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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 31881/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2017 del TRIBUNALE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 697 cod. pen. ascrittogli, per intervenuta estinzione a seguito di oblazione. 2.Ricorre avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, denunciando violazione di legge, tenuto conto che la contravvenzione indicata si riferisce ad armi e munizioni sequestrate, tra le quali una pistola semiautomatica Beretta, da qualificarsi arma comune da sparo.

Invece, la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. punisce soltanto la detenzione illegale di armi bianche e munizioni.

Diversamente, ricorrerebbe, la fattispecie di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, reato non oblabile. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Morosini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.

I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. La sentenza impugnata, nel capo di imputazione, fa espresso riferimento al verbale di sequestro come atto che specifica le armi e munizioni detenute dal ricorrente senza averne fatto denuncia, di cui alla contestazione, per la quale si procede, ai sensi dell'art. 697 cod. pen. 1.2.

Orbene l'esame dell'atto consente di rilevare che, effettivamente, dal verbale di sequestro, allegato al decreto di citazione e, dunque, conosciuto dalle parti, emerge che è stata sequestrata anche una pistola semiautomatica Beretta matr.

E64002, qualificabile arma comune da sparo (Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Rv. 262186 relativa a pistola semiautomatica Beretta cal. 9x19).

Sicché, la riscontrata detenzione illegale, conseguente all'omessa denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, che preclude in radice d ricorso all'istituto dell'oblazione. 2.Rileva il Collegio che il giudice monocratico del Tribunale di Prato è incorso in errore sulla norma penale sostanziale nella qualificazione giuridica del fatto in termini di contravvenzione ex art. 697 cod. pen., in sede di ammissione all'oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., consentita solo per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, incorrendo, poi, in un successiva errore, anche sulla norma processuale, consistito nel pronunciare, a seguito del pagamento della somma determinata a titolo di oblazione, l'estinzione del reato per una causa di cui non sussistevano i presupposti di ammissibilità.

2.1. Va, inoltre, sottolineato che sussiste la legittimazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze a proporre impugnazione avverso l'erronea estinzione del reato.

Sul punto si osserva che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, impedito dalla tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, infatti, non può prodursi — per il solo effetto del pagamento conseguente all'ammessa oblazione — alcun effetto estintivo (Sez. 1, n. 51091 del 21/11/2013, Mascetti, Rv. 258683; Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009, Rv. 245118).

Si deve, peraltro, rilevare che tra le ragioni che legittimano la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di oblazione e il conseguente passaggio obbligatorio alla fase del giudizio (naturalmente deputata alla critica e alla rivalutazione dell'imputazione che ne costituisce l'oggetto) deve certamente includersi l'esito negativo della verifica, che il giudice è tenuto a compiere nell'esercizio del suo potere-dovere di corretta definizione giuridica del fatto sottoposto alla sua valutazione, della riconducibilità della fattispecie concreta a un titolo di reato che consenta l'oblazione, senza che tale verifica possa essere condizionata dalla qualificazione attribuita al fatto_ 3.La sentenza impugnata, che ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato, deve pertanto essere annullata senza rinvio.

Gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Giudice che, uniformandosi al principio di diritto sopra affermato in ordine alla qualificazione come delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 della detenzione della pistola Beretta di cui è stata omessa la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, emetterà i provvedimenti conseguenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.

Così deciso il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2017 del TRIBUNALE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 697 cod. pen. ascrittogli, per intervenuta estinzione a seguito di oblazione. 2.Ricorre avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, denunciando violazione di legge, tenuto conto che la contravvenzione indicata si riferisce ad armi e munizioni sequestrate, tra le quali una pistola semiautomatica Beretta, da qualificarsi arma comune da sparo. Invece, la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. punisce soltanto la detenzione illegale di armi bianche e munizioni. Diversamente, ricorrerebbe, la fattispecie di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, reato non oblabile. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Morosini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. La sentenza impugnata, nel capo di imputazione, fa espresso riferimento al verbale di sequestro come atto che specifica le armi e munizioni detenute dal ricorrente senza averne fatto denuncia, di cui alla contestazione, per la quale si procede, ai sensi dell'art. 697 cod. pen. 1.2. Orbene l'esame dell'atto consente di rilevare che, effettivamente, dal verbale di sequestro, allegato al decreto di citazione e, dunque, conosciuto dalle parti, emerge che è stata sequestrata anche una pistola semiautomatica Beretta matr. E64002, qualificabile arma comune da sparo (Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Rv. 262186 relativa a pistola semiautomatica Beretta cal. 9x19). Sicché, la riscontrata detenzione illegale, conseguente all'omessa denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, che preclude in radice d ricorso all'istituto dell'oblazione. 2.Rileva il Collegio che il giudice monocratico del Tribunale di Prato è incorso in errore sulla norma penale sostanziale nella qualificazione giuridica del fatto in termini di contravvenzione ex art. 697 cod. pen., in sede di ammissione all'oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., consentita solo per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, incorrendo, poi, in un successiva errore, anche sulla norma processuale, consistito nel pronunciare, a seguito del pagamento della somma determinata a titolo di oblazione, l'estinzione del reato per una causa di cui non sussistevano i presupposti di ammissibilità. 2.1. Va, inoltre, sottolineato che sussiste la legittimazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze a proporre impugnazione avverso l'erronea estinzione del reato. Sul punto si osserva che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, impedito dalla tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, infatti, non può prodursi — per il solo effetto del pagamento conseguente all'ammessa oblazione — alcun effetto estintivo (Sez. 1, n. 51091 del 21/11/2013, Mascetti, Rv. 258683; Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009, Rv. 245118). Si deve, peraltro, rilevare che tra le ragioni che legittimano la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di oblazione e il conseguente passaggio obbligatorio alla fase del giudizio (naturalmente deputata alla critica e alla rivalutazione dell'imputazione che ne costituisce l'oggetto) deve certamente includersi l'esito negativo della verifica, che il giudice è tenuto a compiere nell'esercizio del suo potere-dovere di corretta definizione giuridica del fatto sottoposto alla sua valutazione, della riconducibilità della fattispecie concreta a un titolo di reato che consenta l'oblazione, senza che tale verifica possa essere condizionata dalla qualificazione attribuita al fatto_ 3.La sentenza impugnata, che ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato, deve pertanto essere annullata senza rinvio. Gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Giudice che, uniformandosi al principio di diritto sopra affermato in ordine alla qualificazione come delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 della detenzione della pistola Beretta di cui è stata omessa la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, emetterà i provvedimenti conseguenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per l'ulteriore corso. Così deciso il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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