CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso afferente al reato dui all'ari: 385 c.p. che contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e valorizzando sia i precedenti penali che le modalità del fatto perché il ricorrente si è definitivamente sottratto alla misura allontanandosi dall'abitazione doV'era ristretto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1