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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22435/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna rigettava la dichiarazione di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputate nel procedimento n. 181/21 rgnr pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna nel quale è stato loro contestato il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 314 cod. pen. - nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio in quel Tribunale, assegnatario del fascicolo per l'esercizio delle funzioni di Giudice dell'udienza preliminare.

Rilevava la Corte territoriale come non vi fossero le condizioni per l'accoglimento della dichiarazione di ricusazione, in quanto il dott. [OSCURATO:PERSONA], componente della Corte di assise di Ravenna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di omicidio e peculato, si era occupato di fatti di reato diversi da quelli oggetto del processo nel quale deve svolgere le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna; e come una situazione di incompatibilità di tale magistrato non fosse sorta neppure per la circostanza che nella sentenza emessa dalla Corte di assise, di cui era stato estensore il presidente del collegio, fossero stati espressi giudizi sulla personalità di quella imputata, in quanto valutazioni funzionali alla decisione adottata in quel precedente giudizio.

2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un atto unitario sottoscritto dai loro rispettivi difensori, le qual hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte di merito rigettato la dichiarazione di ricusazione senza considerare che il dott. [OSCURATO:PERSONA], pur non essendosi occupato di medesimi fatti storici, si era espresso in precedenza su elementi che concorrono a definire il nuovo giudizio, dunque si era pronunciato sulla medesima regiudicanda, situazione che aveva comunque creato un effetto pregiudicante per l'imparzialità di quel magistrato; nonché per avere sostenuto che i giudizi sulla personalità della imputata contenuti nella motivazione della precedente sentenza di Corte di assise fossero stati funzionali alla valutazione dei fatti oggetto dell'imputazione in quel processo, omettendo di tenere conto che la Corte di assise di Bologna, che aveva mandato assolta l'imputata dall'addebito di omicidio, aveva escluso qualsivoglia connessione con quell'episodio di appropriazione di un farmaco che era stato contestato alla prevenuta.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che i ricorsi non meritino di essere accolti.

2. Va premesso che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non sembra superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto contenente doglianze manifestamente infondate e, comunque, indeterminate.

La difesa di tale imputata ricusante ha, infatti, valorizzato il tenore di una pronuncia della Corte costituzionale che, nel considerare uno dei casi di ricusazione previsti dall'art. 37 cod. proc. pen., ha fatto espressamente riferimento all'ipotesi del giudice che, in precedente giudizio, abbia espresso una valutazione "sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto": situazione evidentemente estranea alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che non risulta essere stata interessata al precedente processo nel quale il magistrato ricusato aveva svolto le sue funzioni giudicanti, come emerge chiaramente dal contenuto del ricorso, tutto 'calibrato' sulla figura della di lei sorella [OSCURATO:PERSONA].

È vero che, in linea astratta, una causa di ricusazione sarebbe stata prospettabile sotto altro punto di vista anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA], O,. poiché chiamata rispondere a titolo concorsuale di un reato addebitato alla sorella, ma su tale aspetto l'atto di impugnazione difetta del tutto di concretezza e specificità.

3. Le doglianze formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto occorra, anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondate.

3.1. Quanto alla denunciata violazione di legge, va ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito "sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto" (Corte cost., n. 283 del 2000).

L'effetto additivo di tale decisione è inequivoco, in quanto per la operatività di tale nuova e aggiuntiva causa di ricusazione del giudice è necessaria una esatta identità del fatto oggetto dei due processi, quello nel quale il magistrato ha già formulato le proprie valutazioni e quello successivo nel quale deve essere esercitata la funzione giudicante.

Dal tenore dell'apparato argomentativo di tale decisione (nonché dalle fattispecie che sono state richiamate a mo' di esempio), si evince agevolmente come per "stesso fatto" la Consulta abbia inteso far riferimento al medesimo "fatto storico" ovvero ad una stessa vicenda "sostanzialmente unitaria", come peraltro espressamente chiarito in altre quasi coeve pronunce della giurisprudenza costituzionale.

E', dunque, frutto di una forzatura interpretativa il sostenere che la Corte costituzionale avrebbe fatto riferimento ad una situazione processuale differente e a un concetto, quello di "regiudicanda", che, nel gergo forense, si identifica con il fatto oggetto dell'imputazione così come delineato nell'art. 187 cod. proc. pen.

La opzione esegetica che in questa sede si è intende privilegiare è, peraltro, conforme al consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, che ha avuto modo di chiarire come la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisca indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (così, tra le tante, Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347).

Né conduce a differenti soluzioni il richiamo a quel passaggio della motivazione della innanzi citata pronuncia della Corte costituzionale nel quale si era sottolineato come la verifica della prospettata nuova causa di ricusazione, ove si sostanzi nella manifestazione di un convincimento espresso in un diverso procedimento «impon[ga] che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l'effetto pregiudicante per l'imparzialità», e ciò perché il presupposto di tale affermazione è, comunque, che il 'pregiudizio' si sia formato in relazione allo stesso fatto storico, presupposto assente nel caso di specie.

Seguendo tale impostazione appare decisiva la circostanza che la Corte di assise di Ravenna, del cui collegio il magistrato ricusato aveva fatto parte, aveva avuto ad oggetto addebiti relativi ad un omicidio e ad un episodio di peculato contestati a [OSCURATO:PERSONA] come commessi, nella veste di infermiera dell'ospedale di Lugo, nell'aprile del 2014; laddovernel processo nel quale lo stesso magistrato è stato chiamato ad esercitare le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare, la medesima imputata è stata chiamata rispondere, a titolo di concorso morale, del reato di peculato continuato materialmente commesso dalla sorella nella casa protetta 'Boari' di Alfonsine nel periodo tra settembre e dicembre del 2020, oltre quattro anni dopo l'adozione della sentenza della Corte di assise che aveva definito il giudizio di primo grado nell'altro processo.

Restava astrattamente lo spazio per ipotizzare l'esistenza in capo a quel magistrato di un caso di opportunità ad astenersi, che, come noto, non costituisce causa di una ricusazione per iniziativa delle parti.

3.2. Prive di pregio sono, altresì, le censure formulate in termini di vizi di motivazione.

Esclusa la ricorrenza degli estremi di una contraddittorietà processuale, infondata è la doglianza difensiva riguardante l'asserita illogicità della motivazione dell'ordinanza gravata, nella parte in cui la Corte di appello ha sostenuto che le valutazioni contenute nella sentenza della Corte di assise di Ravenna fossero state funzionali alla decisione che quel Collegio era stato chiamato a adottare.

Al riguardo va evidenziato come la difesa abbia sostanzialmente provato a spostare il focus della causa di ricusazione sul diverso profilo della "indebita manifestazione" di una valutazione precedentemente espressa: giudizi che erano stati espressi nella motivazione redatta, sottoscritta e depositata dal solo presidente della Corte di assise e che difficilmente sarebbero attribuibili direttamente al magistrato ricusato.

In ogni caso, anche l'indebita manifestazione di una valutazione perché possa rilevare richiede una identità del fatto storico oggetto del giudizio e presuppone l'esternazione da parte del magistrato di opinioni in modo del tutto avulso dai propri compiti istituzionali: elementi fattuali assenti nel caso di specie.

Nell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato non è presente, invero, alcuna incongruenza logica.

La Corte territoriale, infatti, ha convincentemente chiarito come i giudizi espressi dalla Corte di assise di Ravenna in ordine alla personalità della Poggiali, ritenuta responsabile di plurimi furti all'interno dell'ospedale di Lugo e di altre violazioni dei doveri di ufficio divenuti oggetto di iniziative disciplinari, fossero stati funzionali alla ricostruzione della vicenda omicidiaria nella quale la prevenuta era risultata coinvolta, in relazione al particolare degli spostamenti della donna in varie parti del reparto in cui si erano verificati i decessi e al giudizio che gli operatori di quella comunità avevano espresso nei suoi confronti.

E ciò evidentemente senza che possa avere una qualche rilevanza il fatto che, in secondo grado, la Corte di assise di appello di Bologna, riformando in termini assolutori la prima pronuncia di condanna, aveva poi ritenuto di dare a quelle vicende una differente valutazione finale: avendo tale Corte distrettuale, decidendo sulla ricusazione, sottolineato come gli aspetti "relativi alle pregresse condotte ed alla personalità dell'imputata (non) potessero essere in qualche modo utilizzati per ritenere (la Poggiali) responsabile dell'omicidio (...)", ammettendo, invece, come "quei comportamenti, in larga parte dimostrati alla luce delle risultanze dibattimentali richiamate in sentenza, potevano legittimamente essere valorizzati - come lo (erano) stati (da parte del giudice di primo grado) - ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio".

Alla luce di tali notazioni va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo il quale il fatto che il giudice abbia, all'esito di un precedente processo per reati dello stesso tipo, utilizzato specifici dati conoscitivi ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio con valutazioni di ordine generale attinenti alla persona e riferite a fatti analoghi precedenti a quelli oggetto del procedimento, non può costituire causa illegittima di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (in questo senso v.

Sez. 6, n. 3044 del 10/07/1997, Citaristi, Rv. 208841).

4. Segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna rigettava la dichiarazione di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputate nel procedimento n. 181/21 rgnr pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna nel quale è stato loro contestato il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 314 cod. pen. - nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio in quel Tribunale, assegnatario del fascicolo per l'esercizio delle funzioni di Giudice dell'udienza preliminare. Rilevava la Corte territoriale come non vi fossero le condizioni per l'accoglimento della dichiarazione di ricusazione, in quanto il dott. [OSCURATO:PERSONA], componente della Corte di assise di Ravenna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di omicidio e peculato, si era occupato di fatti di reato diversi da quelli oggetto del processo nel quale deve svolgere le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna; e come una situazione di incompatibilità di tale magistrato non fosse sorta neppure per la circostanza che nella sentenza emessa dalla Corte di assise, di cui era stato estensore il presidente del collegio, fossero stati espressi giudizi sulla personalità di quella imputata, in quanto valutazioni funzionali alla decisione adottata in quel precedente giudizio. 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un atto unitario sottoscritto dai loro rispettivi difensori, le qual hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte di merito rigettato la dichiarazione di ricusazione senza considerare che il dott. [OSCURATO:PERSONA], pur non essendosi occupato di medesimi fatti storici, si era espresso in precedenza su elementi che concorrono a definire il nuovo giudizio, dunque si era pronunciato sulla medesima regiudicanda, situazione che aveva comunque creato un effetto pregiudicante per l'imparzialità di quel magistrato; nonché per avere sostenuto che i giudizi sulla personalità della imputata contenuti nella motivazione della precedente sentenza di Corte di assise fossero stati funzionali alla valutazione dei fatti oggetto dell'imputazione in quel processo, omettendo di tenere conto che la Corte di assise di Bologna, che aveva mandato assolta l'imputata dall'addebito di omicidio, aveva escluso qualsivoglia connessione con quell'episodio di appropriazione di un farmaco che era stato contestato alla prevenuta. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi non meritino di essere accolti. 2. Va premesso che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non sembra superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto contenente doglianze manifestamente infondate e, comunque, indeterminate. La difesa di tale imputata ricusante ha, infatti, valorizzato il tenore di una pronuncia della Corte costituzionale che, nel considerare uno dei casi di ricusazione previsti dall'art. 37 cod. proc. pen., ha fatto espressamente riferimento all'ipotesi del giudice che, in precedente giudizio, abbia espresso una valutazione "sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto": situazione evidentemente estranea alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che non risulta essere stata interessata al precedente processo nel quale il magistrato ricusato aveva svolto le sue funzioni giudicanti, come emerge chiaramente dal contenuto del ricorso, tutto 'calibrato' sulla figura della di lei sorella [OSCURATO:PERSONA]. È vero che, in linea astratta, una causa di ricusazione sarebbe stata prospettabile sotto altro punto di vista anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA], O,. poiché chiamata rispondere a titolo concorsuale di un reato addebitato alla sorella, ma su tale aspetto l'atto di impugnazione difetta del tutto di concretezza e specificità. 3. Le doglianze formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto occorra, anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondate. 3.1. Quanto alla denunciata violazione di legge, va ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito "sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto" (Corte cost., n. 283 del 2000). L'effetto additivo di tale decisione è inequivoco, in quanto per la operatività di tale nuova e aggiuntiva causa di ricusazione del giudice è necessaria una esatta identità del fatto oggetto dei due processi, quello nel quale il magistrato ha già formulato le proprie valutazioni e quello successivo nel quale deve essere esercitata la funzione giudicante. Dal tenore dell'apparato argomentativo di tale decisione (nonché dalle fattispecie che sono state richiamate a mo' di esempio), si evince agevolmente come per "stesso fatto" la Consulta abbia inteso far riferimento al medesimo "fatto storico" ovvero ad una stessa vicenda "sostanzialmente unitaria", come peraltro espressamente chiarito in altre quasi coeve pronunce della giurisprudenza costituzionale. E', dunque, frutto di una forzatura interpretativa il sostenere che la Corte costituzionale avrebbe fatto riferimento ad una situazione processuale differente e a un concetto, quello di "regiudicanda", che, nel gergo forense, si identifica con il fatto oggetto dell'imputazione così come delineato nell'art. 187 cod. proc. pen. La opzione esegetica che in questa sede si è intende privilegiare è, peraltro, conforme al consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, che ha avuto modo di chiarire come la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisca indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (così, tra le tante, Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347). Né conduce a differenti soluzioni il richiamo a quel passaggio della motivazione della innanzi citata pronuncia della Corte costituzionale nel quale si era sottolineato come la verifica della prospettata nuova causa di ricusazione, ove si sostanzi nella manifestazione di un convincimento espresso in un diverso procedimento «impon[ga] che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l'effetto pregiudicante per l'imparzialità», e ciò perché il presupposto di tale affermazione è, comunque, che il 'pregiudizio' si sia formato in relazione allo stesso fatto storico, presupposto assente nel caso di specie. Seguendo tale impostazione appare decisiva la circostanza che la Corte di assise di Ravenna, del cui collegio il magistrato ricusato aveva fatto parte, aveva avuto ad oggetto addebiti relativi ad un omicidio e ad un episodio di peculato contestati a [OSCURATO:PERSONA] come commessi, nella veste di infermiera dell'ospedale di Lugo, nell'aprile del 2014; laddovernel processo nel quale lo stesso magistrato è stato chiamato ad esercitare le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare, la medesima imputata è stata chiamata rispondere, a titolo di concorso morale, del reato di peculato continuato materialmente commesso dalla sorella nella casa protetta 'Boari' di Alfonsine nel periodo tra settembre e dicembre del 2020, oltre quattro anni dopo l'adozione della sentenza della Corte di assise che aveva definito il giudizio di primo grado nell'altro processo. Restava astrattamente lo spazio per ipotizzare l'esistenza in capo a quel magistrato di un caso di opportunità ad astenersi, che, come noto, non costituisce causa di una ricusazione per iniziativa delle parti. 3.2. Prive di pregio sono, altresì, le censure formulate in termini di vizi di motivazione. Esclusa la ricorrenza degli estremi di una contraddittorietà processuale, infondata è la doglianza difensiva riguardante l'asserita illogicità della motivazione dell'ordinanza gravata, nella parte in cui la Corte di appello ha sostenuto che le valutazioni contenute nella sentenza della Corte di assise di Ravenna fossero state funzionali alla decisione che quel Collegio era stato chiamato a adottare. Al riguardo va evidenziato come la difesa abbia sostanzialmente provato a spostare il focus della causa di ricusazione sul diverso profilo della "indebita manifestazione" di una valutazione precedentemente espressa: giudizi che erano stati espressi nella motivazione redatta, sottoscritta e depositata dal solo presidente della Corte di assise e che difficilmente sarebbero attribuibili direttamente al magistrato ricusato. In ogni caso, anche l'indebita manifestazione di una valutazione perché possa rilevare richiede una identità del fatto storico oggetto del giudizio e presuppone l'esternazione da parte del magistrato di opinioni in modo del tutto avulso dai propri compiti istituzionali: elementi fattuali assenti nel caso di specie. Nell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato non è presente, invero, alcuna incongruenza logica. La Corte territoriale, infatti, ha convincentemente chiarito come i giudizi espressi dalla Corte di assise di Ravenna in ordine alla personalità della Poggiali, ritenuta responsabile di plurimi furti all'interno dell'ospedale di Lugo e di altre violazioni dei doveri di ufficio divenuti oggetto di iniziative disciplinari, fossero stati funzionali alla ricostruzione della vicenda omicidiaria nella quale la prevenuta era risultata coinvolta, in relazione al particolare degli spostamenti della donna in varie parti del reparto in cui si erano verificati i decessi e al giudizio che gli operatori di quella comunità avevano espresso nei suoi confronti. E ciò evidentemente senza che possa avere una qualche rilevanza il fatto che, in secondo grado, la Corte di assise di appello di Bologna, riformando in termini assolutori la prima pronuncia di condanna, aveva poi ritenuto di dare a quelle vicende una differente valutazione finale: avendo tale Corte distrettuale, decidendo sulla ricusazione, sottolineato come gli aspetti "relativi alle pregresse condotte ed alla personalità dell'imputata (non) potessero essere in qualche modo utilizzati per ritenere (la Poggiali) responsabile dell'omicidio (...)", ammettendo, invece, come "quei comportamenti, in larga parte dimostrati alla luce delle risultanze dibattimentali richiamate in sentenza, potevano legittimamente essere valorizzati - come lo (erano) stati (da parte del giudice di primo grado) - ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio". Alla luce di tali notazioni va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo il quale il fatto che il giudice abbia, all'esito di un precedente processo per reati dello stesso tipo, utilizzato specifici dati conoscitivi ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio con valutazioni di ordine generale attinenti alla persona e riferite a fatti analoghi precedenti a quelli oggetto del procedimento, non può costituire causa illegittima di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (in questo senso v. Sez. 6, n. 3044 del 10/07/1997, Citaristi, Rv. 208841). 4. Segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna