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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07181/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18739/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.

Campania n. 3900/2022depositata il 06/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 18739/2022Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7181/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 18739/2022Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7181/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 18739/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.

Campania n. 3900/2022depositata il 06/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 18739/2022Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7181/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18739/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Campania n. 3900/2022depositata il 06/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 18739/2022Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7181/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 18739/2022Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7181/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 18739/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Campania n. 3900/2022depositata il 06/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 18739/2022Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7181/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano
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