CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ly( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine all 'integrazione del delitto di evasione dalla Casa di detenzione di Foggia in occasione dei tumulti verificatisi in occasione delle emesse disposizioni che limitavano i colloqui con i familiari in carcere per motivi sanitari (COVID 19), il motivo risulta indeducibilità in quanto versato in fatto, in quanto tende a ricostruire gli eventi secondo differente ed alternativa analisi effettuata dai Giudici di merito che hanno messo in evidenza come il ricorrente avesse approfittato dei disordini per fuggire dal carcere poi inseguito e raggiunto da parte del personale di polizia che ne bloccava la fuga; rilevato che l'evento, la cui pregnanza è stata messa in luce nel suo dinamico dipanarsi, anche ai fini dell 'esclusa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., viene confutato attraverso il tentativo di sminuirne la rilevanza, rettamente apprezzata dalla Corte territoriale; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] lui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CLLtRIA oggi, 1