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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 41384/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10438/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, via CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], assistito e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - &2A c'tc-SC, avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, pubblicata il 31/01/2018, in procedimento di reclamo iscritto al n. 10399/17 rg; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bergamo ha rigettato, per difetto di sua legittimazione, il reclamo da quella proposto (il 10/11/2017) contro la revoca (avutasi con ordinanza 20/10/2017 del giudice dell'esecuzione, all'esito del relativo subprocedimento nel quale l'odierna ricorrente era intervenuta con ricorso 21/08/2017) dell'aggiudicazione - in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl per il prezzo di € L225.000 il 30/03/2017 da parte del notaio delegato - del compendio pignorato nella procedura di espropriazione immobiliare n. 196/12 r.g.e. (ad istanza del [OSCURATO:PERSONA] e Cremasco - c.r. s.c. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] srl, nella quale risultano coinvolti il custode [OSCURATO:PERSONA], nonché, sia pure a titolo non sempre chiaro, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la anca popolare di [OSCURATO:SOCIETA], l'Agenzia delle entrate riscossione); nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede ed il ricorso è trattato all'adunanza carnevale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, né parte ricorrente deposita memoria; considerato che: non è necessaria la verifica della ritualità della notifica del ricorso ad alcuni degli intimati sotto il profilo della nullità di notifiche eseguite a soggetti presso procuratori non costituiti nello specifico procedimento concluso con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, per l'inutilità di ogni attività eventuale di rinnovazione in vista della definizione in rito del presente ricorso, in Ric. 2018 n. 10438 sez. 53 - ad. 28-10-2021 -2- applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez.

U. ord. 22/03/2010, n. 6826); invero la ricorrente, premessa l'ammissibilità di un ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il reclamo previsto dall'art. 591-ter cod. proc. civ. e ricordato di essere promissaria acquirente di una quota pari al 95% dell'immobile staggito e creditrice dell'esecutata per una condanna alle spese in primo grado nel relativo giudizio ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., lamenta con unitario motivo la «violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 591-ter c.p.c. e/o all'art. 100 c.p.c.», in estrema sintesi sostenendo sussistenti tanto la legittimazione che l'interesse a reclamare in capo a chi vanta un diritto di credito, sia pure senza essere intervenuto nella procedura espropriativa; a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione data dalla qui gravata ordinanza del procedimento e della conseguente identificazione del mezzo di reazione legittimamente esperibile, in base al principio dell'apparenza l'ammissibilità dell'impugnazione va verificata alla stregua della richiamata qualificazione: e questa Corte è ormai ferma nell'escludere la diretta ricorribilità di un'ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ.; al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441): le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell'odierna ricorrente; così precluso l'esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva alcun intimato; Ric. 2018 n. 10438 sez. 53 - ad. 28-10-2021 -3- infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10438/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, via CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], assistito e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - &2A c'tc-SC, avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, pubblicata il 31/01/2018, in procedimento di reclamo iscritto al n. 10399/17 rg; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bergamo ha rigettato, per difetto di sua legittimazione, il reclamo da quella proposto (il 10/11/2017) contro la revoca (avutasi con ordinanza 20/10/2017 del giudice dell'esecuzione, all'esito del relativo subprocedimento nel quale l'odierna ricorrente era intervenuta con ricorso 21/08/2017) dell'aggiudicazione - in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl per il prezzo di € L225.000 il 30/03/2017 da parte del notaio delegato - del compendio pignorato nella procedura di espropriazione immobiliare n. 196/12 r.g.e. (ad istanza del [OSCURATO:PERSONA] e Cremasco - c.r. s.c. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] srl, nella quale risultano coinvolti il custode [OSCURATO:PERSONA], nonché, sia pure a titolo non sempre chiaro, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la anca popolare di [OSCURATO:SOCIETA], l'Agenzia delle entrate riscossione); nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede ed il ricorso è trattato all'adunanza carnevale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, né parte ricorrente deposita memoria; considerato che: non è necessaria la verifica della ritualità della notifica del ricorso ad alcuni degli intimati sotto il profilo della nullità di notifiche eseguite a soggetti presso procuratori non costituiti nello specifico procedimento concluso con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, per l'inutilità di ogni attività eventuale di rinnovazione in vista della definizione in rito del presente ricorso, in Ric. 2018 n. 10438 sez. 53 - ad. 28-10-2021 -2- applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826); invero la ricorrente, premessa l'ammissibilità di un ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il reclamo previsto dall'art. 591-ter cod. proc. civ. e ricordato di essere promissaria acquirente di una quota pari al 95% dell'immobile staggito e creditrice dell'esecutata per una condanna alle spese in primo grado nel relativo giudizio ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., lamenta con unitario motivo la «violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 591-ter c.p.c. e/o all'art. 100 c.p.c.», in estrema sintesi sostenendo sussistenti tanto la legittimazione che l'interesse a reclamare in capo a chi vanta un diritto di credito, sia pure senza essere intervenuto nella procedura espropriativa; a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione data dalla qui gravata ordinanza del procedimento e della conseguente identificazione del mezzo di reazione legittimamente esperibile, in base al principio dell'apparenza l'ammissibilità dell'impugnazione va verificata alla stregua della richiamata qualificazione: e questa Corte è ormai ferma nell'escludere la diretta ricorribilità di un'ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ.; al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441): le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell'odierna ricorrente; così precluso l'esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva alcun intimato; Ric. 2018 n. 10438 sez. 53 - ad. 28-10-2021 -3- infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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