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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32539/2022

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soluzione - Inadempimento ORDINANZA imputabile sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7879/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA].SAL ([OSCURATO:PERSONA]) S.r.l. (P.IVA: 0204490753), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Lecce, via Zanardelli n. 115, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e Gestione liquidatoria ex [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Lecce, corte dei Castromediano n. 4, hanno eletto domicilio; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 99/2019, pubblicata il 25 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 29 maggio 2000, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lecce, la Asl di Lecce e la Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2 e chiedeva che fosse dichiarato l'indebito recesso della Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2 dal contratto di appalto stipulato, con condanna della stessa, nonché dell'Asl di Lecce, per quanto di competenza, a tenere indenne l'attrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, per il complessivo importo di vecchie lire 700.000.000, ovvero in quell'altra somma ritenuta di giustizia; in subordine, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento grave della Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2, con condanna della stessa, e per quanto di competenza della Asl di Lecce, al risarcimento dei danni quantificati in vecchie lire 700.000.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Al riguardo, l'attrice esponeva: che, con contratto del 13 giugno 1990, la Usl di Lecce 2 di [OSCURATO:PERSONA] le aveva conferito in appalto l'esecuzione di un impianto, "chiavi in mano", di fornitura, installazione e gestione di un forno inceneritore di rifiuti speciali (recte rifiuti ospedalieri trattati: ROT), con la fissazione del termine di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori; che il servizio di gestione era previsto per la durata di 7 anni continuativi, con l'obbligo per la Usl di corrispondere un canone mensile di vecchie lire 26.500.000, oltre iva, corrispettivo commisurato ad una certa quantità massima giornaliera di rifiuti da smaltire, espressamente determinata nel contratto, nonché per ulteriori vecchie lire 900, oltre iva, per ogni litro di ROT eccedente tale quantità; che con il medesimo contratto era stato conferito anche il servizio di incenerimento delle carogne dei cani abbattuti dal servizio veterinario, con compenso concordato pari a vecchie lire 5.500 mensili, oltre iva; che, al termine del periodo contrattuale, l'impianto doveva essere smantellato da [OSCURATO:SOCIETA] ovvero consegnato alla Usl funzionante e in ottimo stato di conservazione e, in tale ultimo caso, la Usi avrebbe riconosciuto una quota di riscatto determinata da arbitri; che la Usi aveva avanzato alla Regione Puglia istanza di autorizzazione all'immissione di fumi in atmosfera, autorizzazione inizialmente negata e successivamente accordata, all'esito del ricorso alla giustizia amministrativa; che, con nota del 15 aprile 1994, aveva presentato istanza alla Provincia di Lecce, con la quale aveva sollecitato il tempestivo esame del progetto, trasmettendo successivamente copia della predetta istanza alla Usi, affinché si attivasse ai fini di un rapido espletamento della pratica presso l'Amministrazione provinciale; che nelle more la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato il forno inceneritore, fornendolo all'Usi.

Resisteva in giudizio la Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2, che contestava in toto le ragioni allegate a sostegno dell'avversa pretesa, escludendo che fosse ravvisabile un recesso o un grave inadempimento a suo carico.

Si costituiva altresì l'Asl di Lecce, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva le stesse argomentazioni addotte dalla Usi.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2917/2013, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Asi di Lecce, pronunciava la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltante e condannava, in solido, la Asi di Lecce e la Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2 al risarcimento dei danni, quantificandoli in euro 414.675,24 per danno emergente e in euro 67.481,19 per lucro cessante.

In particolare, la pronuncia di primo grado sosteneva che, a fronte dell'allegazione dell'appaltatore circa l'altrui inadempimento del contratto di appalto, né la Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2 né la Asi di Lecce avevano dimostrato di avere eseguito le prestazioni pattuite a loro carico, non avendo adempiuto allo specifico obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie al legittimo funzionamento del forno ovvero all'obbligo di attivarsi per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] - che prontamente aveva sopportato il costo di acquisto dell'inceneritore e lo aveva anche collocato su area messa a disposizione della ex Usl - di porre concretamente in essere l'attività di smaltimento dei rifiuti. 2.- Proponevano appello la Asl di Lecce e la Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Asl di Lecce, con la sua estromissione dal giudizio, e nel merito che venisse accertato che nessun risarcimento spettava alla [OSCURATO:SOCIETA].

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva l'[OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia impugnata, accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e condannava quest'ultima alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il ritardo accumulato nel rilascio delle autorizzazioni non era ascrivibile a condotte colpose della Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2, quanto alla complessità del percorso amministrativo e all'alluvionale sopravvenienza di aggiornamenti della normativa di dettaglio; b) che l'emanazione di una restrittiva e articolata normativa sopravvenuta aveva sbarrato definitivamente la strada al progetto per la realizzazione del forno inceneritore; c) che, infatti, la Provincia di Lecce, con nota del 16 gennaio 1998, indirizzata alla "Azienda" sanitaria locale di [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato che la nuova disciplina sulle attività di gestione dei rifiuti imponeva un'attenta riconsiderazione delle procedure istruttorie e verosimilmente l'adeguamento degli elaborati della documentazione tecnica occorrente, invitando così la Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2 a verificare l'esatta corrispondenza delle richieste prodotte con le nuove norme entrate in vigore; d) che la medesima nota precisava che l'Amministrazione provinciale avrebbe proceduto all'esame delle pratiche inviate e già giacenti presso gli uffici preposti solo all'esito del ricevimento della raccomandata di riscontro dell'informativa inviata e che, in mancanza, decorsi 30 giorni, la pratica sarebbe stata intesa come archiviata; e) che, dunque, nessun rimprovero poteva essere mosso alle parti per i ritardi verificatisi dall'entrata in vigore del "decreto Ronchi", mentre, con riferimento alle attività successive, doveva tenersi conto, ai fini delle indagini sugli eventuali profili di colpa contrattuale, alla luce della normativa sopravvenuta, della irrealizzabilità delle intese per come inizialmente programmate; f) che, sebbene l'offerta richiamata nel contratto di appalto prevedesse che le spese e gli oneri delle forniture e dei lavori di adeguamento fossero a carico della stazione appaltante, non era imputabile al difetto di diligenza contrattuale della committente il mancato adeguamento dell'impianto; g) che l'entità degli interventi ritenuti necessari dall'ausiliario del Giudice, affinché il progetto fosse ricondotto nell'alveo della legittimità, richiedeva un'interpretazione, della clausola contrattuale indicata, ispirata al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti; h) che, infatti, nella clausola di buona fede si era riscontrato il fondamento dell'obbligo di rinegoziazione delle clausole contrattuali, in caso di sopravvenuto squilibrio nell'adempimento; i) che, in concreto, era agevole concludere che l'impegno assunto dalla stazione appaltante di accollarsi, a propria cura e spese, le eventuali forniture o lavori di adeguamento non poteva includere i sopravvenuti oneri imposti dal "decreto Ronchi", sicché non poteva configurarsi, in capo alle parti appellanti, alcun inadempimento colpevole; /) che, in base alla predetta ricostruzione, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA].Sal non poteva essere accolta e così le connesse domande risarcitorie; m) che, in mancanza di altre domande subordinate, era precluso ogni ulteriore giudizio sui fatti oggetto di causa; n) che conseguentemente doveva, invece, aderirsi all'ordine di restituzione delle somme corrisposte dalle parti appellanti in esecuzione della sentenza impugnata. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].

Hanno resistito con controricorso le intimate Asl di Lecce e Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2. 4.- Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello - a fronte della deduzione, quale motivo di gravame, dell'erroneità della statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'ex Usl, in quanto l'adempimento preteso sarebbe divenuto impossibile per disposizioni normative sopravvenute e, in ogni caso, per la mancata assunzione, a cura dell'appaltatrice, dell'obbligo di attivarsi e/o di concordare le modifiche dell'impianto - fondato la decisione su un tema di discussione e di indagine del tutto sconosciuto, tanto al giudizio di primo grado, quanto ai motivi di appello, avendo la Corte rilevato che l'operazione di adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni legislative, sebbene possibile, avrebbe certamente comportato una pesante incidenza sugli equilibri economici del sinallagma contrattuale.

Deduce, sul punto, l'istante che il Giudice del gravame avrebbe sollevato ed accolto un'eccezione mai proposta dalle parti appellanti, così incorrendo nel vizio denunciato, poiché avrebbe sostenuto, esplicitando le proprie argomentazioni, che nel caso di specie l'applicazione del canone di esecuzione del contratto secondo buona fede avrebbe imposto alle parti l'obbligo di rinegoziazione della clausola, al fine di riequilibrare gli aspetti economici del contratto e di conseguire un nuovo equilibrio economico di scambio, conformato alla sopravvenienza acclarata.Segnatamente, ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe sostenuto che - rispetto all'impegno assunto dall'ex Usl di accollarsi sia la cura sia le spese di eventuali forniture e/o lavori di adeguamento richiesti da normative, leggi o decreti emessi successivamente alla data dell'offerta - avrebbe esulato dall'obbligo così assunto la portata di sopravvenuti oneri imposti dal "decreto Ronchi" e, dunque, non avrebbe potuto configurarsi l'inadempimento.

Sicché sarebbe stata posta a fondamento della decisione, agli effetti della riforma della sentenza di primo grado, un'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta, in assenza totale di deduzioni e di prova sul punto, eccezione suscettibile, in difetto di accordi finalizzati a rimuoverla, di paralizzare la pretesa risolutoria-risarcitoria avanzata dalla deducente.

Né - continua l'istante - la rilevata eccessiva onerosità di adeguamento dell'impianto avrebbe investito un presupposto logico- giuridico dell'impugnazione proposta, e tanto perché la tematica relativa all'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del contratto - come argomentata dalle parti appellanti - sarebbe stata del tutto eterogenea rispetto all'eccessiva onerosità sopravvenuta dei costi di adeguamento dell'impianto alle nuove esigenze - recepita dal Giudice d'appello -, condizione che avrebbe postulato, sul piano logico, giuridico e fattuale, che l'impianto fosse fisicamente e tecnicamente adeguabile, imponendo all'evidenza una valutazione sui costi di un ritenuto possibile adeguamento. 1.1.- Il motivo è infondato.

In linea di principio, giova premettere che il mutamento della causa petendi dell'invocata risoluzione negoziale (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità) ingenera comunque una domanda nuova, sicché, per un verso, è precluso alla parte azionare la pretesa innovativa in sede di gravame e, per altro verso, è inibito al giudice fondare la decisione su una causale diversa da quella dedotta, pena l'integrazione del vizio di ultra-petizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6866 del 20/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 14/02/1996; Sez. 3, Sentenza n. 360 del 14/01/1992; Sez.

L, Sentenza n. 3865 del 17/04/1987; Sez. 2, Sentenza n. 4780 del 13/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3692 del 28/05/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3063 del 19/09/1975).

Diverso è il tema della modifica della causa petendi, pur a fronte di un quadro fattuale immutato, nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, nel giudizio di prime cure, aspetto non attinente alla vicenda in esame. 1.2.- Nel caso che qui interessa, si puntualizza peraltro la seguente successione di fatti processuali rilevanti: A) il giudizio di prime cure è stato instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto, nei confronti dell'As1 di Lecce e della Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2, l'accertamento dell'illegittimo recesso della stazione appaltante dal contratto di appalto stipulato il 13 giugno 1990, con condanna della stessa a tenere indenne l'attrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, ovvero, in subordine, la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento grave imputabile alla medesima stazione appaltante, con condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante; B) la sentenza di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento grave imputabile alla stazione appaltante e ha condannato, in solido, le convenute al risarcimento del danno emergente nella misura di euro 414.675,24 e del lucro cessante nella misura di euro 67.481,19; C) il gravame è stato interposto dall'As1 di Lecce e dalla Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2, che hanno contestato l'integrazione dell'inadempimento imputabile, posto dalla pronuncia impugnata a fondamento della decisione; D) infine, la sentenza d'appello ha accolto l'impugnazione e, per l'effetto, ha rigettato le domande di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto e di risarcimento dei danni.

Sul piano della motivazione, la Corte distrettuale ha invero fornito argomentazioni idonee ad escludere che l'inadempimento contestato alla stazione appaltante si fosse perfezionato e, segnatamente, che la mancata attuazione del contratto del 13 giugno 1990 dipendesse da un inadempimento imputabile a sua colpa.

In proposito, la sentenza impugnata ha, nell'ordine, valorizzato i seguenti aspetti: a) il ritardo accumulatosi nel rilascio delle autorizzazioni non è ascrivibile a condotte colpose della Usi di Lecce 2, quanto alla oggettiva farraginosità dell'iter amministrativo e all'alluvionale sopravvenienza di aggiornamenti della normativa di dettaglio; b) l'emanazione del d.lgs. n. 22/1997 e del d.lgs. n. 389/1997 ha sbarrato definitivamente la strada al progetto per la realizzazione del forno inceneritore, tant'è che la Provincia di Lecce, con nota del 16 gennaio 1998, diretta alla "Azienda" sanitaria locale di [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato che la nuova disciplina sulle attività di gestione dei rifiuti, in tutte le fasi che le riguardavano e per tutte le modalità di utilizzo di questi, imponeva un'attenta riconsiderazione delle procedure istruttorie e verosimilmente l'adeguamento degli elaborati e della documentazione tecnica occorrente, sicché avrebbe dovuto essere verificata l'esatta corrispondenza delle richieste prodotte con le nuove norme entrate in vigore, ai fini del loro conseguente adeguamento; c) benché, in base alle clausole contrattuali, fossero a carico della stazione appaltante eventuali forniture e/o lavori di adeguamento, richiesti da normative, leggi o decreti emessi successivamente alla data dell'offerta del 6 maggio 1989, richiamata per relationem nel contratto di appalto, l'entità degli interventi necessari, secondo la prospettazione del consulente tecnico d'ufficio (interventi consistenti: - nella previsione di un bruciatore ausiliario, che potesse entrare in funzione automaticamente, - nell'inserimento di un sistema di allarme, che potesse segnalare all'operatore il rischio del mancato rispetto della temperatura minima in camera di combustione o il superamento dei valori minimi di emissione di sostanze nocive, - nella dotazione nell'impianto di un'adeguata sezione di recupero energetico, sotto forma termica o elettrica, che potesse consentire la trasformazione di almeno una parte dei rifiuti in risorsa energetica a vantaggio della collettività, - nella sostituzione del previsto sistema di trattamento ad umido del particolato, mediante torre di lavaggio, con quello a secco), per ricondurre il progetto nell'alveo della legittimità, alla luce del sopravvenuto quadro normativo, avrebbe richiesto un'interpretazione, della clausola contrattuale citata, ispirata al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti.

Per effetto di tali rilievi, la sentenza d'appello ha concluso nel senso che la portata dei sopravvenuti oneri imposti dal "decreto Ronchi" non poteva essere inclusa nell'ambito dell'impegno assunto dalla stazione appaltante di accollarsi cura e spese delle forniture e/o dei lavori di adeguamento, sicché non poteva configurarsi, in capo alle parti appellanti, alcun inadempimento colpevole. 1.3.- Ne discende che nessun mutamento della causa petendi si è determinato.

Piuttosto, la Corte d'appello di Lecce ha negato l'esistenza di un inadempimento addebitabile a colpa del committente, presupponendo che le prestazioni integrative richieste dal sopravvenuto, mutato quadro normativo fossero in concreto inesigibili, in base alla clausola di buona fede oggettiva in fase attuativa ex art. 1375 c.c.

Per l'effetto, ha disatteso la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ascrivibile al committente.

Ora, l'agire dei contraenti va valutato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del diritto alla risoluzione, con la conseguenza che, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto di inadempimento, appaia comunque conforme a quel canone di buona fede oggettiva, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5401 del 22/02/2019; Sez. 1, Sentenza n. 23868 del 23/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 15026 del 15/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11717 del 05/08/2002; Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 17/12/1990).

In altri termini, il Giudice del gravame ha esonerato il debitore da responsabilità, presentandosi il rapporto obbligatorio di specie, sul piano dinamico, gravemente alterato a suo sfavore, sulla scorta della nozione di "impossibilità economica", ricadente nel perimetro dell'art. 1218 c.c., avuto riguardo al rapporto (economico) tra mezzi e risultato, o più propriamente alla luce del concetto di "inesigibilità" della prestazione in concreto, secondo cui non può esigersi dal debitore l'esecuzione della prestazione ove egli sia costretto ad un grado di impegno e/o di sforzo chiaramente eccessivo rispetto a quello che può esigersi normalmente da un obbligato.

La traccia di tale ragionamento non deborda affatto nell'istituto della "eccessiva onerosità" di cui all'art. 1467 c.c., anche allorché si ritenga - tema, questo, estraneo all'oggetto delle pretese azionate nel giudizio - che, all'esito dell'inesigibilità della prestazione del debitore ex fide bona, il creditore possa rivendicare il diritto alla rinegoziazione delle pattuizioni negoziali, nella prospettiva di consentire il mantenimento del contratto.

Ne consegue che la sopravvenienza di circostanze che rendano comunque eccessivamente gravoso - e pertanto inesigibile - l'adempimento della prestazione non incide sull'alterazione dell'economia contrattuale, come ritenuto dalla ricorrente, bensì sull'esistenza dell'inadempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12235 del 25/05/2007).

In tale ottica, la Corte distrettuale ha dato contezza, ai fini di ritenere integrata la causa di esonero del debitore da responsabilità contrattuale, della prova offerta dalla stazione appaltante circa la non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo (ossia dell'inesigibile aggravio di interventi da attuare affinché la fornitura, l'installazione e la gestione dell'inceneritore per lo smaltimento dei ROT fossero portate a compimento nel rispetto della stringente normativa sopravvenuta), da cui discende la rilevanza del dedotto factum principis (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13142 del 25/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 30/04/2012; Sez. 3, Sentenza n. 2688 del 22/10/1973). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente disposto, in ragione dell'accoglimento dell'appello, la condanna alla restituzione delle somme corrisposte dalle parti appellanti in esecuzione della sentenza impugnata, senza che la relativa domanda fosse stata mai formulata nell'atto introduttivo del gravame (essendo il pagamento avvenuto in data successiva alla notifica della citazione introduttiva dell'impugnazione), né tantomeno in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo con la comparsa conclusionale.

Per l'effetto, secondo l'istante, tale richiesta sarebbe stata tardiva e dunque inammissibile, poiché, pur non costituendo la pretesa di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata una domanda nuova, essa avrebbe dovuto essere avanzata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame e, qualora in tale momento la sentenza non fosse stata ancora eseguita, nel corso del giudizio, all'esito dell'avvenuta esecuzione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, attesa la sua natura meramente illustrativa. 2.1.- La censura è infondata.

Pur essendo pertinente il principio enucleato dalla ricorrente, nella fattispecie l'evenienza contestata non è stata integrata.

Ora, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, in tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010).

Senonché, nel caso in disputa, la domanda di restituzione doveva ritenersi ammissibile, in quanto, dalla verifica delle risultanze processuali (peraltro comprovata dai documenti allegati al controricorso), emerge che essa è stata proposta entro lo sbarramento dell'udienza di precisazione delle conclusioni (peraltro, è pacifico che non poteva essere proposta con l'atto introduttivo dell'appello, poiché l'esecuzione si è perfezionata successivamente).

Più precisamente tale richiesta è stata avanzata nel foglio depositato telematicamente in data 19 novembre 2018, quale allegato del verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2018. 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
soluzione - Inadempimento ORDINANZA imputabile sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7879/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA].SAL ([OSCURATO:PERSONA]) S.r.l. (P.IVA: 0204490753), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Lecce, via Zanardelli n. 115, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e Gestione liquidatoria ex [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Lecce, corte dei Castromediano n. 4, hanno eletto domicilio; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 99/2019, pubblicata il 25 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 29 maggio 2000, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lecce, la Asl di Lecce e la Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2 e chiedeva che fosse dichiarato l'indebito recesso della Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2 dal contratto di appalto stipulato, con condanna della stessa, nonché dell'Asl di Lecce, per quanto di competenza, a tenere indenne l'attrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, per il complessivo importo di vecchie lire 700.000.000, ovvero in quell'altra somma ritenuta di giustizia; in subordine, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento grave della Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2, con condanna della stessa, e per quanto di competenza della Asl di Lecce, al risarcimento dei danni quantificati in vecchie lire 700.000.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Al riguardo, l'attrice esponeva: che, con contratto del 13 giugno 1990, la Usl di Lecce 2 di [OSCURATO:PERSONA] le aveva conferito in appalto l'esecuzione di un impianto, "chiavi in mano", di fornitura, installazione e gestione di un forno inceneritore di rifiuti speciali (recte rifiuti ospedalieri trattati: ROT), con la fissazione del termine di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori; che il servizio di gestione era previsto per la durata di 7 anni continuativi, con l'obbligo per la Usl di corrispondere un canone mensile di vecchie lire 26.500.000, oltre iva, corrispettivo commisurato ad una certa quantità massima giornaliera di rifiuti da smaltire, espressamente determinata nel contratto, nonché per ulteriori vecchie lire 900, oltre iva, per ogni litro di ROT eccedente tale quantità; che con il medesimo contratto era stato conferito anche il servizio di incenerimento delle carogne dei cani abbattuti dal servizio veterinario, con compenso concordato pari a vecchie lire 5.500 mensili, oltre iva; che, al termine del periodo contrattuale, l'impianto doveva essere smantellato da [OSCURATO:SOCIETA] ovvero consegnato alla Usl funzionante e in ottimo stato di conservazione e, in tale ultimo caso, la Usi avrebbe riconosciuto una quota di riscatto determinata da arbitri; che la Usi aveva avanzato alla Regione Puglia istanza di autorizzazione all'immissione di fumi in atmosfera, autorizzazione inizialmente negata e successivamente accordata, all'esito del ricorso alla giustizia amministrativa; che, con nota del 15 aprile 1994, aveva presentato istanza alla Provincia di Lecce, con la quale aveva sollecitato il tempestivo esame del progetto, trasmettendo successivamente copia della predetta istanza alla Usi, affinché si attivasse ai fini di un rapido espletamento della pratica presso l'Amministrazione provinciale; che nelle more la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato il forno inceneritore, fornendolo all'Usi. Resisteva in giudizio la Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2, che contestava in toto le ragioni allegate a sostegno dell'avversa pretesa, escludendo che fosse ravvisabile un recesso o un grave inadempimento a suo carico. Si costituiva altresì l'Asl di Lecce, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva le stesse argomentazioni addotte dalla Usi. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2917/2013, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Asi di Lecce, pronunciava la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltante e condannava, in solido, la Asi di Lecce e la Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2 al risarcimento dei danni, quantificandoli in euro 414.675,24 per danno emergente e in euro 67.481,19 per lucro cessante. In particolare, la pronuncia di primo grado sosteneva che, a fronte dell'allegazione dell'appaltatore circa l'altrui inadempimento del contratto di appalto, né la Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2 né la Asi di Lecce avevano dimostrato di avere eseguito le prestazioni pattuite a loro carico, non avendo adempiuto allo specifico obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie al legittimo funzionamento del forno ovvero all'obbligo di attivarsi per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] - che prontamente aveva sopportato il costo di acquisto dell'inceneritore e lo aveva anche collocato su area messa a disposizione della ex Usl - di porre concretamente in essere l'attività di smaltimento dei rifiuti. 2.- Proponevano appello la Asl di Lecce e la Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Asl di Lecce, con la sua estromissione dal giudizio, e nel merito che venisse accertato che nessun risarcimento spettava alla [OSCURATO:SOCIETA]. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva l'[OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia impugnata, accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e condannava quest'ultima alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il ritardo accumulato nel rilascio delle autorizzazioni non era ascrivibile a condotte colpose della Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2, quanto alla complessità del percorso amministrativo e all'alluvionale sopravvenienza di aggiornamenti della normativa di dettaglio; b) che l'emanazione di una restrittiva e articolata normativa sopravvenuta aveva sbarrato definitivamente la strada al progetto per la realizzazione del forno inceneritore; c) che, infatti, la Provincia di Lecce, con nota del 16 gennaio 1998, indirizzata alla "Azienda" sanitaria locale di [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato che la nuova disciplina sulle attività di gestione dei rifiuti imponeva un'attenta riconsiderazione delle procedure istruttorie e verosimilmente l'adeguamento degli elaborati della documentazione tecnica occorrente, invitando così la Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2 a verificare l'esatta corrispondenza delle richieste prodotte con le nuove norme entrate in vigore; d) che la medesima nota precisava che l'Amministrazione provinciale avrebbe proceduto all'esame delle pratiche inviate e già giacenti presso gli uffici preposti solo all'esito del ricevimento della raccomandata di riscontro dell'informativa inviata e che, in mancanza, decorsi 30 giorni, la pratica sarebbe stata intesa come archiviata; e) che, dunque, nessun rimprovero poteva essere mosso alle parti per i ritardi verificatisi dall'entrata in vigore del "decreto Ronchi", mentre, con riferimento alle attività successive, doveva tenersi conto, ai fini delle indagini sugli eventuali profili di colpa contrattuale, alla luce della normativa sopravvenuta, della irrealizzabilità delle intese per come inizialmente programmate; f) che, sebbene l'offerta richiamata nel contratto di appalto prevedesse che le spese e gli oneri delle forniture e dei lavori di adeguamento fossero a carico della stazione appaltante, non era imputabile al difetto di diligenza contrattuale della committente il mancato adeguamento dell'impianto; g) che l'entità degli interventi ritenuti necessari dall'ausiliario del Giudice, affinché il progetto fosse ricondotto nell'alveo della legittimità, richiedeva un'interpretazione, della clausola contrattuale indicata, ispirata al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti; h) che, infatti, nella clausola di buona fede si era riscontrato il fondamento dell'obbligo di rinegoziazione delle clausole contrattuali, in caso di sopravvenuto squilibrio nell'adempimento; i) che, in concreto, era agevole concludere che l'impegno assunto dalla stazione appaltante di accollarsi, a propria cura e spese, le eventuali forniture o lavori di adeguamento non poteva includere i sopravvenuti oneri imposti dal "decreto Ronchi", sicché non poteva configurarsi, in capo alle parti appellanti, alcun inadempimento colpevole; /) che, in base alla predetta ricostruzione, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA].Sal non poteva essere accolta e così le connesse domande risarcitorie; m) che, in mancanza di altre domande subordinate, era precluso ogni ulteriore giudizio sui fatti oggetto di causa; n) che conseguentemente doveva, invece, aderirsi all'ordine di restituzione delle somme corrisposte dalle parti appellanti in esecuzione della sentenza impugnata. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno resistito con controricorso le intimate Asl di Lecce e Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2. 4.- Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello - a fronte della deduzione, quale motivo di gravame, dell'erroneità della statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'ex Usl, in quanto l'adempimento preteso sarebbe divenuto impossibile per disposizioni normative sopravvenute e, in ogni caso, per la mancata assunzione, a cura dell'appaltatrice, dell'obbligo di attivarsi e/o di concordare le modifiche dell'impianto - fondato la decisione su un tema di discussione e di indagine del tutto sconosciuto, tanto al giudizio di primo grado, quanto ai motivi di appello, avendo la Corte rilevato che l'operazione di adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni legislative, sebbene possibile, avrebbe certamente comportato una pesante incidenza sugli equilibri economici del sinallagma contrattuale. Deduce, sul punto, l'istante che il Giudice del gravame avrebbe sollevato ed accolto un'eccezione mai proposta dalle parti appellanti, così incorrendo nel vizio denunciato, poiché avrebbe sostenuto, esplicitando le proprie argomentazioni, che nel caso di specie l'applicazione del canone di esecuzione del contratto secondo buona fede avrebbe imposto alle parti l'obbligo di rinegoziazione della clausola, al fine di riequilibrare gli aspetti economici del contratto e di conseguire un nuovo equilibrio economico di scambio, conformato alla sopravvenienza acclarata.Segnatamente, ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe sostenuto che - rispetto all'impegno assunto dall'ex Usl di accollarsi sia la cura sia le spese di eventuali forniture e/o lavori di adeguamento richiesti da normative, leggi o decreti emessi successivamente alla data dell'offerta - avrebbe esulato dall'obbligo così assunto la portata di sopravvenuti oneri imposti dal "decreto Ronchi" e, dunque, non avrebbe potuto configurarsi l'inadempimento. Sicché sarebbe stata posta a fondamento della decisione, agli effetti della riforma della sentenza di primo grado, un'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta, in assenza totale di deduzioni e di prova sul punto, eccezione suscettibile, in difetto di accordi finalizzati a rimuoverla, di paralizzare la pretesa risolutoria-risarcitoria avanzata dalla deducente. Né - continua l'istante - la rilevata eccessiva onerosità di adeguamento dell'impianto avrebbe investito un presupposto logico- giuridico dell'impugnazione proposta, e tanto perché la tematica relativa all'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del contratto - come argomentata dalle parti appellanti - sarebbe stata del tutto eterogenea rispetto all'eccessiva onerosità sopravvenuta dei costi di adeguamento dell'impianto alle nuove esigenze - recepita dal Giudice d'appello -, condizione che avrebbe postulato, sul piano logico, giuridico e fattuale, che l'impianto fosse fisicamente e tecnicamente adeguabile, imponendo all'evidenza una valutazione sui costi di un ritenuto possibile adeguamento. 1.1.- Il motivo è infondato. In linea di principio, giova premettere che il mutamento della causa petendi dell'invocata risoluzione negoziale (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità) ingenera comunque una domanda nuova, sicché, per un verso, è precluso alla parte azionare la pretesa innovativa in sede di gravame e, per altro verso, è inibito al giudice fondare la decisione su una causale diversa da quella dedotta, pena l'integrazione del vizio di ultra-petizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6866 del 20/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 14/02/1996; Sez. 3, Sentenza n. 360 del 14/01/1992; Sez. L, Sentenza n. 3865 del 17/04/1987; Sez. 2, Sentenza n. 4780 del 13/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3692 del 28/05/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3063 del 19/09/1975). Diverso è il tema della modifica della causa petendi, pur a fronte di un quadro fattuale immutato, nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, nel giudizio di prime cure, aspetto non attinente alla vicenda in esame. 1.2.- Nel caso che qui interessa, si puntualizza peraltro la seguente successione di fatti processuali rilevanti: A) il giudizio di prime cure è stato instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto, nei confronti dell'As1 di Lecce e della Gestione liquidatoria dell'ex Usl di Lecce 2, l'accertamento dell'illegittimo recesso della stazione appaltante dal contratto di appalto stipulato il 13 giugno 1990, con condanna della stessa a tenere indenne l'attrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, ovvero, in subordine, la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento grave imputabile alla medesima stazione appaltante, con condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante; B) la sentenza di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento grave imputabile alla stazione appaltante e ha condannato, in solido, le convenute al risarcimento del danno emergente nella misura di euro 414.675,24 e del lucro cessante nella misura di euro 67.481,19; C) il gravame è stato interposto dall'As1 di Lecce e dalla Gestione liquidatoria dell'ex Usi di Lecce 2, che hanno contestato l'integrazione dell'inadempimento imputabile, posto dalla pronuncia impugnata a fondamento della decisione; D) infine, la sentenza d'appello ha accolto l'impugnazione e, per l'effetto, ha rigettato le domande di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto e di risarcimento dei danni. Sul piano della motivazione, la Corte distrettuale ha invero fornito argomentazioni idonee ad escludere che l'inadempimento contestato alla stazione appaltante si fosse perfezionato e, segnatamente, che la mancata attuazione del contratto del 13 giugno 1990 dipendesse da un inadempimento imputabile a sua colpa. In proposito, la sentenza impugnata ha, nell'ordine, valorizzato i seguenti aspetti: a) il ritardo accumulatosi nel rilascio delle autorizzazioni non è ascrivibile a condotte colpose della Usi di Lecce 2, quanto alla oggettiva farraginosità dell'iter amministrativo e all'alluvionale sopravvenienza di aggiornamenti della normativa di dettaglio; b) l'emanazione del d.lgs. n. 22/1997 e del d.lgs. n. 389/1997 ha sbarrato definitivamente la strada al progetto per la realizzazione del forno inceneritore, tant'è che la Provincia di Lecce, con nota del 16 gennaio 1998, diretta alla "Azienda" sanitaria locale di [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato che la nuova disciplina sulle attività di gestione dei rifiuti, in tutte le fasi che le riguardavano e per tutte le modalità di utilizzo di questi, imponeva un'attenta riconsiderazione delle procedure istruttorie e verosimilmente l'adeguamento degli elaborati e della documentazione tecnica occorrente, sicché avrebbe dovuto essere verificata l'esatta corrispondenza delle richieste prodotte con le nuove norme entrate in vigore, ai fini del loro conseguente adeguamento; c) benché, in base alle clausole contrattuali, fossero a carico della stazione appaltante eventuali forniture e/o lavori di adeguamento, richiesti da normative, leggi o decreti emessi successivamente alla data dell'offerta del 6 maggio 1989, richiamata per relationem nel contratto di appalto, l'entità degli interventi necessari, secondo la prospettazione del consulente tecnico d'ufficio (interventi consistenti: - nella previsione di un bruciatore ausiliario, che potesse entrare in funzione automaticamente, - nell'inserimento di un sistema di allarme, che potesse segnalare all'operatore il rischio del mancato rispetto della temperatura minima in camera di combustione o il superamento dei valori minimi di emissione di sostanze nocive, - nella dotazione nell'impianto di un'adeguata sezione di recupero energetico, sotto forma termica o elettrica, che potesse consentire la trasformazione di almeno una parte dei rifiuti in risorsa energetica a vantaggio della collettività, - nella sostituzione del previsto sistema di trattamento ad umido del particolato, mediante torre di lavaggio, con quello a secco), per ricondurre il progetto nell'alveo della legittimità, alla luce del sopravvenuto quadro normativo, avrebbe richiesto un'interpretazione, della clausola contrattuale citata, ispirata al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti. Per effetto di tali rilievi, la sentenza d'appello ha concluso nel senso che la portata dei sopravvenuti oneri imposti dal "decreto Ronchi" non poteva essere inclusa nell'ambito dell'impegno assunto dalla stazione appaltante di accollarsi cura e spese delle forniture e/o dei lavori di adeguamento, sicché non poteva configurarsi, in capo alle parti appellanti, alcun inadempimento colpevole. 1.3.- Ne discende che nessun mutamento della causa petendi si è determinato. Piuttosto, la Corte d'appello di Lecce ha negato l'esistenza di un inadempimento addebitabile a colpa del committente, presupponendo che le prestazioni integrative richieste dal sopravvenuto, mutato quadro normativo fossero in concreto inesigibili, in base alla clausola di buona fede oggettiva in fase attuativa ex art. 1375 c.c. Per l'effetto, ha disatteso la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ascrivibile al committente. Ora, l'agire dei contraenti va valutato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del diritto alla risoluzione, con la conseguenza che, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto di inadempimento, appaia comunque conforme a quel canone di buona fede oggettiva, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5401 del 22/02/2019; Sez. 1, Sentenza n. 23868 del 23/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 15026 del 15/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11717 del 05/08/2002; Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 17/12/1990). In altri termini, il Giudice del gravame ha esonerato il debitore da responsabilità, presentandosi il rapporto obbligatorio di specie, sul piano dinamico, gravemente alterato a suo sfavore, sulla scorta della nozione di "impossibilità economica", ricadente nel perimetro dell'art. 1218 c.c., avuto riguardo al rapporto (economico) tra mezzi e risultato, o più propriamente alla luce del concetto di "inesigibilità" della prestazione in concreto, secondo cui non può esigersi dal debitore l'esecuzione della prestazione ove egli sia costretto ad un grado di impegno e/o di sforzo chiaramente eccessivo rispetto a quello che può esigersi normalmente da un obbligato. La traccia di tale ragionamento non deborda affatto nell'istituto della "eccessiva onerosità" di cui all'art. 1467 c.c., anche allorché si ritenga - tema, questo, estraneo all'oggetto delle pretese azionate nel giudizio - che, all'esito dell'inesigibilità della prestazione del debitore ex fide bona, il creditore possa rivendicare il diritto alla rinegoziazione delle pattuizioni negoziali, nella prospettiva di consentire il mantenimento del contratto. Ne consegue che la sopravvenienza di circostanze che rendano comunque eccessivamente gravoso - e pertanto inesigibile - l'adempimento della prestazione non incide sull'alterazione dell'economia contrattuale, come ritenuto dalla ricorrente, bensì sull'esistenza dell'inadempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12235 del 25/05/2007). In tale ottica, la Corte distrettuale ha dato contezza, ai fini di ritenere integrata la causa di esonero del debitore da responsabilità contrattuale, della prova offerta dalla stazione appaltante circa la non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo (ossia dell'inesigibile aggravio di interventi da attuare affinché la fornitura, l'installazione e la gestione dell'inceneritore per lo smaltimento dei ROT fossero portate a compimento nel rispetto della stringente normativa sopravvenuta), da cui discende la rilevanza del dedotto factum principis (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13142 del 25/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 30/04/2012; Sez. 3, Sentenza n. 2688 del 22/10/1973). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente disposto, in ragione dell'accoglimento dell'appello, la condanna alla restituzione delle somme corrisposte dalle parti appellanti in esecuzione della sentenza impugnata, senza che la relativa domanda fosse stata mai formulata nell'atto introduttivo del gravame (essendo il pagamento avvenuto in data successiva alla notifica della citazione introduttiva dell'impugnazione), né tantomeno in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo con la comparsa conclusionale. Per l'effetto, secondo l'istante, tale richiesta sarebbe stata tardiva e dunque inammissibile, poiché, pur non costituendo la pretesa di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata una domanda nuova, essa avrebbe dovuto essere avanzata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame e, qualora in tale momento la sentenza non fosse stata ancora eseguita, nel corso del giudizio, all'esito dell'avvenuta esecuzione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, attesa la sua natura meramente illustrativa. 2.1.- La censura è infondata. Pur essendo pertinente il principio enucleato dalla ricorrente, nella fattispecie l'evenienza contestata non è stata integrata. Ora, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, in tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021; Sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010). Senonché, nel caso in disputa, la domanda di restituzione doveva ritenersi ammissibile, in quanto, dalla verifica delle risultanze processuali (peraltro comprovata dai documenti allegati al controricorso), emerge che essa è stata proposta entro lo sbarramento dell'udienza di precisazione delle conclusioni (peraltro, è pacifico che non poteva essere proposta con l'atto introduttivo dell'appello, poiché l'esecuzione si è perfezionata successivamente). Più precisamente tale richiesta è stata avanzata nel foglio depositato telematicamente in data 19 novembre 2018, quale allegato del verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2018. 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della su
Sentenza Cassazione n. 32539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris