CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso depositando conclusioni e nota spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente - quanto al beneficio della non menzione che riconosceva - la sentenza del Tribunale di Milano del 2 dicembre 2021, che aveva condannato oli l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reat—à'interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) alla pena ritenuta di giustizia. All'imputato era stato originariamente contestato di aver, quale tecnico sanitario di radiologia in servizio presso l'Ospedale di Vaprio d'Adda, turbato la regolarità e comunque cagionato l'interruzione del servizio di radiologia in due diversft.occasioni, iniziando il servizio con copioso ritardo e allontanandosi dal luogo di lavoro durante i turni di guardia da lui ricoperti senza preavviso e autorizzazione. In primo grado era stato ritenuto responsabile del solo episodio avvenuto il 29 giugno 2017, allorquando era stato accertato che, per l'assenza dal servizio dell'imputato, non era stato possibile eseguire esami radiologici a due pazienti giunti in ospedale. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 525 e 179 cod. proc. pen. La Corte di appello non ha rilevato la nullità assoluta verificatasi in primo grado per la mancata rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice (udienza dell'Il novembre 2021, in cui il nuovo giudice dava atto delle rinnovate richieste istruttorie delle parti già formulate davanti al precedente giudice e emetteva ordinanza ammissiva delle stesse, senza tuttavia procedere alla loro assunzione). Si illustrano i principi di diritto in materia. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 495, comma 2 ,cod. proc. pen. e alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta. In primo grado, la difesa aveva chiesto di accertare l'identità del soggetto addetto al centralino in servizio i giorni dei fatti e tale richiesta non è stata accolta. La difesa aveva documentato che il ricorrente aveva contattato sia il 18 giugno 2017 che il 29 giugno 2017 il centralino dell'ospedale per avere notizie di urgenze, ricevendo assicurazioni in senso negativo. Il 29 giugno 2017, trattandosi di festività patronale, il ricorrente era reperibile per le urgenze. Alle 10.15, nell'uscire dal reparto, aveva informato un'addetta (verosimilmente una infermiera) della necessità di allontanarsi restando reperibile in caso di necessità e ricevendo rassicurazioni della assenza di pazienti. Nessuno aveva contattato il ricorrente. Anche la richiesta di identificare tale donna non veniva accolta e neppure l'ospedale forniva tale informazione. Al ricorrente veniva anche contestato di essersi allontanato alle ore 12.18 dello stesso giorno, ma a quell'ora era già entrato in servizio altro radiologo.Anche tale tecnico non veniva identificato su richiesta della difesa. In ogni caso, difetta la oggettiva interruzione del servizio, posto che in ogni caso i pazienti, sottoposti a esami radiologici, dovevano ritornare il giorno successivo per ritirare il referto e non era stata segnalata alcuna situazione di disservizio (il dottore in servizio era in grado di leggere le radiografie e nessun paziente era di gravità tale da necessitare l'intervento immediato del radiologo). Era emerso che nei giorni dei turni di cui all'imputazione erano subentrati in servizio due tecnici che non sono stati mai sottoposti ad esame testimoniale. 2.3. Vizio di motivazione. La Corte di appello non ha motivato sulla allegata causa di forza maggiore della necessità di prestare assistenza al padre ammalato, che incideva sull'elemento psicologico. 2.4. Vizio di motivazione quanto al mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1 cod. proc. pen.). La Corte di appello ha ritenuto rilevante qualsiasi ritardo anche minimo nel disservizio, senza considerare che l'ospedale era un punto di primo intervento e non un pronto soccorso, che il medico aveva deciso di rinviare gli esami radiologici dopo 120 minuti (tempo di attesa normale) in pazienti in codice verde, non rilevando alcuna interruzione di servizio. Anche dal punto di vista soggettivo andava considerata la premura dell'imputato di avvisare del ritardo, sincerandosi di urgenze e di pazienti in attesa, chiedendo di essere avvisato. 2.5. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello nonostante il grado minimo di offensività (per il ritardo di pochi minuti e il rinvio di un giorno di un esame non urgente, senza alcuna conseguenza) non ha riconosciuto la causa di non punibilità in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice, è generico. I principi in materia sono i seguenti (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami): - la sanzione di nullità assoluta comminata in caso di violazione del precetto ex art. 525 cod. proc. pen. è insanabile e è rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 179 cod. proc. pen.);- a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, - 190, comma 1, - 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.»: - tuttavia, non è necessario che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l'ordinanza ammissiva delle prove chieste dalle parti, perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservano efficacia; - la disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Ciò premesso, la difesa nel caso in esame, al di là della enunciazione dei principi di diritto in materia, non ha allegato le circostanze dalle quali discenderebbe la dedotta nullità rispetto ai suddetti principi. In primo luogo, dalla sentenza di primo grado si evince che vi è stata istruttoria dibattimentale dopo il dedotto mutamento del giudice (con l'audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, la difesa sostiene che il nuovo giudice ha rinnovato l'ammissione delle prove richieste ma non chiarisce di quali prove abbia chiesto la rinnovazione. 3. Il secondo motivo con il quale è denunciata la mancata assunzione di una prova decisiva non è consentito, posto che nessuna specifica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risulta sia stata avanzata con l'appello (come d'altronde illustra anche la difesa, richiamando soltanto una richiesta fatta in primo grado). Il ricorrente, pur attaccando la sentenza impugnata sotto tale profilo, evidenzia anche vizi e carenze nella ricostruzione del fatto, peraltro addentrandosi inammissibilmente nel merito della valutazione del compendio probatorio. In particolare, la Corte di appello - si ribadisce in assenza di richieste istruttorie - aveva ritenuto non conferenti le prove addotte dalla difesa (il tabulato telefonico sulla chiamata delle ore 8.01.19 al centralino dell'ospedale) rispetto alla documentata mancata attivazione dei previsti avviso ed autorizzazione prima dell'abbandono del presidio medico.Irrilevante è inoltre l'ora in cui era giunto a tarda mattinata l'altro radiologo, posto che quel che è stato ritenuto l'oggetto del reato è la assenza dal servizio dell'imputato il giorno 29 giugno 2017 al momento in cui doveva essere in servizio da solo e nel quale si era presentati al presidio i due pazienti (è lo stesso ricorrente a riportare nell'appello gli orari degli accessi dei due pazienti avvenuti nella prima mattina). A tal fine, quindi, appare oltremodo irrilevante l'audizione del suddetto radiologo. Quanto al tema della oggettiva interruzione del servizio, inserito dal ricorrente in un contesto di vizio (art. 606 letta e)cod. proc. pen.) del tutto diverso, va in ogni caso rilevato che il ricorrente ripropone acriticamente una questione che risulta adeguatamente e correttamente affrontata dalla Corte di appello. La Corte di appello ha infatti ritenuto inconferenti gli argomenti difensivi (in questa sede meramente riproposti) della non urgenza degli esami radiologici rinviati a causa del disservizio e delle ragioni dell'allontanamento. Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea (tra tante, Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272321). Non è infatti richiesta la natura urgente ed indifferibile del servizio. Quanto alle giustificazioni addotte, la Corte di appello ha rilevato la mancata attivazione del previsto meccanismo informativo che si rifletteva anche sull'elemento psicologico. Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art.340 cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendosi il relativo rischio (Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Rv. 246411; Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Rv. 257081). 4. Quanto alla allegata causa di forza maggiore, va osservato che la difesa non aveva rappresentato con l'appello una situazione di tale tipologia. Piuttosto aveva fatto cenno ad un non meglio precisato "malessere" del padre anziano convivente del ricorrente, occorso prima delle 8 del mattino e poi rientrato qualche minuto dopo. Il successivo abbandono del posto di lavoro da parte del ricorrente si giustificava con la sola esigenza di controllare lo stato di salute del padre. In tale situazione fattuale la difesa neppure allega in questa sede come sia configurabile tale esimente, considerato viepiù che prima della dimissione primo paziente, secondo la stessa prospettazione della difesa, ogn allarme familiare era cessato e ben poteva il ricorrente attivare i meccanismi informativi previsti di cui si è detto (anche al fine del dolo). Per gli allontanamenti successi V/ difetta addirittura la imprevedibilità della urgenza. 5. Quanto al vizio di motivazione per il mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, va rammentato che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). Ebbene, la ricostruzione alternativa in questa sede riproposta è stata attentamente affrontata dalla Corte di appello sia per l'aspetto oggettivo della interruzione sia per quello soggettivo, con argomenti corretti di cui si è già detto. 6. Relativamente alla "violazione" dell'art. 131-bis cod. pen., nessun vizio che possa essere sussunto in tale spettro è riscontrabile sia nel ricorso, che punta piuttosto ad una rivalutazione del fatto, oggetto di accertamento, sia nella sentenza impugnata, che ha applicato la suddetta norma rispettandone la portata. La valutazione in termini di non particolare tenuità del fatto risulta infatti ancorata ai parametri legali, apprezzati in modo non apparente o tautologico. La Corte di appello ha infatti tenuto conto sia del contesto in cui si è verificata la condotta (settore della sanità) sia dell'effetto pregiudizievole derivante dal comportamento dell'imputato (non solo alla struttura che non ha potuto garantire il servizio ma anche a due pazienti che si sono visti rinviare il servizio pubblico al giorno successivo). 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Consegue, ancora, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu