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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26899/2026

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nuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si muovono doglianze inordine agli elementi costitutivi dei delitti di rapina e maltrattamenti sonointegralmente reiterativi;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004,Elia, Rv. 229369);che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento;che in particolare la sentenza di appello ha approfondito i temi della attendibilitàdella p.o. della costanza e reiterazione delle condotte minacciose e violente edell'ingiusto profitto perseguito dall'agente descrivendo anche in particolare lemodalità dell'aggressione (p.8);che l'ultimo motivo con cui si contesta il riconoscimento della continuazione èproposto in carenza di interesse altrimenti dovendo procedersi al cumulomateriale delle pene;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si muovono doglianze inordine agli elementi costitutivi dei delitti di rapina e maltrattamenti sonointegralmente reiterativi;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004,Elia, Rv. 229369);che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento;che in particolare la sentenza di appello ha approfondito i temi della attendibilitàdella p.o. della costanza e reiterazione delle condotte minacciose e violente edell'ingiusto profitto perseguito dall'agente descrivendo anche in particolare lemodalità dell'aggressione (p.8);che l'ultimo motivo con cui si contesta il riconoscimento della continuazione èproposto in carenza di interesse altrimenti dovendo procedersi al cumulomateriale delle pene;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.