CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduconola violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazionedel trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché in palesecontrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte a mente del quale non sono deducibili con ricorsoper cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ivizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità,ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (trale altre, Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI