CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 17859/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Castrovillari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 27 giugno 2024 il Tribunale di Castrovillari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli di cui agli artt. 336, 341-bis e 337 cod. pen. (capi a-b) "perché il fatto non sussiste". 2. Il P.G. presso la Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, svolgendo articolati motivi per i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, sull'assunto preliminare che la stessa fosse soltanto ricorribile per cassazione e non più appellabile, alla luce dell'art. 2 lett. p) legge 9 agosto 2024 n. 114, che, modificando l'art. 593 comma 2 cod. proc. pen., ha stabilito che "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2". 3. In data 10 marzo 2024 il difensore dell'imputato ha depositato "Note scritte di udienza e conclusioni" con cui chiede la conferma della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 5.0ccorre in via preliminare considerare che la recente novella normativa in materia di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento, nella formulazione attuale dell'art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., stabilisce che «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», fra i quali rientrano quelli a citazione diretta oggetto delle imputazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Va precisato che: - la citata disposizione normativa, come modificata dall'art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, è entrata in vigore il 25 agosto 2024 senza recare alcuna disposizione transitoria; - la sentenza impugnata del Tribunale di Castrovillari è stata pronunciata in data 27 giugno 2024, antecedente all'entrata in vigore della riforma, quando era consentito al pubblico ministero, in forza del primo periodo del comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen. nella sua versione originaria, di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento; - il ricorso per cassazione è stato presentato dal P.M. in data 18 ottobre 2024, data successiva all'entrata in vigore della riforma legislativa suindicata. Orbene, giusta il normale regime intertemporale della norma processuale, retto dal principio tempus regit actum, in materia di impugnazioni le Sezioni Unite con la sentenza n. 27614 del 29/03/2007 (PC in proc. Lista, Rv. 236537), hanno affermato che, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di pronuncia del provvedimento da impugnare e non a quello in cui si propone l'impugnazione, potendosi altrimenti determinare una ingiustificata asimmetria tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per la proposizione dell'impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori.Alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lista, di cui la giurisprudenza successiva ha fatto ampia e coerente applicazione, il potere d'impugnazione, poiché trova la sua genesi nella sentenza impugnata, dev'essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata. Di conseguenza, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, possono essere appellate dal pubblico ministero anche se relative ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (conf. Sez. 5, ord. n. 6984 del 05/02/2025). 6. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, l'impugnazione proposta dal P.G. va dunque qualificata come appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l