CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25265/2026
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a 02030090795, in persona del suoamministratore pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], consede legale in Mileto (VV), loc. Piano di Bruno, rappresenta e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78R24 F537J), iscrittoall’albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alla Corte di Cassazione,in virtù di procura speciale su foglio separato allegata in calce alricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo inRoma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.27/C (il difensore chiede che tutte lecomunicazioni e/o notificazioni vengano trasmesse a mezzo [OSCURATO:TELEFONO] o p.e.c. alessio.colistra @ avvocativibo.legal-mail.it).RicorrentecontroMinistero delle imprese e del Made in Italy, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA];[OSCURATO:TELEFONO]; p.e.c. ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it),presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, èNumero registro generale 6011/2026Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 25265/2026Data pubblicazione 14/09/2026domiciliato.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4656 deposi-tata il 22 luglio 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 625 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro11.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Numero registro generale 6011/2026Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 25265/2026Data pubblicazione 14/09/2026Roma, 3 settembre 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti