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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 43058/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 17/12/2019 del Tribunale di Isernia, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000.

Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte in cui era stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato sulla sola base della violazione dell'obbligo dichiarativo, non essendo stati indicati elementi ulteriori a sostegno della sussistenza del dolo di evasione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non risulta che la ricorrente avesse devoluto alla Corte d'appello, con i motivi di gravame, la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittole, avendo censurato i criteri di determinazione dell'imposta evasa e la misura della pena, cosicché la doglianza proposta con il motivo di ricorso in esame, in ordine a tale aspetto, risulta preclusa, non potendo essere prospettati con il ricorso per cassazione vizi della motivazione o violazioni di disposizione di legge penale non sottoposti al primo giudice, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, di riesame critico delle questioni sottoposte al giudice del provvedimento impugnato, nel quale, quindi, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 17/12/2019 del Tribunale di Isernia, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte in cui era stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato sulla sola base della violazione dell'obbligo dichiarativo, non essendo stati indicati elementi ulteriori a sostegno della sussistenza del dolo di evasione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non risulta che la ricorrente avesse devoluto alla Corte d'appello, con i motivi di gravame, la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittole, avendo censurato i criteri di determinazione dell'imposta evasa e la misura della pena, cosicché la doglianza proposta con il motivo di ricorso in esame, in ordine a tale aspetto, risulta preclusa, non potendo essere prospettati con il ricorso per cassazione vizi della motivazione o violazioni di disposizione di legge penale non sottoposti al primo giudice, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, di riesame critico delle questioni sottoposte al giudice del provvedimento impugnato, nel quale, quindi, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il
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