CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 45700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 55 D. Lvo 231/2007 (oggi 493-ter cod. pen.) denunciando l'omessa valutazione del contenuto del verbale di rimessione della querela della persona offesa, è manifestamente infondato e, prima ancora, aspecifico atteso che la Corte d'appello non ha affatto mancato di considerare l'avvenuta remissione della querela ad opera della persona offesa (cfr., pag. 4 della sentenza) avendo invece dato conto delle dichiarazioni rese a tal proposto dalla persona offesa che aveva giustificato tale iniziativa con il legame sentimentale all'epoca esistenza con il correo [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, dalla lettura delle due sentenze di merito risulta pacificamente l'utilizzo, da parte del Bettacchini, del bancomat intestato alla Manzo e che gli era stato consegnato dal Chiodi, che se ne era abusivamente impossessato sottraendolo alla donna, di tal ché non poteva perciò sfuggire all'odierno ricorrente che si trattava di una carta di debito di cui nemmeno costui poteva liberamente disporre, e tantonneno consentire a lui di utilizzarla; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha motivato sul diniego della causa di non punibilità con l'esplicito riferimento all'entità del pregiudizio patrimoniale patito dalla persona offesa, benché successivamente risarcita , con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr., su questo aspetto, Sez. 3 - , n. 18029 del 04/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284497 - 01, in cui la Corte ha chiarito che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 Il consigliere est. Il Presidente P