CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27003/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del MENNETTA, concludono riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del MAGNETTI, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10/12/2020 del GUP del Tribunale in sede, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con premeditazione e con metodo camorristico nonché per avvantaggiare il clan [OSCURATO:PERSONA], e per le connesse violazioni in materia di armi. La vicenda omicidiaria era stata ricostruita grazie agli apporti di numerosi collaboratori di giustizia, primo fra tutti [OSCURATO:PERSONA], mandante dell'omicidio, le cui dichiarazioni erano state riscontrate dalle propalazioni convergenti di altri collaboratori, e tale ricostruzione non è stata oggetto di impugnazione. 1.1. Durante il processo di primo grado i due imputati avevano ammesso gli addebiti, il Magnetti sottoponendosi volontariamente all'esame ed il Mennetta in sede di spontanee dichiarazioni; tuttavia i giudici di entrambi i gradi non avevano concesso, su tali basi, le invocate circostanze attenuanti generiche, ritenendo concordemente che le confessioni degli imputati fossero intervenute in presenza di un quadro probatorio estremamente solido, e fossero state dettate dall'intento esclusivo di scongiurare l'applicazione della massima sanzione penale. 1.2. È stata altresì confermata la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, in base alle informazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di riunioni preliminari tenute a Milano per accordarsi sull'omicidio (che si inseriva in una logica di conquista del rione Berlingieri, all'epoca controllato dal clan Amato-Pagano, al quale appartenevano le vittime). A tali riunioni organizzative avevano partecipato anche i due imputati. Pertanto, osserva l'impugnata sentenza, il duplice omicidio era stato preparato, con predisposizione di mezzi e ruoli, in un arco di tempo sufficiente- mente ampio da consentire di riflettere sull'opportunità di recedere dall'azione criminosa, mentre era irrilevante che per l'esecuzione del delitto si fosse colta l'occasione più propizia. 2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassa- zione a mezzo dei rispettivi difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avanzando i seguenti motivi di impugnazione, che saranno esaminati partitamente e qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2 //1 2.1. Ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Nel primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., con riguardo alla erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Si censura la sottovalutazione del contributo reso da entrambi gli imputati con le confessioni in sede processuale, dettate dall'esigenza di porre fine alla fase criminale delle loro giovani vite. In particolare, il Mennetta ha chiarito circostanze nuove, in ordine alle armi utilizzate nel duplice omicidio, nonostante sia intervenuto dopo l'esame-fiume reso dal coimputato. Tale manifestata resipi- scenza costituisce una condotta post-delictum degna di essere valutata positiva- mente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre di ciò non si è tenuto alcun conto da parte dei giudici di merito. 2.1.2. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione per l'omesso esame dei motivi di appello diretti a richiedere la non applicazione dell'ergastolo in ragione dell'opzione per il giudizio abbreviato. Nel gravame si era illustrato che la questione dell'applicabilità della pena perpetua nel giudizio abbreviato era stata oggetto di interventi della Corte costi- tuzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In tale prospettiva, si è ripercorso l'iter legislativo riguardante il rapporto tra ergastolo e rito abbreviato, e l'analisi del tema nelle pronunce della giurisprudenza costituzionale. Conclude sul punto il ricorso che avrebbe dovuto considerarsi come norma più favorevole all'imputato la vecchia formulazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che prevedeva che nel giudizio abbreviato alla pena dell'ergastolo fosse sostituita quella della reclusione di anni trenta. Infatti, la nuova formulazione, introdotta con la legge n. 4 del 19/1/2001, ha operato una presunta interpretazione, non richiesta in mancanza di contrasti giurisprudenziali e non applicabile. Su tali allegazioni, l'impugnata sentenza ha reso una motivazione apparente, limitandosi a ripercorrere le scansioni normative e giurisprudenziali, senza pronunciarsi sul focus proposto nel gravame circa la non applicabilità della massima sanzione in caso di accesso al giudizio abbreviato. 2.1.3. Infine, si deduce violazione di legge e mancanza della motivazione quanto alla richiesta di esclusione dell'aggravante della premeditazione. Si censura la decisione sulla base della contestazione dell'aggravante contenuta nell'imputazione: "avere commesso il fatto con premeditazione consi- stita nella deliberazione del delitto a distanza di tempo dalla sua consumazione, avvenuta con organizzazione immediata", formulazione che si ritiene generica ed erronea, così come la motivazione della Corte di appello, imperniata sul rilievo della semplice sussistenza della suddivisione dei ruoli tra i concorrenti, elemento che non integra la premeditazione. Invero, detta aggravante ri hiede la prova dell'elemento psicologico e di quello cronologico, profili sui quali entrambe le sentenze di merito non hanno dato risposte. 2.2. Ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 2.2.1. Nel primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, per la svalutazione dell'apporto contributivo fornito dall'imputato alla ricostruzione del delitto. Gli elementi giustificativi di tale negativa considerazione, essenzialmente legati ad un dato cronologico, cioè l'essere l'ammissione dei fatti e lo svelamento di ulteriori informazioni riguardanti altre vicende criminose intervenute dopo il già compiuto accertamento delle responsabilità per il fatto in esame e per gli altri delitti, sono stati ritenuti irrazionali ed incoerenti, oltre che travisanti i dati offerti dal Magnetti. Invece, non si è considerato che - a prescindere dalla fruttuosità del contributo informativo dell'imputato - la sua collaborazione processuale ha comunque segnato l'irreversibile dissociazione, in parte anche attuosa quanto alle effettuate chiamate in correità, dalla sua precedente vita criminale. A dimostrazione di tali assunti, il ricorso si è soffermato su alcuni punti del contributo informativo del ricorrente, riportando stralci di un interrogatorio reso il 13/7/2020, onde dimostrare l'erroneità dell'esclusione della meritevolezza delle invocate attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e il travisamento probatorio che ha pregiudicato la decisione della Corte territoriale sul punto. Parimenti, si sono riportati brani del memoriale che il Magnetti aveva inviato alla Corte di Assise di appello, dal quale emerge la revisione interiore ed il distacco irreversibile dalla pregressa vita criminale, oltre che il notevole contributo investigativo reso a proposito di omicidi per i quali il ricorrente non era mai stato indagato e per cui ha effettuato anche chiamate in correità. Sempre in tema di denegate attenuanti generiche, ma sub specie di violazione di legge, il ricorrente censura che l'impugnata sentenza abbia violato i criteri che presiedono al riconoscimento di dette attenuanti, da effettuarsi ogniqualvolta vi siano fattori apprezzabili di attenuazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, profilo quest'ultimo sul quale incide senz'altro la confessione processuale, qualora - come nella specie - costituisca un preciso indice di riconsiderazione critica del proprio operato e determini discontinuità con il passato delinquenziale. Dunque, anche per questa via si censura l'impostazione dell'impugnata sentenza, diretta a considerare soltanto il valore investigativo della confessione, intesa come mero strumento di semplificazione probatoria, quindi inutile quando non apporti contributi in tale direzione, mentre l'esegesi di legittimità include la confessione spontanea ex se tra gli elementi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in un'ottica di proiezione in sede di determinazione della pena del principio di rieducazione che la Costituzione assegna al trattamento sanzionatorio individualizzato. 2.2.2. Nel secondo motivo si contesta la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, ritenendosi erroneo il suo riconoscimento e manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione resa nell'impugnata sentenza. L'erroneità risiede nell'estensione al Magnetti della premeditazione del Guarirlo, al di là dei parametri elaborati dall'esegesi di legittimità e in mancanza di prova della conoscenza effettiva del proposito criminoso altrui da parte del ricorrente. Invero, il Magnetti aderiva all'azione delittuosa soltanto al momento della sua esecuzione, così non residuando alcuno spazio per l'apprezzamento né dell'elemento cronologico né di quello ideologico dell'aggravante in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si esaminano congiuntamente le posizioni dei due imputati con riferi- mento ai motivi comuni, da intendersi quelli attinenti all'apprezzamento delle invocate circostanze attenuanti. Per tali motivi, si anticipa che le argomentazioni esposte nei ricorsi sono confutative e in tal senso generiche, non confrontandosi effettivamente con le ragioni di rigetto espresse dalle concordi sentenze di merito. 1.1. Entrambi i ricorrenti si ribellano alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - il Magnetti riproducendo nel ricorso vari stralci di un interrogatorio e passaggi del memoriale depositato alla Corte territoriale, da cui dedurre il suo pregnante contributo all'accertamento del delitto - ma il punto risulta inammissibile alla luce delle motivate valutazioni concordi dei giudici di merito intese a negare il valore delle ammissioni operate dai due imputati. Invero, la motivazione che nega le generiche non si appunta soltanto sulla inutilità della confessione resa dal Magnetti a fini di ricostruzione dei fatti, bensì indugia anche sulla personalità altamente negativa degli imputati, carichi di pregiudizi e pendenze per reati gravissimi, nonostante la giovane età. In tale prospettiva, l'analisi della già compiuta prova dei delitti dei quali ha parlato il Magnetti è stata fatta anche al fine di dimostrare che tale contegno processuale non è stato dimostrativo della decisione di recidere qualsivoglia legame con il contesto del crimine organizzato. Si tratta dunque di un analitico apprezzamento di circostanze di merito, inattaccabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, tale dovendosi ritenere nella specie per entrambi gli imputati.Va anche rilevato, per rispondere ad un'osservazione della difesa, che questa Corte non ritiene condivisibile l'assunto che l'intento utilitaristico delle ammissioni di colpevolezza non sarebbe estraneo alla logica delle circostanze attenuanti generiche, intendendo invece sul punto dare continuità all'indirizzo esegetico per cui "È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza" (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli e altro, Rv. 271454: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti). Invero, le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. riguardanti la condotta successiva al reato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., devono manifestare una ridotta capacità a delinquere, che non può essere apprezzata quando non vi siano effettivi segnali di resipiscenza. 1.2. Quanto alla ricorrenza della premeditazione, che il Magnetti aggre- disce anche sotto il profilo della inestensibilità nei suoi confronti, trattasi di motivo manifestamente infondato, oltre che reiterativo. I ricorrenti negano di aver partecipato alla fase organizzativa, in contrasto con le acclarate risultanze processuali, dalle quali è emerso che il delitto era stato deciso e pianificato in riunioni milanesi - come ha riferito il mandante [OSCURATO:PERSONA], attualmente collaboratore di giustizia - alle quali gli imputati avevano partecipato, circostanza pregnante ai fini dell'esistenza della premedita- zione. [OSCURATO:PERSONA] deduce ulteriormente di aver ignorato il proposito criminoso altrui, venendone a conoscenza soltanto al momento dell'esecuzione, ma non nega di avere partecipato alle riunioni milanesi, in cui il delitto era stato deliberato, sicché la censura è illogica e manifestamente infondata. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto il tema dell'ergastolo nel giudizio abbreviato, censurando l'omesso esame dei motivi di appello diretti a richiedere la non applicazione dell'ergastolo in ragione dell'opzione per il rito abbreviato. La censura di omissione motivazionale è manifestamente infondata, poiché il tema è stato espressamente e correttamente trattato nell'impugnata sentenza, con specifico riguardo anche al profilo della natura sostanziale e non meramente interpretativa della disposizione dell'art. 7, comma 1, D. L. n. 341 del 2000, convertito nella legge n. 4 del 19/1/2001. L'elaborazione dei giudici di appello è coerente con l'esegesi di legittimità che, nel massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932), ha affermato che "In caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest'ultima sia intervenuta nel vigore dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma, specificando quindi che, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l'entità della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest'ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente. Nel caso di specie, la disciplina di riferimento è la legge n. 4 del 2001, che - interpretativa o no che fosse - aveva comunque posto la regola dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per cui, in caso di concorso di reati o reato continuato, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno si sostituiva quella dell'ergastolo "semplice". La Corte di appello ha espresso un corretto ragionamento de iure condito, né avrebbe potuto disapplicare una legge già ritenuta costituzionalmente legittima nei termini indicati dalla Corte costituzionale. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rico