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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 1965

Cassazione n. 11898/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/09/1965 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25.06.2024, che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990,

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, al diniego delle attenuanti generiche (da ritenersi prevalenti o equivalenti alla contestata recidiva), nonché della mancata sostituzione con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. 3.

La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo proposto richiama la " scarsissima quantità di stupefacente rivenuto", laddove nella sentenza impugnata si dà conto che l'imputato deteneva hashish e marijuana in rilevante quantità (rispettivamente grammi 582,78 lordi e 2 chilogrammi e 342 grammi).

Né sono sorrette dalla minima critica alle esaustive e compiute argomentazioni della sentenza impugnata le richieste relative al trattamento sanzionatorio.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/09/1965 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25.06.2024, che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, al diniego delle attenuanti generiche (da ritenersi prevalenti o equivalenti alla contestata recidiva), nonché della mancata sostituzione con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. 3. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Il motivo proposto richiama la " scarsissima quantità di stupefacente rivenuto", laddove nella sentenza impugnata si dà conto che l'imputato deteneva hashish e marijuana in rilevante quantità (rispettivamente grammi 582,78 lordi e 2 chilogrammi e 342 grammi). Né sono sorrette dalla minima critica alle esaustive e compiute argomentazioni della sentenza impugnata le richieste relative al trattamento sanzionatorio. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2
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