Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:396
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 1° luglio 2010
1
(
1
)
Causa C‑205/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] (Ungheria)]
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Nozione di vittima nel procedimento penale – Persona giuridica – Mediazione nell’ambito del procedimento penale»
I –
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale offre alla Corte l’occasione di precisare la propria giurisprudenza sulla nozione
di vittima di cui alla decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (
2
).
2.
In una causa in cui l’autorità incaricata dell’applicazione della legge penale ha negato all’imputato lo svolgimento della
mediazione nel procedimento penale, il giudice a quo in primo luogo solleva nuovamente la questione se anche una persona giuridica
possa essere considerata vittima ai sensi della decisione quadro. In secondo luogo tale giudice pone una questione relativa
alle indicazioni scaturenti dalla decisione quadro in ordine alla concreta conformazione del procedimento di mediazione.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa dell’Unione
3.
Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della decisione quadro 2001/220, per vittima s’intende «la persona fisica che ha subito un
pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono
una violazione del diritto penale di uno Stato membro».
4.
L’art. 1, lett. e), della decisione quadro 2001/220 definisce la «mediazione nelle cause penali» come «la ricerca, prima o
durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona
competente».
5.
L’art. 10 della decisione quadro 2001/220 dispone quanto segue:
«Mediazione nell’ambito del procedimento penale
1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene
idonei per questo tipo di misura.
2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nel corso
della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione».
B –
Normativa nazionale
6.
L’art. 221/A del codice di procedura penale ungherese (a büntetőeljárási törvény) dispone quanto segue:
«1. Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza della persona sottoposta alle indagini o della vittima, e con
il loro consenso, nei procedimenti penali riguardanti reati contro la persona (capo XII, titoli I e III, del codice penale),
contro la sicurezza dei trasporti (capo XIII del codice penale) o contro il patrimonio (capo XVIII del codice penale), per
i quali è prevista una pena non superiore a cinque anni di reclusione.
2. Il procedimento di mediazione è diretto a favorire la riparazione delle conseguenze del reato e a promuovere un futuro comportamento
della persona sottoposta alle indagini conforme al diritto. Nel corso del procedimento di mediazione si deve promuovere la
conclusione di un accordo tra la vittima e la persona sottoposta alle indagini fondato sul ravvedimento operoso di quest’ultima.
Nel corso del procedimento penale il procedimento di mediazione può essere svolto solo una volta.
3. Il pubblico ministero, d’ufficio o su istanza della persona sottoposta alle indagini, del difensore o della vittima, sospende
il procedimento per un periodo massimo di sei mesi e dispone lo svolgimento del procedimento di mediazione se:
a) risulta possibile, ai sensi dell’art. 36 del codice penale, l’archiviazione del procedimento penale o una riduzione della
pena;
b) la persona sottoposta alle indagini confessa nel corso delle indagini i fatti commessi, ed è disposta e in grado di riparare
il danno arrecato alla vittima o di elidere in altro modo le conseguenze dannose;
c) la persona sottoposta alle indagini e la vittima hanno dichiarato il proprio consenso allo svolgimento del procedimento di
mediazione;
d) tenuto conto della natura del reato, delle modalità di commissione dello stesso nonché della personalità dell’indagato, si
può rinunciare allo svolgimento del procedimento giudiziario o vi sono fondati motivi per ritenere che il giudice in sede
di commisurazione della pena valuterà positivamente il ravvedimento operoso.
(…)
5. Le dichiarazioni rilasciate nell’ambito del procedimento di mediazione dalla persona sottoposta alle indagini e dalla vittima
in merito a circostanze costituenti oggetto del procedimento non possono assumere valore probatorio. L’esito del procedimento
di mediazione non può essere utilizzato contro la persona sottoposta alle indagini.
(...)
7. Qualora il procedimento di mediazione si concluda positivamente, con l’applicazione dell’art. 36, n. 1, del codice penale,
il pubblico ministero archivia il procedimento; nel caso di applicazione dell’art. 36, n. 2, del codice penale, il pubblico
ministero chiede il rinvio a giudizio. Ove la persona sottoposta alle indagini abbia iniziato ad eseguire l’accordo raggiunto
nell’ambito del procedimento di mediazione senza che ciò abbia effetto sulla sua eventuale condanna, il pubblico ministero,
se si tratta di reati puniti con la pena della reclusione non superiore a tre anni, può sospendere la richiesta di rinvio
a giudizio per un periodo compreso tra uno e due anni».
7.
L’art. 266, n. 3, lett. c), del codice di procedura penale prevede che il giudice possa sospendere il procedimento, per una
durata non superiore a sei mesi, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. L’art. 307 del codice di procedura
penale stabilisce inoltre che tale sospensione può essere disposta anche dopo lo svolgimento di un’udienza.
8.
L’art. 314 del codice penale (Büntető törvénykönyv) dispone quanto segue:
1. Chiunque cagiona un danno al bilancio delle Comunità europee, rilasciando una dichiarazione falsa o presentando documentazione
non corretta, falsa o falsificata, oppure non soddisfacendo gli obblighi di informazione prescritti o soddisfacendoli solo
insufficientemente, in modo da indurre in errore, in relazione a
a) erogazioni provenienti da fondi gestiti dalle Comunità europee o in loro nome,
b) contributi destinati al bilancio gestito dalle Comunità europee o in loro nome,
commette un reato punibile con la reclusione fino a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace altresì chi utilizza, per uno scopo diverso da quello concordato:
a) un’erogazione del tipo previsto al n. 1, lett. a), o
b) un beneficio connesso ad un contributo del tipo previsto al n. 1, lett. b)».
9.
L’art. 318 del codice penale dispone quanto segue:
«1. Chiunque, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, induce taluno in errore o lo lascia nell’errore, cagionando in tal
modo un danno, commette truffa.
(…)
4. La pena è della reclusione fino a tre anni se:
a) la truffa cagiona un danno rilevante,
(…)».
10.
L’art. 138/A del codice penale dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] effetti della presente legge (…) un danno è
(...)
b) rilevante, se è superiore a HUF 200 000 ma non superiore a HUF 2 000 000».
11.
L’art. 36 del codice penale prevede quanto segue:
«1 Non è punito colui che, nell’ambito di un procedimento di mediazione, ripara il danno cagionato alla vittima da un reato
contro la persona (capo XII, titoli I e III, del codice penale), contro la sicurezza dei trasporti (capo XIII del codice penale)
o contro il patrimonio (capo XVIII del codice penale), punibile con pena non superiore a tre anni di reclusione, o elide in
altro modo le conseguenze del reato.
2. Se si tratta di reati di cui al n. 1, puniti con pena non superiore a cinque anni di reclusione, la pena può essere ridotta
se l’autore del reato, nell’ambito di un procedimento di mediazione, ripara il danno cagionato alla vittima o elide in altro
modo le conseguenze del reato».
12.
Il reato di lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee, previsto dall’art. 314, n. 1, del codice penale, si
trova nel capo XVII del codice penale (reati contro l’economia).
III –
Fatti e procedimento principale
13.
Al principale imputato del procedimento principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], le autorità incaricate dell’applicazione della legge
penale contestano di aver utilizzato una somma dell’importo di HUF 1 200 000, proveniente da fondi di un programma dell’Unione
europea, per una finalità diversa da quella di destinazione mediante fraudolenta presentazione di documentazione falsificata
e di avere in tal modo cagionato un danno alla società ungherese [OSCURATO:PERSONA], la quale vigilava sulla realizzazione del progetto
finanziato ed aveva assunto la responsabilità della chiusura dei conti, nonché al bilancio dell’Unione europea.
14.
Il pubblico ministero competente ravvisa in tali fatti una lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea, punibile
ai sensi dell’art. 314, n. 1, lett. a), del codice penale ungherese.
15.
Nel corso delle indagini il pubblico ministero interrogava più volte il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non rendeva alcuna
confessione.
16.
All’esito delle proprie indagini il 2 settembre 2008 il pubblico ministero ha chiesto al tribunale municipale di Szombathely
([OSCURATO:PERSONA]) il rinvio a giudizio del sig. [OSCURATO:PERSONA] e di una coimputata.
17.
Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice a quo l’ha notificata all’imputato principale il 7 novembre
2008. Dinanzi al giudice a quo il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha confessato i fatti addebitatigli e ha presentato istanza per lo svolgimento
della mediazione, al fine di ottenere l’archiviazione del procedimento o la non applicazione della pena ai sensi dell’art. 221/A
del codice di procedura penale.
18.
Il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Kht. ha acconsentito allo svolgimento del procedimento di mediazione.
19.
Il pubblico ministero ritiene che il delitto contestato all’imputato non rientri tra quelli per i quali è possibile lo svolgimento
di un procedimento di mediazione. Nel presente caso, inoltre, non sarebbe possibile svolgere il procedimento di mediazione
in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto previsto dal diritto ungherese, non ha reso confessione già durante la fase
delle indagini. A parte ciò, non avrebbe senso far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] Kht. al procedimento di mediazione nel ruolo di vittima
ed assegnarle un risarcimento da parte dell’imputato: la vera vittima sarebbe la Comunità europea, dal momento che la distrazione
dei fondi comunitari dalla loro destinazione originaria ha leso gli interessi finanziari della Comunità, cagionando un danno
al bilancio comunitario, sicché, in considerazione delle particolarità del caso di specie, la mediazione non sarebbe giustificata.
IV –
Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
20.
In relazione a tali vicende lo [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 22 aprile 2009, pervenuta alla Corte l’8 giugno 2009,
ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, atteso l’obbligo previsto dall’art. 10 della decisione quadro di promuovere la mediazione tra vittima e autore del reato
nel procedimento penale, un “soggetto che non è una persona fisica” rientri nella nozione di “vittima” di cui all’art. 1,
lett. a), della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI. Con tale questione il giudice a quo richiede esplicitamente un
chiarimento e un’integrazione della sentenza della Corte 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto.
2) Se la nozione di “reati” di cui all’art. 10, n. 1, della decisione quadro (…), ai sensi del quale “ciascuno Stato membro provvede
a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura”,
possa essere interpretata nel senso che essa ricomprende tutti i reati i cui elementi oggettivi fissati dalla legge sono sostanzialmente
dello stesso tipo.
3) Se l’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 possa essere interpretato nel senso che una mediazione tra autore e vittima
del reato debba essere possibile almeno fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, quindi nel senso che il requisito
di un’ammissione dei fatti intervenuta nel corso del procedimento giudiziario, dopo la chiusura della fase delle indagini,
è adeguato – sempre che risultino soddisfatte tutte le altre condizioni – per attenersi all’obbligo di promuovere la mediazione.
4) Se l’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 garantisca – sempre che risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti
di legge – un generale accesso alla possibilità di effettuare la mediazione nelle cause penali, senza che in proposito sussista
alcuna discrezionalità. Se, in altre parole, le disposizioni (le previsioni) dell’art. 10 ostino ad una normativa in base
alla quale “tenuto conto della natura del reato, delle modalità di commissione dello stesso nonché della personalità dell’indagato,
si può rinunciare allo svolgimento del procedimento giudiziario o vi sono fondati motivi per ritenere che il giudice in sede
di commisurazione della pena valuterà positivamente il ravvedimento operoso”».
21.
Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno preso posizione i governi francese, italiano e ungherese, nonché la Commissione.
V –
Valutazione giuridica
A –
Prima questione pregiudiziale
22.
Con la prima questione il giudice a quo desidera sapere se, quanto meno con riguardo alla mediazione di cui all’art. 10 della
decisione quadro, anche una persona giuridica possa essere vittima ai sensi della decisione quadro.
23.
La questione relativa all’ambito di applicazione ratione personae della decisione quadro aveva già costituito oggetto della
sentenza della Corte nella causa Dell’Orto, di cui il giudice a quo richiede esplicitamente un chiarimento e un’integrazione.
In tale sentenza la Corte aveva statuito che la decisione quadro deve essere interpretata nel senso che, nell’ambito di un
procedimento penale di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, la nozione di vittima ai sensi della
decisione quadro non include le persone giuridiche (
3
).
24.
Nel presente procedimento si pone pertanto la questione se, nell’ambito della mediazione disciplinata dall’art. 10 della decisione
quadro, valga una nozione di vittima più ampia. La risposta è senz’altro negativa.
25.
In senso contrario si deve già obiettare che nell’art. 1, lett. a), della decisione quadro compare una definizione legale
della nozione di vittima. Ivi si definisce in via preliminare chi può essere «vittima» ai sensi della decisione quadro, vale
a dire esclusivamente le persone fisiche. Dal tenore letterale della decisione quadro non emerge alcun elemento per ritenere
che, ciò nondimeno, in singoli ambiti regolati dalla decisione quadro la nozione di vittima possa essere intesa in senso più
ampio.
26.
Come ho sostenuto nelle mie conclusioni nella causa Dell’Orto, anche l’interpretazione sistematica e teleologica della decisione
quadro non depone a favore di un’estensione contra litteram della nozione di vittima. Gran parte delle disposizioni della
decisione quadro, infatti, per il loro contenuto possono riferirsi soltanto alle persone fisiche (
4
). Si pensi, ad esempio, all’art. 1, lett. a), che menziona come possibili danni alla vittima in particolare i pregiudizi fisici
o mentali o le sofferenze psichiche. Tali danni possono riguardare solo le persone fisiche. Occorre ricordare altresì l’art. 2,
n. 1, ai sensi del quale alla vittima dev’essere garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale.
27.
Un motivo per estendere la nozione di vittima alle persone giuridiche non emerge nemmeno dai diritti fondamentali al cui rispetto
il legislatore dell’Unione è vincolato. Il legislatore, infatti, anche avuto riguardo al principio di uguaglianza ben poteva
limitarsi a disciplinare solo il trattamento delle persone fisiche. Se è vero che anche le persone giuridiche possono subire
un pregiudizio dai reati, è altrettanto vero che già la definizione di vittima di cui all’art. 1, lett. a), della decisione
quadro 2001/220 dimostra che di frequente i pregiudizi subiti dalle persone fisiche non si riducono a danni materiali, bensì
possono risolversi in pregiudizi fisici e mentali nonché in sofferenze psichiche di tutt’altra dimensione rispetto a quanto
avviene per le persone giuridiche. Inoltre, spesso nei procedimenti penali le persone fisiche necessitano di un grado di tutela
decisamente maggiore rispetto alle persone giuridiche, le quali di norma godono di un’assistenza professionale. Si tratta
di motivi obiettivi per un trattamento privilegiato delle persone fisiche vittime di reati.
28.
Occorre, pertanto, constatare che la decisione quadro 2001/220 non contiene alcun elemento che induca ad estendere, al di
là del suo stesso tenore letterale, la definizione di vittima alle persone giuridiche. Ciò vale anche con riguardo alla mediazione
disciplinata dall’art. 10 della decisione quadro.
29.
Resta, infine, ancora da affrontare l’obiezione sollevata dal giudice a quo secondo cui l’esclusione delle persone giuridiche
dalla nozione di vittima della decisione quadro può comportare una disparità di trattamento delle vittime di reati da parte
degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri, infatti, in sede di trasposizione della decisione quadro potrebbero accogliere una
nozione più ampia di vittima, comprensiva anche delle persone giuridiche. Rispetto alla situazione esistente in tali [OSCURATO:PERSONA]
membri, le vittime negli [OSCURATO:PERSONA] membri che limitano la nozione di vittima alle sole persone fisiche si troverebbero in una
posizione deteriore.
30.
Tale disparità di trattamento, tuttavia, deriva dal fatto che con la decisione quadro si è inteso perseguire solo un’armonizzazione
delle misure relative alla posizione delle persone fisiche. Che nel settore non armonizzato possano prodursi disparità di
trattamento tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri è una conseguenza naturale di una siffatta armonizzazione parziale, che non può essere rimossa
attraverso un’interpretazione estensiva della decisione quadro contraria al suo chiaro tenore letterale.
B –
Seconda questione pregiudiziale
31.
Con la seconda questione il giudice a quo desidera sapere se la nozione di «reato» di cui all’art. 10 della decisione quadro
debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende tutti i reati i cui elementi costitutivi in senso materiale fissati
dalla legge sono sostanzialmente dello stesso tipo.
32.
Tale questione scaturisce dal rilievo che nel diritto ungherese per il reato di truffa può essere effettuata una mediazione
anche nel caso in cui vittima del reato sia una persona giuridica. In relazione, invece, alla lesione degli interessi finanziari
delle Comunità europee di cui all’art. 314 del codice penale, il diritto ungherese non prevede la mediazione. Ciò in quanto
il capo XVII del codice penale (delitti contro il commercio), in cui è collocata tale norma, non è compreso tra quelli per
i quali l’art. 221/A del codice di procedura penale consente la possibilità di un procedimento di mediazione (
5
).
33.
Secondo il giudice a quo le fattispecie criminose della truffa e della lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea
sono sostanzialmente identiche. Occorre, pertanto, domandarsi se un legislatore penale nazionale sia libero di scegliere,
in relazione a delitti dello stesso tipo, se prevedere o meno la mediazione, oppure se il diritto dell’Unione imponga un trattamento
uniforme.
34.
In via preliminare deve qui rilevarsi che nella sua presa di posizione il governo ungherese ha sostenuto, con argomenti convincenti,
che le due fattispecie criminose previste dal diritto ungherese si distinguono nettamente l’una dall’altra. Alla fine, tuttavia,
spetterebbe al giudice a quo chiarire in via definitiva se le due fattispecie siano tra loro comparabili.
35.
I governi ungherese e italiano ritengono che la seconda questione, tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione
pregiudiziale, sia evidentemente di natura ipotetica e non debba pertanto essere risolta dal momento che essa riguarda un
reato contro una persona giuridica la quale, come detto, non è compresa nella decisione quadro.
36.
Il legislatore ungherese, tuttavia, in relazione a quelle fattispecie criminose per le quali ha previsto la mediazione (
6
), ammette la mediazione stessa tanto nei casi in cui le vittime sono persone fisiche, quanto nei casi in cui queste sono persone
giuridiche. Tale legislatore potrebbe pertanto essersi risolto in questa materia per un cosiddetto «eccesso di trasposizione»
della decisione quadro, con l’intendimento, quindi, di seguire la decisione quadro anche in relazione alla mediazione concernente
le persone giuridiche.
37.
Secondo una costante giurisprudenza in un siffatto caso di eccesso di trasposizione una questione concernente l’interpretazione
del diritto dell’Unione è ricevibile. L’ordinamento giuridico dell’Unione ha, infatti, interesse a che, per evitare divergenze
in materia, ogni disposizione del diritto dell’Unione riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in
cui verrà applicata (
7
).
38.
Se la Corte dovesse ritenere che si tratti di un eccesso di trasposizione, dovrebbe chiarire se all’interno dell’ambito di
applicazione della decisione quadro, quindi con riguardo alle
persone fisiche
, uno Stato membro sia obbligato a prevedere la mediazione in modo uniforme per tutti i delitti dello stesso tipo. Lo Stato
membro potrebbe poi estendere l’esito di tali riflessioni alla disciplina da esso prevista per le persone giuridiche.
39.
Certo, la decisione quadro, già in base al suo tenore letterale, concede agli [OSCURATO:PERSONA] membri un rilevante potere discrezionale
in ordine alla disciplina della mediazione nelle cause penali. Infatti in essa si prevede solo, in termini per nulla stringenti,
il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a promuovere la mediazione. [OSCURATO:PERSONA] membri devono promuovere tale mediazione soltanto
per quei reati che essi ritengono «idonei» per questo tipo di misura. Siffatto criterio dell’idoneità rimette agli [OSCURATO:PERSONA] membri
un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei delitti per i quali prevedere una mediazione. Ci si potrebbe, tuttavia, chiedere
se il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare in sede
di trasposizione della decisione quadro, imponga loro, qualora prevedano la mediazione per determinati delitti, di introdurla
in modo uniforme per tutti i delitti dello stesso tipo. In caso contrario potrebbe determinarsi una disparità di trattamento
delle persone che sono state vittime di delitti sostanzialmente dello stesso tipo. La vittima di un determinato reato avrebbe
la possibilità di ricorrere alla mediazione, mentre per la vittima di un reato sostanzialmente dello stesso tipo tale mediazione
non sarebbe prevista. Occorrerebbe altresì verificare a tal proposito se una siffatta disparità di trattamento possa ritenersi
giustificata ad esempio in una logica di prevenzione dei reati.
40.
In questa sede, tuttavia, non intendo entrare nel merito di tali questioni, in quanto, a mio avviso, nel presente caso non
si tratta di un eccesso di trasposizione. Il legislatore ungherese, infatti, in relazione alla fattispecie criminosa, rilevante
nel caso di specie, della lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee, reato di cui non può essere vittima una
persona fisica, ha consapevolmente scelto di non prevedere la mediazione. Tale reato, infatti, non rientra nella categoria
di fattispecie penali per la quale è prevista la possibilità della mediazione ai sensi dell’art. 221/A, n. 1, del codice di
procedura penale ungherese. Pertanto, in relazione ad esso non potrebbe nemmeno parlarsi di un eccesso di trasposizione della
decisione quadro. Il governo ungherese rileva addirittura che una mediazione nel presente caso sarebbe contra legem. Dal momento
che il governo ungherese con riferimento ad altri delitti ha previsto una mediazione anche nel caso la vittima sia una persona
giuridica, esso ha pertanto in ogni caso optato per un parziale eccesso di trasposizione. Per il delitto pertinente nel caso
di specie e la categoria di delitti in cui rientra il delitto di cui trattasi, non risulta alcun eccesso di trasposizione.
41.
Anche le considerazioni svolte dal giudice a quo in relazione alla seconda questione pregiudiziale non forniscono elementi
per ritenere che tale giudice formuli la seconda questione partendo dal presupposto di un eccesso di trasposizione. A me sembra,
invece, che il giudice a quo con la seconda questione chieda se il diritto dell’Unione
obblighi
uno Stato membro a prevedere la mediazione per le persone giuridiche nel caso in cui il diritto nazionale per un delitto dello
stesso tipo la contempli allorché la vittima è una persona giuridica.
42.
In proposito occorre precisare che non sussiste alcun
obbligo
per uno Stato membro di prevedere la mediazione allorché vittima del reato sia una persona giuridica. Il principio di uguaglianza
del diritto dell’Unione vige, infatti, solo nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il quale, nel presente caso,
è delimitato dalla decisione quadro. La decisione quadro contiene solo disposizioni concernenti le persone fisiche vittime
di reati, mentre le persone giuridiche vittime di reati non rientrano nell’ambito di applicazione della stessa e, quindi,
nemmeno del diritto dell’Unione. Pertanto, dal principio di uguaglianza del diritto dell’Unione non deriva alcun obbligo di
prevedere una mediazione nelle cause penali nei casi in cui vittima del reato sia stata una persona giuridica qualora il diritto
nazionale preveda per un reato sostanzialmente dello stesso tipo tale mediazione anche nel caso in cui vittima sia una persona
giuridica.
C –
Osservazione preliminare sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale
43.
Con la terza e la quarta questione pregiudiziale il giudice a quo desidera sapere qualcosa in più sulla specifica conformazione
del procedimento di mediazione disciplinato dall’art. 10 della decisione quadro. [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti che hanno presentato
osservazioni alla Corte ritengono che tali questioni siano evidentemente di natura ipotetica e non debbano, quindi, essere
risolte dalla Corte. Dal momento che le soluzioni fornite alle prime due questioni pregiudiziali hanno già dimostrato che
nel procedimento principale non è coinvolta una vittima nel senso della decisione quadro e che, pur essendo la vittima una
persona giuridica, anche dal principio di parità di trattamento non sorge alcun obbligo di prevedere la mediazione per il
delitto in concreto rilevante, anch’io ritengo che non sia necessario risolvere tali questioni.
44.
Per il caso, tuttavia, che la Corte intenda risolvere anche queste due questioni richiamando il concetto, ricordato sopra
al paragrafo 36 delle presenti conclusioni, dell’«eccesso di trasposizione», occorre qui di seguito affrontarle in subordine.
D –
Terza questione pregiudiziale
45.
In relazione alla conformazione del procedimento di mediazione il giudice a quo chiede prima di tutto se l’art. 10 della decisione
quadro debba essere interpretato nel senso che una mediazione tra autore e vittima del reato debba essere possibile almeno
fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
46.
Nelle sue osservazioni su tale questione il giudice a quo rileva che, a suo avviso, la subordinazione dello svolgimento della
mediazione ad una previa confessione resa nel corso delle indagini viola i diritti della difesa della persona sottoposta alle
indagini. Infatti, in base al diritto processuale penale ungherese, per lo svolgimento del procedimento di mediazione è tra
l’altro necessario che «la persona sottoposta alle indagini confess[i] nel corso delle indagini i fatti commessi, e [sia]
disposta e in grado di riparare il danno arrecato alla vittima o di elidere in altro modo le conseguenze dannose» (
8
).
47.
La terza questione pregiudiziale si compone, quindi, di due parti. Occorre da un lato verificare fino a quale momento debba
essere possibile la mediazione, dall’altro se sia conforme alla decisione quadro richiedere come presupposto per lo svolgimento
della mediazione una confessione resa già nel corso delle indagini.
1. Sul momento in cui effettuare il procedimento di mediazione
48.
L’art. 10, n. 1, della decisione quadro dispone che ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito
dei procedimenti penali.
49.
Si potrebbe quindi ritenere che non sia conforme a tale disposizione il fatto che uno Stato membro preveda la mediazione solo
durante la fase delle indagini, in tal modo promuovendo la mediazione esclusivamente in una fase iniziale del procedimento.
50.
La «mediazione nelle cause penali» è espressamente definita all’art. 1, lett. e), della decisione quadro, come la ricerca,
prima o durante
il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona
competente. Di certo la mediazione viene promossa in termini particolarmente ampi se essa può ancora aver luogo fino alla
chiusura del procedimento penale. Tuttavia, la decisione quadro non obbliga a promuovere la mediazione in termini così ampi.
La decisione quadro, infatti, definisce esplicitamente la mediazione come la ricerca prima
o
durante il procedimento penale e, pertanto, si accontenta del fatto che in una qualche fase del procedimento sussista la
possibilità della mediazione. Con tale formulazione alternativa la decisione quadro esprime chiaramente che la mediazione
può aver luogo tanto nella fase delle indagini quanto durante il procedimento giudiziario, senza tuttavia dover essere possibile
in entrambi i momenti. Rientra, pertanto, nell’ampio potere discrezionale rimesso dalla decisione quadro agli [OSCURATO:PERSONA] membri
la scelta di limitare la possibilità della mediazione solo ad una fase processuale.
51.
Peraltro, il governo ungherese osserva che nel diritto ungherese la mediazione è ancora possibile anche dopo la chiusura delle
indagini, durante il procedimento giudiziario, come risulta anche dalla lettera dell’art. 266, n. 3, del codice di procedura
penale. Con la terza questione pregiudiziale, pertanto, il giudice a quo desidera sapere, se possibile, quale debba essere
la corretta collocazione temporale della confessione quale presupposto della mediazione. Allo stesso obiettivo mira anche
la seconda parte della terza questione pregiudiziale.
2. Sulla confessione della persona sottoposta alle indagini
52.
Nel diritto ungherese, in base all’art. 221/A, n. 3, lett. b), del codice di procedura penale, lo svolgimento della mediazione
è subordinato ad un’ammissione dei fatti intervenuta nel corso delle indagini. Nel prosieguo occorre verificare se in tal
modo si tenga adeguatamente conto della promozione della mediazione, imposta dall’art. 10.
53.
La decisione quadro non precisa come gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano in dettaglio disciplinare il procedimento di mediazione. L’art. 10,
n. 1, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri solo in termini generali a provvedere a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti
penali. In base al n. 2 ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore
del reato nel corso della mediazione vengano presi in considerazione nell’ambito del procedimento penale.
54.
La decisione quadro ha, pertanto, rimesso ai legislatori nazionali un ampio potere discrezionale in ordine alla specifica
conformazione della mediazione (
9
). Tuttavia, le concrete modalità di trasposizione della decisione quadro non possono essere tali da svuotare la stessa di
gran parte del suo effetto utile e in tal modo disattendere l’obbligo enunciato all’art. 2, n. 1, della decisione, in base
al quale ciascuno Stato membro deve prevedere nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle
vittime (
10
).
55.
Anche a questo proposito occorre riconoscere che dal punto di vista dell’accusato risulta più appetibile un procedimento di
mediazione relativamente al quale questi non deve già decidere mentre sono in corso le indagini, ma che può ancora scegliere
anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio. In tal caso, infatti, l’accusato ha la possibilità di attendere previamente
l’esito cui conducono le indagini. E quanto più appetibile risulta per l’accusato il procedimento di mediazione, tanto più
anche la vittima beneficia dei vantaggi della mediazione, sempre che li voglia.
56.
Nel presente caso, tuttavia, gli ampi limiti posti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per la trasposizione della decisione quadro non risultano
superati, dal momento che modalità di trasposizione come quelle adottate dal diritto ungherese non svuotano la decisione quadro
di gran parte del suo effetto utile. Da un lato sussiste un ampio ambito di applicazione sostanziale per il procedimento di
mediazione, e dall’altro possono essere addotte anche ragioni per stimolare una mediazione il più possibile tempestiva già
nel corso delle indagini. In tal modo, ad esempio, si può risparmiare fin dall’inizio alla vittima un procedimento giudiziario
che potrebbe risultarle gravoso, e anche dal punto di vista politico-criminale gli effetti di attenuazione della misura della
pena, che il diritto ungherese riconnette alla mediazione, o addirittura l’archiviazione del procedimento risultano tanto
più giustificati quanto prima l’accusato confessa il fatto addebitatogli e cerca un accordo con la vittima. Il governo ungherese
ha in tal senso sostenuto che il requisito di una confessione tempestiva è stato introdotto per prevenire condotte strumentali
e abusive da parte della persona sottoposta alle indagini.
57.
Il giudice a quo ritiene, inoltre, che la subordinazione dello svolgimento della mediazione al requisito di una confessione
resa nel corso delle indagini violi la libertà di rendere dichiarazioni dell’accusato (nemo tenetur se ipsum accusare). Il
giudice a quo scorge il pericolo che la persona sottoposta alle indagini sia indebitamente costretta a confessare e, quindi,
ad autoaccusarsi.
58.
Il governo francese nega che ci sia una violazione del diritto di non autoincriminarsi già sulla base dell’art. 221/A, n. 5,
del codice di procedura penale ungherese. Tale disposizione prevede che le dichiarazioni rilasciate nell’ambito del procedimento
di mediazione dalla persona sottoposta alle indagini e dalla vittima in merito a circostanze oggetto del procedimento non
possono assumere valore probatorio. Qui si tratta, tuttavia, della confessione della persona sottoposta alle indagini resa
nel corso delle indagini
prima
dello svolgimento del procedimento di mediazione. Tale confessione, pertanto, considerato il momento in cui viene resa, potrebbe
non ricadere nell’ambito di applicazione della citata disposizione. La questione pregiudiziale, quindi, non è già per tal
motivo di natura ipotetica.
59.
La decisione quadro deve essere interpretata nel rispetto dei diritti fondamentali (
11
). Nel presente contesto si deve ricordare soprattutto il diritto ad un processo equo, previsto dall’art. 6 della CEDU e dall’art. 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
12
).
60.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il principio della libertà di rendere dichiarazioni costituisce
il nucleo centrale del diritto ad un processo equo di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (
13
). In base a tale giurisprudenza, la sua ratio risiede in particolare nella tutela dell’imputato da una coercizione abusiva
da parte delle autorità. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il diritto di non autoincriminarsi concerne prima
di tutto il rispetto della volontà dell’imputato di non rispondere. Tale diritto di non autoincriminarsi comporta inoltre
che l’accusa in una causa penale deve fondare la propria produzione probatoria senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti
dall’imputato contro la sua volontà mediante coercizioni o pressioni (
14
).
61.
Il fatto di confessare tempestivamente esercita senz’altro una certa pressione sull’accusato ove quest’ultimo sappia che senza
confessione o con una confessione resa solo successivamente non potrà più beneficiare dei vantaggi della mediazione. Non costituisce,
tuttavia, una pressione o una coercizione vietata il fatto che il legislatore metta in campo, soprattutto nell’ambito della
commisurazione della pena, incentivi positivi che dovrebbero indurre l’accusato a confessare quanto prima. Anche fuori da
questa ipotesi, infatti, normalmente alla confessione viene riconosciuto un effetto attenuante in sede di commisurazione della
pena. Pertanto, come hanno giustamente rilevato tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte, una conformazione
del procedimento di mediazione come quella ungherese non viola il diritto ad un processo equo.
E –
Quarta questione pregiudiziale
62.
Con la quarta questione il giudice a quo desidera sapere se in forza dell’art. 10, n. 1, della decisione quadro debba essere
generalmente possibile, in presenza dei presupposti di legge, accedere senza eccezioni al procedimento di mediazione e in
modo che tale accesso non sia subordinato ad una decisione discrezionale delle autorità competenti. Il giudice a quo richiama
a tal proposito l’art. 221/A, n. 3, lett. d), del codice di procedura penale ungherese. In base a tale norma il pubblico ministero
dispone lo svolgimento del procedimento di mediazione se, tenuto conto della natura del reato, delle modalità di commissione
dello stesso nonché della personalità dell’indagato, si può rinunciare allo svolgimento del procedimento giudiziario o vi
sono fondati motivi per ritenere che il giudice in sede di commisurazione della pena valuterà positivamente il ravvedimento
operoso.
63.
Secondo il giudice a quo la legislazione ungherese lascia spazio a valutazioni soggettive dell’autorità incaricata dell’applicazione
della legge penale nel decidere se sussistano i presupposti per la mediazione, in tal modo introducendo un possibile ostacolo
allo svolgimento della mediazione. Ciò non contribuirebbe alla promozione della mediazione, a scapito delle vittime.
64.
Nel risolvere tale questione pregiudiziale si deve di nuovo rilevare che l’art. 10, n. 1, della decisione quadro non fornisce
indicazioni specifiche in ordine alla conformazione del procedimento di mediazione. Da tale norma, pertanto, non può nemmeno
direttamente desumersi se l’accesso alla mediazione possa essere rimesso alla discrezionalità dell’autorità competente. La
decisione quadro impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri solo un generico obbligo di promuovere la mediazione. [OSCURATO:PERSONA] membri spetta pertanto
un ampio potere discrezionale in ordine alla disciplina del procedimento di mediazione e dei suoi presupposti (
15
).
65.
Nondimeno, le concrete modalità di trasposizione della decisione quadro non possono nemmeno essere tali da svuotarla di gran
parte del suo effetto utile (
16
). L’obbligo previsto dall’art. 10, n. 1, della decisione quadro di promuovere la mediazione deve, pertanto, essere interpretato
nel senso che esso impone una trasposizione che assicuri nella prassi un ambito di applicazione sostanziale.
66.
Ne consegue che, come hanno rilevato anche i governi italiano e francese, non è in via di principio in contrasto con la decisione
quadro riservare alle autorità competenti margini di discrezionalità nel decidere se dare avvio al procedimento di mediazione.
L’art. 10, n. 1, non va inteso nel senso che debba assicurarsi alla vittima un generale ed incondizionato diritto alla mediazione.
Una decisione caso per caso dell’autorità incaricata dell’applicazione della legge penale risulta, infatti, opportuna in quanto
in tal modo si assicura specificamente una considerazione di tutte le particolari circostanze del singolo caso, le quali possono
ricomprendere, oltre all’interesse della vittima alla mediazione, anche ulteriori importanti valutazioni e prognosi, e non
svuota a priori il procedimento di mediazione del suo effetto utile.
67.
Il potere discrezionale rimesso alle autorità, tuttavia, deve fondarsi su criteri obiettivi, deve rispettare i diritti fondamentali
e non deve di fatto sbarrare la via alla mediazione. In presenza del consenso della vittima alla mediazione, pertanto, questa
il più delle volte dovrà essere ammissibile.
68.
Tuttavia, considerando che alla pretesa punitiva statale non sono associate soltanto valutazioni inerenti la tutela delle
vittima, ma che la pena è rivolta in particolare alla risocializzazione del reo e a finalità preventive, può senz’altro essere
ammissibile il rifiuto della mediazione nonostante la presenza del consenso della vittima.
VI –
Conclusione
69.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dallo
[OSCURATO:PERSONA] come segue:
1) Vittime ai sensi della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale, sono, anche con riguardo alla mediazione nelle cause penali regolata all’art. 10 della decisione quadro,
esclusivamente le persone fisiche.
2) Dal diritto dell’Unione non discende l’obbligo di prevedere la mediazione nelle cause penali per casi in cui una persona giuridica
sia stata vittima di un reato, nemmeno se il diritto nazionale per un reato sostanzialmente dello stesso tipo prevede la mediazione
anche per i casi in cui la vittima sia una persona giuridica.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1;
in prosieguo: la «decisione quadro 2001/220»).
3
– Sentenza 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto (Racc. pag. I‑5557, punto 60).
4
– V. mie conclusioni pronunciate l’8 marzo 2007 nella causa Dell’Orto (cit. alla nota 3, paragrafi 52 e segg.).
5
– Il reato di truffa invece rientra nel capo XVIII (delitti contro il patrimonio) e per esso l’art. 221/A del codice penale
ungherese prevede la mediazione.
6
– Tali fattispecie sono elencate nell’art. 221/A, n. 1, del codice di procedura penale ungherese.
7
– Giurisprudenza costante a partire dalla sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, Dzodzi (Racc. pag. I‑3763,
punti 36 e 37); con specifico riferimento alla direttiva 90/434, v. sentenze 17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur‑Bloem (Racc. pag. I‑4161,
punti 32 e 34), e 15 gennaio 2002, causa C-43/00, Andersen og Jensen (Racc. pag. I‑379, punti 18 e 19); v. infine sentenza
11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a. (Racc. pag. I‑10893, punti 21 e 22).
8
– Art. 221/A, n. 3, lett. b), del codice di procedura penale ungherese.
9
– Sentenza 9 ottobre 2008, causa C‑404/07, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7607, punto 46).
10
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 9 (punto 47).
11
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 9 (punto 48), e 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino (Racc. pag. I‑5285, punto 59).
12
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1), come adattata
a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (GU C 303, pag. 1).
13
– Corte eur. D.U., sentenza Jalloh c. Germania dell’11 luglio 2006, ricorso n. 54810/00 (
Recueil des arrêts et décisions
2006-IX, pag. 1141, § 97 e segg.).
14
– Sentenza della Corte eur. D.U. Jalloh c. Germania (cit. alla nota 13, § 100).
15
– V. in tal senso sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 9 (punto 46).
16
– V. in tal senso sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 9 (punto 47).