CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che, a seguito della riqualificazione del fatto da parte del primo giudice come furto aggravato, la Corte non ha pronunciato la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela e che, inoltre, la sentenza d'appello ha violato il divieto di bis in idem, dato che la condotta dell'imputato, come diversamente riqualificata, sarebbe stata già oggetto di giudizio da parte del Gip del Tribunale di Taranto, non è deducibile in sede di legittimità dal momento che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Quanto al difetto di querela la Corte ha dato atto della sua proposizione, mentre la doglianza del ricorrente si limita all'assertiva obiezione della sua mancata presentazione. Manifestamente infondata è poi l'eccezione di prescrizione, perché il numero di RGNR indicato nell'intestazione della sentenza è all'evidenza un mero refuso, posto che il reato è stato commesso nel 2019. Ritenuto che le ulteriori censure, tese a contestare la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generiche perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche. Thvero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm