CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroCASSA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2574 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 437/2021 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 29609/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 17956/202625/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Considerato checon l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze haaccolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellasentenza di primo grado, ha dichiarato sussistente l’obbligod’iscrizione alla Cassa di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2015, eprevio annullamento della cartella opposta n.06120180002556357, ha condannato il medesimo alpagamento delle somme di cui alla medesima cartella.In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto sufficiente, ai finidell’obbligo contributivo dell’anno 2015, l’iscrizionedell’interessato all’Albo dei geometri e lo svolgimento diun’attività qualificabile come professionale.Ha proposto ricorso per cassazione il signor [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi; resiste la Cassa geometri con controricorso.Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.Rilevato checome risulta dal ricorso, il signor Mazzei ha impugnato, sullastessa questione, ma per un periodo precedente, altra sentenzasfavorevole della Corte d’Appello di Firenze (n. 507/2020) ed ilgiudizio dinanzi a questa Corte pende, con iscrizione al numeroR.G. 9418/2021, rendendosi, quindi, opportuna la trattazionealla medesima udienza; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 25maggio 2026.LA PRESIDENTE