CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44837/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2,3/41/2.020 avverso la sentenza del r7[01/202A della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenzatata Q7 gennaio 2021, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 5 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007 e all'art. 495 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente unico motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza nonostante la non particolare gravità del fatto e l'ammissione di responsabilità sin dall'inizio del procedimento. 3. Il motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella specie la Corte distrettuale ha, inoltre, valorizzato anche la negativa personalità dell'imputato desunta dalla recidiva. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa ) D [OSCURATO:PERSONA]