CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIBRESCIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero e per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero; sentito [OSCURATO:PERSONA] D'AMBRA che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per un verso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori e per altro verso, impugnano l'ordinanza del 1° aprile 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti, in relazione al delitto di tentativo di rapina pluriaggravata ai danni del caveau della società "Vedetta 2 Mondialpol" oltre che per una serie di reati satellite anche in materia di armi e furto. Deducono: 2. Il Pubblico ministero: 2.1. "Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod.pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento - art. 606 co. 1 lettera b) ed e) c.p.p.". Il Pubblico ministero deduce l'erronea esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., sia sotto forma della modalità mafiosa, sia sotto quella dell'agevolazione. a) Con riguardo alla modalità mafiosa, il Pubblico ministero osserva che il Tribunale l'ha esclusa sul presupposto della mancanza -sul territorio di Brescia- di un'organizzazione di tipo mafioso. A tale proposito osserva che l'argomentazione del Tribunale si allontana dai principi fissati dalla Corte di cassazione, che ha più volte spiegato che ai fini della // "..S.`"*- -1,- n.._, configurabilità dell'aggravante in esame non è necessaria l'effettiva partecipazione a un'associazione di tipo mafioso né la riconoscibile presenza di un'associazione siffatta sul territorio, essendo sufficiente che la condotta, così come realizzata, sia idonea a evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. Aggiunge che nella sentenza n. 35431 del 2.7.2019, la Corte di cassazione, in un caso affatto analogo a quello in esame, ha riconosciuto la circostanza aggravante del metodo mafioso dal tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, l'attenta pianificazione dello stesso, le modalità brutali di realizzazione, l'impiego di uomini e mezzi, l'uso di armi con esplosione di colpi e il compimento dell'atto in pochi minuti, ossia di elementi emersi anche nel presente procedimento. b) Con riguardo alla finalità agevolatrice, il Pubblico ministero sostiene che il tribunale ha trascurato tutta una serie di elementi conducenti nel senso della sua configurabilità, quali l'accertata esistenza della cosca Pelle-Vollaro di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria e quella dei Piarulli-Ferraro e [OSCURATO:PERSONA] di Cerignola; che tutti gli indagati erano a conoscenza o consapevoli della stretta connessione e della stretta correlazione dei loro correi con i clan mafiosi calabresi e pugliesi; che nell'appartamento di via Goldoni n. 20 è stata ritrovata una nota contenente la ripartizione del bottino; che in questa divisione si rinveniva una voce riferita a "famiglie", da considerarsi un evidente rimando alle sopra menzionate famiglie di malavita organizzata; che Franzè e Morra non hanno mai nascosto ai propri correi la finalità agevolatrice in favore delle rispettive cosche di appartenenza. Denuncia anche la contraddittorietà della motivazione che, pur in presenza di tali elementi, ha negato la sussistenza dell'aggravante. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio. 3.1. Per il solo [OSCURATO:PERSONA]: "Art. 606 c. 1 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 268 comma 4 c.p.p. e 293 comma 3 c.p.p.: mancanza, contraddittorietà della motivazione in ordine alla non dichiarata nullità dell'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia a seguito della riconosciuta compressione del diritto di difesa". Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento impugnato là dove il Tribunale, pur riconoscendo una compressione del diritto di difesa, non ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare, ma si è limitato a dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di cui il Pubblico ministero aveva ingiustificatamente rifiutato di rilasciare copia, non avendo autorizzato la trasposizione su supporto informatico dell'intercettazione audio-video captata in data 11 marzo 2022 all'interno del capannone di [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della deduzione viene citata la sentenza n. 20300 del 2010 con la quale questa Corte di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale l'ingiustificato rifiuto da parte del PM di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, pur non inficiando l'attività di ricerca della prova, causa un'illegittima compressione del diritto di difesa, che deve essere sanzionata con la nullità dell'ordinanza. Precisa che l'intercettazione in questione, pur non essendo l'unico elemento indiziario, ha fondato il titolo cautelare, essendo stata valorizzata dal G.i.p. ai fini della ritenuta imminenza dell'azione delittuosa. Aggiunge che non è condivisibile la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha confermato il giudizio di gravità indiziaria pur senza utilizzare l'intercettazione di che trattasi, in assenza della quale non vi sono elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Conclude, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] (e anche per [OSCURATO:PERSONA]): "Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 56, 628 c.p. e 273 c.p.p. erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del tentativo di rapina pluriaggravata". Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la loro presenza nel covo non può essere considerato un atto indicativo della loro volontà di partecipare all'assalto armato, stante l'assenza di ulteriori elementi a loro carico. Secondo la difesa, inoltre, gli atti posti in essere fino al momento dell'intervento delle Forze dell'odine "pur essendo univoci e di una certa consistenza, non possono essere ritenuti idonei (...) a conseguire l'obiettivo", perché incompleti, mancando l'escavatore che costituiva il mezzo principale per la realizzazione del piano criminoso e, in quanto tale, fondamentale per saggiare l'idoneità degli atti. Osserva anche che risulta erroneamente intesa l'ora stabilita per l'assalto giacché, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p., quello era stato programmato per la tarda serata e non per il pomeriggio. 3.3. Sono successivamente pervenute note nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali la difesa ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero. 4. LOMBARDI Giancarlo. 4.1. "Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 56, 628 c.p. e 273 c.p.p. erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del tentativo di rapina pluriaggravata". Il motivo è identico a quello esposto al paragrafo precedente, alla cui ••n_,0 lettura si rimanda. 5. [OSCURATO:PERSONA] Francesco. 5.1. "Nullità del provvedimento impugnato per omessa e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. C) ed E) del codice di rito in relazione all'art. 309 c. 6 e 8 bis c.p.p. relativamente alla mancata traduzione dell'indagato". Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione dell'indagato per consentire la sua partecipazione all'udienza di trattazione del riesame. Precisa che il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione perché essa non era stata proposta contestualmente all'istanza di riesame. Secondo la difesa tale motivazione è illogica, perché non considera che la richiesta era stata presentata quando non erano ancora spirati i termini per l'impugnazione, così che essa doveva considerarsi un unicum rispetto all'istanza di riesame. Precisa che non era stato ancora emesso il decreto di fissazione dell'udienza e che non erano ancora pervenuti gli atti dalla Procura della Repubblica. 5.2. "Nullità del provvedimento impugnato per omessa e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) del codice di rito in relazione all'art. 309 c. 5 c.p.p. relativamente alla mancata traduzione dell'indagato". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 309, comma 5, cod.proc.pen., in quanto gli atti non sono pervenuti presso la Cancelleria del Tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito dell'istanza di riesame, avutosi il 22 marzo 2022. Secondo la difesa il Tribunale ha respinto l'eccezione con motivazione illogica, sul presupposto che l'istanza fosse pervenuta il 22 marzo 2022, oltre l'orario di apertura al pubblico delle Cancellerie, pur a fronte di quanto disposto dall'art. 24, comma 2-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 che stabilisce che il deposito debba ritenersi tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 5.3. "Nullità del provvedimento impugnato per omissione e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento agli artt. 56 e 628 c.p. e 273 c.p.p. sul punto relativo alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1 (illegittimamente valutato come tentata rapina e come tentato furto). Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il fatto va correttamente qualificato come tentativo di furto, mancando nel capo di imputazione ogni indicazione circa l'elemento costitutivo della violenza o minaccia in danno di /k o )\ \._,› persone e non essendo a tal fine sufficiente il preventivo possesso di armi, potendo trattarsi di una mera cautela. 5.4. L'ultimo motivo denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il pericolo di fuga, identificando il piano di fuga dal luogo dal delitto con la volontà di rendersi irreperibile, da cui ha tratto il pericolo di fuga. A tal proposito il ricorrente osserva che «la preventiva pianificazione logistica delle modalità di allontanamento del luogo del commettendo reato, al fine di conservare il possesso del maltolto, è cosa diversa dalla volontà di sottrarsi alla cattura, una volta portato a termine il delitto programmato». 6. Sono pervenute memorie nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per contrastare il ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico ministero è complessivamente infondato. 1.1. La prima questione posta dal Pubblico ministero riguarda la possibilità di configurare l'aggravante del metodo mafioso in relazione a una rapina per la cui commissione sia stata prevista un'organizzazione paramilitare, con predisposizione di numerosi uomini e mezzi, oltre che il ricorso ad armi da guerra, con previsione di azioni violente e cruente. Per risolvere il quesito occorre fare riferimento al dispositivo dell'art. 416- bis.1 cod.pen., che configura l'aggravante in questione quando il delitto sia commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod.pen., ossia avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Dalla lettura combinata dell'art-416-bis cod.pen e dell'art. 416-bis.1 cod.pen. emerge, dunque, che l'elemento caratterizzante l'aggravante della modalità mafiosa va individuato nella maggiore capacità intimidatrice che discende dalla realizzazione del reato mediante un comportamento oggettivamente idoneo a evocare nelle vittime il convincimento di trovarsi a fronteggiare un fatto delittuoso di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. A tale proposito, è stato efficacemente sottolineato che l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. stigmatizza un "metodo" e non un fatto, per rispondere alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità a un'organizzazione mafiosa ponga la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di un delinquente comune (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19245 del 30/3/2017, Paiano, Rv. 269938), e ciò anche quando il gruppo criminale non sia menzionato (Sez. 2, 11 ,J,,Js` n_—+ Sentenza n. 7558 del 06/02/2014, Miranda, Rv. 258545 - 01) ovvero non sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere (Sez. 2, sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525). 1.1.1. La motivazione del tribunale risulta aderente ai principi fin qui richiamati. Anzitutto, va rilevato che i giudici -diversamente da quanto assunto dal Pubblico ministero- non hanno escluso l'aggravante per l'assenza sul territorio bresciano di un'organizzazione di tipo mafioso. Anzi, al contrario, hanno correttamente rimarcato che -in astratto- l'aggravante è configurabile anche in assenza del gruppo criminale, purché la condotta sia oggettivamente portatrice di quella maggiore valenza intimidatrice discendente dall'apparire collegata a un gruppo criminale di tipo mafioso. A tale ultimo riguardo, il Tribunale ha anche affrontato il tema sollevato dal Pubblico ministero, circa l'esistenza di un precedente di questa Corte, che ha ritenuto sussistente l'aggravante in ragione della complessa organizzazione paramilitare analoga a quella che ha caratterizzato il fatto in esame. Nel fare ciò, ha osservato come la vicenda affrontata dalla sentenza n. 35431 del 2/7/2019 fosse differente rispetto a quella in esame per un elemento determinante, rinvenuto nel fatto che il fatto pregiudicato veniva commesso in una zona ad altissima densità mafiosa, tale da far ragionevolmente presumere che vi fosse stato il consenso dell'organizzazione criminale. Evenienza mancante nel caso in esame. Tale brano di motivazione non appare né illogice, né contraddittorie e, in quanto tale, è insindacabile in questa sede. A ciò deve aggiungersi che l'art. 416-bis.1 cod.pen. non indica quale requisito della modalità mafiosa la professionalità della condotta, né fa leva sul coinvolgimento di una pluralità di persone nel fatto, ma richiede che la condotta sia ammantata dalla matrice mafiosa, utilizzata quale veicolo per la commissione del delitto, mediante l'approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che provoca nella vittima l'ingenerato convincimento che il reato sia espressione e provenga da un gruppo mafioso. L'ordinanza impugnata, dunque, non merita nessuna censura, in quanto ha ritenuto che non ricorressero i connotati della modalità mafiosa, con motivazione adeguata e conforme agli orientamenti di legittimità in materia. 1.2.1. A eguale conclusione si deve pervenire in relazione alle censure sviluppate dal Pubblico ministero circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., declinata nel senso dell'agevolazione mafiosa. Sotto tale profilo, il Tribunale riconosce che nel piano criminoso sono coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che -secondo l'ipotesi d'accusa- sarebbero affiliati -rispettivamente- alla cosca Pelle - Vottari di [OSCURATO:PERSONA], in Calabria e della cosca Piarulli-Ferra e [OSCURATO:PERSONA] di Cerignola in Puglia. Al contempo, però, ritiene che la loro compartecipazione al delitto non sia sufficiente a far ritenere configurata l'aggravante agevolatrice, in mancanza di ulteriori elementi. I giudici del merito, però, osservano che non vi sono elementi utili che diano conferma dell'assunto accusatorio della loro appartenenza alle cosche suindicate; che nei contatti tra Franzè e Pelle non si rinvengono mai riferimenti alla rapina oggetto della presente trattazione; che la mera scritta "famiglie" trovata nella nota rinvenuta nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non risulta sufficiente a suffragare l'ipotesi accusatoria, attesa la totale mancanza di ulteriori elementi utili a specificare il significato di questo generico riferimento; che nelle numerose intercettazioni non emerge mai la finalità di agevolare le "famiglie", anche con riguardo a piani delittuosi diversi da quello in esame. A fronte di ciò, il Pubblico ministero osserva che Morra e Franzè non avevano mai nascosto la loro appartenenza alle cosche di riferimento, che era ben nota agli altri sodali. A tale riguardo va -anzitutto- rilevato come il ricorrente non indichi da quali elementi sia possibile rinvenire quanto dedotto, in presenza di una motivazione del provvedimento impugnato che -al contrario- assume l'assenza di elementi da cui poter inferire l'appartenenza di Franzè e Morra alle cosche indicate, se non nella misura di una generica vicinanza. A ciò si aggiunga che -comunque-, ai dini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la consapevolezza dei concorrenti nel reato non deve avere a oggetto il fatto che alcuni correi appartengano - eventualmente- a taluna consorteria di tipo mafioso, ma è necessario che essi siano consapevoli che la condotta delittuosa è diretta ad agevolare la consorteria cui i correi appartengono. Va, infatti, ribadito che «la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe», (Sez. U - , Sentenza n. 8545 del 19/12/2019 Ud., dep. il 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Tale consapevolezza è stata esclusa dal tribunale con motivazione che -per quanto visto- non è meritevole di censura. Da tutto ciò discende il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio. 2.1. Il primo motivo di ricorso, proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA], è AO 1•• n._,:› infondato là dove deduce la nullità dell'ordinanza e l'inefficacia della misura cautelare in ragione dell'ingiustificato rifiuto del Pubblico ministero di rilasciare la trasposizione delle intercettazioni audio e video specificamente indicate. A tale riguardo va ribadito, infatti, che ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tanto non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal pubblico ministero, nè comporta la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen.; non comporta la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, comma 10, cod. proc. pen.). Determina, invece, un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa e non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Esso comporta, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt.180, 182 e 183 cod. proc. pen. Ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame e il giudice definitivamente lo ritenga, egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica. Esso, difatti, è stato, bensì, legittimamente considerato, nella sua forma cartacea, al momento della emissione del provvedimento cautelare; ma, dovendo, poi, il tribunale distrettuale (ri)esaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti quel provvedimento, la difensiva richiesta di accesso depriva quel dato di definitiva valenza probatoria, nella sua presunzione assoluta di conformità, che rimane non verificata prima che si dia ingresso e concreta attuazione alla espressa richiesta della parte in tal senso formulata (così, in motivazione, Sez. 4, Sentenza n.25964 del 18/06/2021). In maniera affatto coerente con tali notazioni, va richiamato il principio di diritto, secondo il quale «in tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria e il rilascio di copia delle stesse, dà luogo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, nel procedimento di acquisizione della prova, con la conseguenza che le suddette trascrizioni di polizia non possono essere utilizzate come prova nel giudizio cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine "inutilizzabilità" non è impiegato in senso tecnico, ma allo scopo di designare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla nullità che si è verificata nel subprocedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate - a seguito della produzione di brogliacci da parte del pubblico ministero e dell'inosservanza del diritto del difensore all'accesso all'audio e al rilascio copie - mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova, cioè le intercettazioni, sia il risultato probatorio conseguito, ossia i dialoghi captati)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 32490 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248187 - 01). Il tribunale si è conformata a tale insegnamento ed è pervenuta alla propria decisione senza utilizzare le risultanze negate alla difesa. Da qui l'infondatezza del motivo, secondo il quale il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è comune a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a Lombardi ed è anch'esso infondato là dove sostiene che è stato erroneamente ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del tentativo di delitto. In questo caso va richiamato il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, Sentenza n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963 - 01 - in una fattispecie di tentativo di rapina ad un furgone portavalori, assai simile a quella odierna, in cui la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza coercitiva, avesse escluso l'univocità degli atti solo per la non imminenza dell'assalto, senza tener conto degli altri indici utilizzabili per stabilire se l'azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compimento). Tali indici sono stati dettagliatamente indicati dal tribunale, che li ha individuati nelle plurime conversazioni che fissavano nell'Il marzo 2022 la data di realizzazione della rapina, tanto che alle 18,00 di quel giorno si trovavano riuniti nel capannone di Cazzano ben quattordici persone, tra cui Morra, con l'arsenale composto da armi da guerra, pistole, un fucile a pompa con relative munizioni pronti all'uso oltre a un giubbotto antiproiettile, due secchi di chiodi a quattro punte, targhe di autovetture, telefoni cellulari, nove tra autovetture e furgoni, centraline applicate per far partire le auto sulle quali erano già state .2. applicate targhe contraffatte e posizionate delle bottiglie contenente liquido infiammabile. Il tribunale ha altresì valorizzato i contenuti delle plurime conversazioni intercettate e i risultati delle perquisizioni effettuate nelle varie basi logistiche già individuate con l'attività di OPC della [OSCURATO:PERSONA], dove venivano rinvenuti capi di abbigliamento destinati al travisamento quali tute di colore scuro, passamontagna e guanti da lavoro e tanto altro. La motivazione del tribunale è, dunque, conforme agli insegnamenti di legittimità in punto di configurabilità del tentativo, con conseguente infondatezza della doglianza sul punto. 2.3. Nel resto, a fronte di tale pletora di elementi adeguatamente considerati dal tribunale, i ricorrenti oppongono che -tuttavia- non è possibile ritenere l'idoneità degli atti, mancando l'escavatore che doveva essere utilizzato per sfondare il muro di cinta. A tal riguardo il motivo è inammissibile sia perché aspecifico, sia perchè propone questioni non consentite in sede di legittimità. Va rilevato, infatti, che i ricorrenti non spiegano come la mancanza dell'escavatore riesca a neutralizzare la valenza indiziaria proveniente dai numerosissimi elementi rappresentativi dell'intrapresa progressione dinamica dell'azione, interrotta soltanto dall'intervento delle forze dell'ordine, così sfuggendo a un reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Tanto dà luogo al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). A ciò si aggiunga che le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il D ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). 2.2. I vizi ora evidenziati valgono anche con riguardo ai motivi relativi al coinvolgimento dei tre ricorrenti alla vicenda in esame, rispetto al cui tema essi sostengono che la loro presenza nel covo non costituisce elemento utile a far ritenere gravi indizi di colpevolezza a loro carico. La difesa -però- tralascia di considerare che tale indiscutibile dato oggettivo va letto insieme a tutti quelli -ulteriori- valorizzati dai giudici della cautela e dalla cui lettura congiunta discende il giudizio di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lombardi, così che -per come già evidenziato- l'impugnazione elude un reale confronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, complessivamente e unitariamente considerata e -al contempo- sviluppa ragioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, così incorrendo nelle già delineate ragioni di inammissibilità 3. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Francesco è complessivamente infondato. 3.1. Il motivo relativo alla partecipazione del detenuto all'udienza è infondato. Sotto tale profilo bisogna fare riferimento a quanto chiarito dalle Sez. U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020, Rv. 278491 - 01, che, nel comporre il contrasto interpretativo in ordine al se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto alla misura, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 8- bis, cod. proc. pen., debba formularne istanza nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente ad essa, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione ai fini del regolare svolgimento del procedimento, ha affermato il principio secondo cui «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi _Àn O ..,n ,x. \ ..„9 dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.». Il contrario assunto difensivo è, dunque, infondato. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il tribunale, invero, ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di disciplina ennergenziale da Covid-19, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la richiesta di riesame sia presentata a mezzo posta elettronica certificata oltre l'orario di ufficio, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'Autorità procedente, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., decorre dalla sua "presa in carico", mediante registrazione, da parte della cancelleria (nella specie, correttamente avvenuta il giorno feriale successivo) e si computa, secondo la regola generale dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., senza tener conto del suddetto giorno iniziale, trattandosi di ordinario termine processuale», (Sez. 6 - , Sentenza n. 8599 del 02/12/2021 Cc., dep. il 2022, Conforti, Rv. 283105 - 01). Da ciò discende l'infondatezza dell'assunto difensivo, secondo cui il termine andava computato avendo riguardo alla data di trasmissione della PEC, ancorchè pervenuta al di fuori dell'orario d'ufficio. 3.3. Il terzo motivo di ricorso -con cui si nega la configurabilità dell'aggravante dell'uso delle armi- è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La manifesta infondatezza emerge al solo rilevare come la presenza di armi da guerra come i kalashnikov, oltre alle due pistole e ai fucili a pompa con relativo munizionamento siano univoci indici della volontà di perpetrare la rapina -nelle miglior delle ipotesi- con la minaccia delle armi se non con l'uso e quindi con la violenza contro i vigilanti sicuramente presenti a guardia del caveau. Le deduzioni difensive si mostrano manifestamente infondate in quanto contrastate da un dato di comune esperienza -con connotati di ovvietà- secondo cui le armi utilizzate nelle rapine sono strumentali allo scopo di intimidire le persone e di neutralizzare eventuali resistenze e/o reazioni, essendo esse stesse intrinseca espressione di minaccia e violenza. Le osservazioni della difesa contro tale ovvio dato di comune esperienza, non contengono argomenti riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, consistendo in mere considerazioni soggettive e di merito il cui esame è precluso alla Corte di cassazione. 3.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile. 3.4.1. Il tribunale non ha confuso il "piano di fuga" con il "pericolo di fuga", ma ha ritenuto che la complessa organizzazione predisposta per l'attuazione dell'articolato progetto criminale (in esso compreso anche il piano di fuga) fosse ../(:). n)n.). \__, sintomatico della disponibilità di una rete di contatti e di appoggi che avrebbe potuto favorire la fuga degli indagati per sottrarsi alla cattura. Tale preliminare notazione già mostra la manifesta infondatezza del motivo, visto che -diversamente da quanto dedotto- i giudici di merito hanno dimostrato di saper distinguere e di aver distinto esattamente tra pericolo di fuga e piano di fuga, pur traendo anche da quest'ultimo elementi ritenuti concretamente conducenti nel senso della sussistenza dell'esigenza cautelare in esame. 3.4.2. Risulta tuttavia assorbente il preliminare rilievo dell'inammissibilità del motivo per carenza d'interesse. L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una 2 situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Tanto mette in luce la carenza di interesse quanto al motivo in esame, giacché un'astratta fondatezza dell'assunto non sortirebbe alcun effetto favorevole sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che pur rimarrebbe cautelato in ragione del pericolo di reiterazione di reati, ossia per l'ulteriore esigenza cautelare ritenuta dai giudici di merito, non colpita da censure nell'odierna impugnazione e di per sé idonea a giustificare la misura cautelare. 2. Quanto esposto comporta il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenz