CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07244/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22462/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 865/2023 depositatail 19/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napolirigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia resa dal Tribunale di Napoli il 6/2/2018.2. Baione, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquadrato nel 4° livello secondo il CCNL FondazioniLirico-Sinfoniche come professore d’orchestra di violino, avevaagito in giudizio per l’accertamento del suo diritto ad unaccantonamento TFR, al 31/12/2015, superiore a quello operatodalla Fondazione, in ragione del mancato computo, nella base dicalcolo: a) di un «assegno integrativo aziendale» previsto dallacontrattazione aziendale; b) dell’indennità per i cd. dirittitelevisivi.3. La Corte territoriale rigettava il gravame assumendo (insintesi):a) quanto all’assegno integrativo aziendale, che l’art. 2120 c.c.consentiva alla contrattazione collettiva anche aziendale diderogare, in relazione alla base di calcolo, al regime legale delTFR, «purché tale deroga sia espressa in modo chiaro edunivoco»; che l’art. 47 del CCNL 1989 aveva rimesso allacontrattazione integrativa la materia (solo) «delle trasferte,delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzioneaudiovisiva, del premio di produzione»; che l’art. 43 del CCNL,nel prevedere, in materia di TFR che «Agli effetti del presentearticolo sono compresi nella retribuzione specificata al primocomma dell’articolo 11 anche tutti gli elementi costitutivi dellaretribuzione avente carattere continuativo purché siano diammontare determinato» già conteneva una deroga al regimelegale del TFR atta ad escludere dalla base di computol’emolumento in questione, poiché «può certamente ritenersidi natura premiale, variabile e non predeterminabile, collegatoNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026ad incrementi di produttività, di competitività e qualità (cfr.art. 14 del CCNL 1995 e ss.)». In particolare, come benargomentato dal Tribunale, esso è un «emolumento erogatoin una materia di competenza della contrattazione integrativa,essendo strettamente correlato alla performance dellavoratore, esso è per sua natura variabile e nonpredeterminabile e quindi non rientra, per ciò solo, nellaprevisione dell’art. 43 dello stesso contratto collettivonazionale»;b) quanto all’ «indennità diritti audiovisivi», era stata anch’essaprevista dalla contrattazione decentrata nel 1986, con prorogadell’ottobre 1989 al 1990, ed era la stessa contrattazione adaffermare che si trattava di emolumento «non computabile anessun effetto nella retribuzione».4. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].6. Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2120 c.c., degli artt. 11, 43, e 47 del CCNL FondazioniLirico Sinfoniche del 1989/2003 e dell’accordo aziendale.Il ricorrente premette in fatto che l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto da accordo sindacale aziendale del20/6/1990, ed erogato mensilmente ed in misura fissa fino atutto il 2014.Osserva che l’art. 8 del CCNL 1989, riprodotto nell’art. 11 delCCNL 1983, nel dettare la nozione di retribuzione, viNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026comprendeva le indennità previste da accordi aziendali, «qualorasiano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa»; che il relativo art.43, in tema di TFR, aveva sempreprevisto che «agli effetti del presente articolo, sono compresi,nella retribuzione specificata al primo comma dell’art. 8 (11)anche tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventicarattere continuativo, purché siano di ammontaredeterminato»; che il relativo art. 47, aveva espressamentestabilito, al 5° capoverso, che «la contrattazione aziendale nonpotrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro»; chel’accordo del 1990, in conformità a tali disposti, aveva annullatoo sostituito tutti i trattamenti economici e le consuetudiniaziendali previgenti non previsti dal CCNL, salva la solaintegrazione del premio di produzione (3° cpv), per poi sancire,nei suoi esatti termini letterali, che «L’equivalente economicodel presente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno (elevati nel 1997 al 286 giorni)e non è valido a nessun effetto retributivo» (5° cpv) e che essoera commisurato (in detti limiti) ai giorni di effettiva presenza inservizio.Tanto premesso, lamenta che la Corte territoriale:abbia violato il principio di diritto consolidato secondo il quale laderoga al regime legale del TFR doveva risultare «in modo nonindiretto, ma chiaro ed univoco», mediante dizioni manifestantiNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026una «consapevole volontà di derogare alla disciplina legale», conciò intendendo che la clausola di esclusione dovesse riferirsispecificamente al TFR, e non alla nozione di retribuzione dettataad altri fini dal contratto;abbia interpretato la clausola «non è valido a nessun effettoretributivo» in senso derogatorio sulla base dell’art. 1363 c.c. inmodo del tutto apodittico, e chiaramente erroneo, posto che laclausola poteva essere collegata solo alla previsione chel’emolumento sostituiva tutte le previgenti, e soppresse, vocidella contrattazione aziendale; sicché il canone semmai valeva achiarire che la clausola non incideva sulla retribuzione giàprevista;abbia omesso di considerare che l’art. 43 del CCNL comprendevanel TFR tutte le voci aventi carattere continuativo purché diammontare determinato.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., ancora, violazione/falsaapplicazione degli att. 11, 43 e 47 del CCNL, dell’art. 2 delProtocollo sul costo del lavoro del 23/7/93 e dell’art. 1372 c.c.Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia accreditato lalettura derogatoria della clausola di esclusione, partendodall’affermazione che l’accordo aziendale potesse derogare alCCNL, senza accorgersi che la controversia non concerneva talequestione in termini generali, ma in rapporto specifico all’art. 47del CCNL, che vietava alla contrattazione aziendale di interveniresu materie già disciplinate dal CCNL, ed all’art. 43, chedisciplinava a livello nazionale il TFR in termini che nonconsentivano l’esclusione dell’emolumento. Così procedendo, laCorte territoriale aveva violato il rapporto gerarchico posto dalCCNL rispetto alla contrattazione integrativa, traente peraltroNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo dal Protocollo del 1993 e, per esso, l’art. 1372 c.c., che nonconsentiva a parti diverse dal CCNL di derogarvi.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120, comma 2 c.c. e 12 delle preleggi.Il motivo torna sull’interpretazione della clausola di esclusione dicui all’accordo collettivo, contestando che il riscontro nella stessadi una deroga al regime legale del TFR risponda, tanto più in uncontesto che richiede chiarezza ed univocità, all’esegesiletterale, alla quale, alla luce del principio, doveva attribuirsivalore preminente, rispetto a quella sistemica, indiretta,ausiliaria e meramente suppletiva, presupponente una obiettivaambiguità del testo, come tale per definizione non idonea asoddisfarlo secondo l’art.12.4. I motivi, esaminabili congiuntamente perchéinterconnessi, sono inammissibili, perché non si confrontano conla ratio decidendi della decisione impugnata, che non si basaaffatto (e comunque tanto) sulla clausola dell’accordo collettivodel 1990 che prevedeva che l’assegno integrativo aziendale fosse«non valido a nessun effetto retributivo», ma esclusivamente, ecomunque in modo autosufficiente, sull’affermazione chel’assegno in questione, in quanto «variabile e nonpredeterminabile, collegato ad incrementi di produttività, dicompetitività e qualità», era «emolumento erogato in unamateria di competenza della contrattazione integrativa, essendostrettamente correlato alla performance del lavoratore, esso èper sua natura variabile e non predeterminabile e quindi nonrientra, per ciò solo, nella previsione dell’art. 43 dello stessocontratto collettivo nazionale», in quanto tale ultima disposizioneNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026già prevedeva che ai fini della computabilità nel TFR le vocipreviste dalla contrattazione integrativa, oltre che averecarattere continuativo, dovessero essere «di ammontaredeterminato». Qualità che la Corte di merito nega, sulla base delrilievo che in ogni caso il trattamento dipendeva dalla presenzaeffettiva in servizio.5. In altri termini, la non computabilità dell’assegno inquestione nel TFR risulta affermata dalla Corte territorialeproprio sulla base di un giudizio basato sulla previsione dellabase di calcolo del TFR quale contenuta nel contratto collettivonazionale, del quale il ricorrente stesso denuncia l’inderogabilitàda parte del contratto aziendale, nonché di una esegesi tenenteconto dei limiti posti alla contrattazione integrativa da quellanazionale e di un giudizio (quello secondo il quale la variabilitàdella misura dell’assegno spettante in ragione dell’effettivapresenza in servizio escludesse che esso potesse essereconsiderato «di ammontare determinato» secondo l’art. 43 delCCNL) che non è censurato, con specifica argomentazione, inalcuno dei motivi di ricorso.6. Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motividevono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione dicensure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile allamancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod.proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte delricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007)7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Numero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta da: Oggetto:Trattamento fineAnnalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidenterapportoCaterina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDario [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22462/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 865/2023 depositatail 19/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napolirigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia resa dal Tribunale di Napoli il 6/2/2018.2. Baione, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquadrato nel 4° livello secondo il CCNL FondazioniLirico-Sinfoniche come professore d’orchestra di violino, avevaagito in giudizio per l’accertamento del suo diritto ad unaccantonamento TFR, al 31/12/2015, superiore a quello operatodalla Fondazione, in ragione del mancato computo, nella base dicalcolo: a) di un «assegno integrativo aziendale» previsto dallacontrattazione aziendale; b) dell’indennità per i cd. dirittitelevisivi.3. La Corte territoriale rigettava il gravame assumendo (insintesi):a) quanto all’assegno integrativo aziendale, che l’art. 2120 c.c.consentiva alla contrattazione collettiva anche aziendale diderogare, in relazione alla base di calcolo, al regime legale delTFR, «purché tale deroga sia espressa in modo chiaro edunivoco»; che l’art. 47 del CCNL 1989 aveva rimesso allacontrattazione integrativa la materia (solo) «delle trasferte,delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzioneaudiovisiva, del premio di produzione»; che l’art. 43 del CCNL,nel prevedere, in materia di TFR che «Agli effetti del presentearticolo sono compresi nella retribuzione specificata al primocomma dell’articolo 11 anche tutti gli elementi costitutivi dellaretribuzione avente carattere continuativo purché siano diammontare determinato» già conteneva una deroga al regimelegale del TFR atta ad escludere dalla base di computol’emolumento in questione, poiché «può certamente ritenersidi natura premiale, variabile e non predeterminabile, collegatoNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026ad incrementi di produttività, di competitività e qualità (cfr.art. 14 del CCNL 1995 e ss.)». In particolare, come benargomentato dal Tribunale, esso è un «emolumento erogatoin una materia di competenza della contrattazione integrativa,essendo strettamente correlato alla performance dellavoratore, esso è per sua natura variabile e nonpredeterminabile e quindi non rientra, per ciò solo, nellaprevisione dell’art. 43 dello stesso contratto collettivonazionale»;b) quanto all’ «indennità diritti audiovisivi», era stata anch’essaprevista dalla contrattazione decentrata nel 1986, con prorogadell’ottobre 1989 al 1990, ed era la stessa contrattazione adaffermare che si trattava di emolumento «non computabile anessun effetto nella retribuzione».4. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].6. Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2120 c.c., degli artt. 11, 43, e 47 del CCNL FondazioniLirico Sinfoniche del 1989/2003 e dell’accordo aziendale.Il ricorrente premette in fatto che l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto da accordo sindacale aziendale del20/6/1990, ed erogato mensilmente ed in misura fissa fino atutto il 2014.Osserva che l’art. 8 del CCNL 1989, riprodotto nell’art. 11 delCCNL 1983, nel dettare la nozione di retribuzione, viNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026comprendeva le indennità previste da accordi aziendali, «qualorasiano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa»; che il relativo art.43, in tema di TFR, aveva sempreprevisto che «agli effetti del presente articolo, sono compresi,nella retribuzione specificata al primo comma dell’art. 8 (11)anche tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventicarattere continuativo, purché siano di ammontaredeterminato»; che il relativo art. 47, aveva espressamentestabilito, al 5° capoverso, che «la contrattazione aziendale nonpotrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro»; chel’accordo del 1990, in conformità a tali disposti, aveva annullatoo sostituito tutti i trattamenti economici e le consuetudiniaziendali previgenti non previsti dal CCNL, salva la solaintegrazione del premio di produzione (3° cpv), per poi sancire,nei suoi esatti termini letterali, che «L’equivalente economicodel presente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno (elevati nel 1997 al 286 giorni)e non è valido a nessun effetto retributivo» (5° cpv) e che essoera commisurato (in detti limiti) ai giorni di effettiva presenza inservizio.Tanto premesso, lamenta che la Corte territoriale:abbia violato il principio di diritto consolidato secondo il quale laderoga al regime legale del TFR doveva risultare «in modo nonindiretto, ma chiaro ed univoco», mediante dizioni manifestantiNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026una «consapevole volontà di derogare alla disciplina legale», conciò intendendo che la clausola di esclusione dovesse riferirsispecificamente al TFR, e non alla nozione di retribuzione dettataad altri fini dal contratto;abbia interpretato la clausola «non è valido a nessun effettoretributivo» in senso derogatorio sulla base dell’art. 1363 c.c. inmodo del tutto apodittico, e chiaramente erroneo, posto che laclausola poteva essere collegata solo alla previsione chel’emolumento sostituiva tutte le previgenti, e soppresse, vocidella contrattazione aziendale; sicché il canone semmai valeva achiarire che la clausola non incideva sulla retribuzione giàprevista;abbia omesso di considerare che l’art. 43 del CCNL comprendevanel TFR tutte le voci aventi carattere continuativo purché diammontare determinato.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., ancora, violazione/falsaapplicazione degli att. 11, 43 e 47 del CCNL, dell’art. 2 delProtocollo sul costo del lavoro del 23/7/93 e dell’art. 1372 c.c.Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia accreditato lalettura derogatoria della clausola di esclusione, partendodall’affermazione che l’accordo aziendale potesse derogare alCCNL, senza accorgersi che la controversia non concerneva talequestione in termini generali, ma in rapporto specifico all’art. 47del CCNL, che vietava alla contrattazione aziendale di interveniresu materie già disciplinate dal CCNL, ed all’art. 43, chedisciplinava a livello nazionale il TFR in termini che nonconsentivano l’esclusione dell’emolumento. Così procedendo, laCorte territoriale aveva violato il rapporto gerarchico posto dalCCNL rispetto alla contrattazione integrativa, traente peraltroNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo dal Protocollo del 1993 e, per esso, l’art. 1372 c.c., che nonconsentiva a parti diverse dal CCNL di derogarvi.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120, comma 2 c.c. e 12 delle preleggi.Il motivo torna sull’interpretazione della clausola di esclusione dicui all’accordo collettivo, contestando che il riscontro nella stessadi una deroga al regime legale del TFR risponda, tanto più in uncontesto che richiede chiarezza ed univocità, all’esegesiletterale, alla quale, alla luce del principio, doveva attribuirsivalore preminente, rispetto a quella sistemica, indiretta,ausiliaria e meramente suppletiva, presupponente una obiettivaambiguità del testo, come tale per definizione non idonea asoddisfarlo secondo l’art.12.4. I motivi, esaminabili congiuntamente perchéinterconnessi, sono inammissibili, perché non si confrontano conla ratio decidendi della decisione impugnata, che non si basaaffatto (e comunque tanto) sulla clausola dell’accordo collettivodel 1990 che prevedeva che l’assegno integrativo aziendale fosse«non valido a nessun effetto retributivo», ma esclusivamente, ecomunque in modo autosufficiente, sull’affermazione chel’assegno in questione, in quanto «variabile e nonpredeterminabile, collegato ad incrementi di produttività, dicompetitività e qualità», era «emolumento erogato in unamateria di competenza della contrattazione integrativa, essendostrettamente correlato alla performance del lavoratore, esso èper sua natura variabile e non predeterminabile e quindi nonrientra, per ciò solo, nella previsione dell’art. 43 dello stessocontratto collettivo nazionale», in quanto tale ultima disposizioneNumero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/2026già prevedeva che ai fini della computabilità nel TFR le vocipreviste dalla contrattazione integrativa, oltre che averecarattere continuativo, dovessero essere «di ammontaredeterminato». Qualità che la Corte di merito nega, sulla base delrilievo che in ogni caso il trattamento dipendeva dalla presenzaeffettiva in servizio.5. In altri termini, la non computabilità dell’assegno inquestione nel TFR risulta affermata dalla Corte territorialeproprio sulla base di un giudizio basato sulla previsione dellabase di calcolo del TFR quale contenuta nel contratto collettivonazionale, del quale il ricorrente stesso denuncia l’inderogabilitàda parte del contratto aziendale, nonché di una esegesi tenenteconto dei limiti posti alla contrattazione integrativa da quellanazionale e di un giudizio (quello secondo il quale la variabilitàdella misura dell’assegno spettante in ragione dell’effettivapresenza in servizio escludesse che esso potesse essereconsiderato «di ammontare determinato» secondo l’art. 43 delCCNL) che non è censurato, con specifica argomentazione, inalcuno dei motivi di ricorso.6. Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motividevono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione dicensure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile allamancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod.proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte delricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007)7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Numero registro generale 22462/2023Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 7244/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]