricorrenti, perché estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Annulla, altresì, senza rinvio la medesima sentenza senza rinvio
Sentenza Cassazione n. 32826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris