CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/09/2022 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza in data 18/02/2020 del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., circa la valutazione di credibilità della persona offesa e di attendibilità delle sue dichiarazioni. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del delitto di concorso in rapina aggravai:a; 3. Vizio di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Ciò prennessoilricorso è inammissibile perché: 3.1. I primi due motivi sono attinti dalla medesima ragione di inammissibilità, in quanto con entrambi il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. A tale proposito, questa Corte ha più ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, (crf. In tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 3.2. In effetti il ricorrente con i due motivi in esame propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha dato risposta alle censure difensive osservando che la pena detentiva era pari al minimo edittale e che la pena pecuniaria era appena al di sopra del minimo, con un oggetto del reato costituito da cinque quintali di olive. La censura di non aver valutato gli elementi esposti dalla difesa, peraltro -oltre che manifestamente infondata, per come appena visto- si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazioni difensive. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acqusito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. 4.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così