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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18550/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d’appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l’Italias.p.a., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato e che l’imputato vengacondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla suddetta parte civile, nella misura indicata;letta la memoria di replica con conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputatoArbaoui [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, siè riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con osenza rinvio.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27/06/2025, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma dellasentenza del 06/03/2024 del Tribunale di Ancona, emessa in esito a giudizio ordinario,rideterminava in euro 1.200,00 di multa la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi insolvenza fraudolenta continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., confermando lacondanna dell’[OSCURATO:PERSONA] per tale reato.Tale reato continuato era consistito nell’immettersi, alla guida di un’autovettura, perquindici volte nella rete autostradale attraverso la corsia riservata ai titolari di apparecchioTelepass, del quale era sprovvisto, accodandosi a un mezzo che lo precedeva e chedisponeva di tale apparecchio, contraendo così le obbligazioni derivanti dalla percorrenzadella suddetta rete autostradale con il proposito di non adempierle (e non adempiendole).2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Ancona, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 124 cod. pen., e, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifestaillogicità della motivazione «circa l’individuazione del termine per proporre querela inrelazione ai fatti del 2017-2018».Deduce che, nel ritenere la tempestività della querela che era stata sporta daAutostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/09/2019, la Corte d’appello di Ancona non avrebbe«considera[to] che le stesse modalità in cui si estrinsecava la condotta […] disvelavano exse la volontà dissimulatoria», con la conseguente tardività della querela «quantomeno inmerito ai transiti degli anni 2017 e 2018».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen.Deduce che, alla data dell’udienza di appello, il termine prescrizionale massimo di setteanni e sei mesi «era già maturato in riferimento all’omesso pagamento dei pedaggi nei mesidi luglio-agosto 2017».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità dellamotivazione «in ordine all’attribuibilità del fatto all’imputato».Contesta che la Corte d’appello di Ancona avrebbe ritenuto che egli fosse l’autore deifatti contestati sul mero presupposto che egli era il proprietario dell’autovettura, trascurandole risultanze probatorie, che erano state richiamate nel proprio atto di appello, che: a)[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l’automobile era sì intestata a suo fratelloAbderrazak [OSCURATO:PERSONA] ma era utilizzata anche da un amico e collega dello stesso; b) nelledichiarazioni spontanee che aveva reso in occasione del sequestro dell’automobile, egliaveva dichiarato di averla lasciata in possesso del proprio amico «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](Marocco)», dopo averla utilizzata fino al giugno 2019; c) nessun testimone aveva affermatodi poterlo identificare come il soggetto alla guida dell’automobile in occasione dei contestatipassaggi ai caselli autostradali e il testimone [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] perl’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., aveva anzi dichiarato di non essere riuscito a identificare il guidatore delveicolo.L’affermazione della Corte d’appello di Ancona secondo cui egli non avrebbe «fornitoelementi utili per l’identificazione del suddetto amico» sarebbe incongrua, atteso che egliaveva fornito tutte le informazioni di cui era in possesso e che non risultavano accertamentiche le smentissero.

Inoltre, la Corte d’appello di Ancona, con tale affermazione, avrebbepreteso dall’imputato una dimostrazione della sua innocenza, quando spettava inveceall’accusa dimostrare che egli era alla guida del veicolo nelle occasioni in contestazione.La Corte d’appello di Ancona, pur avendo riportato quanto egli aveva riferito, nonavrebbe «speso alcuna motivazione per spiegare perché tale alternativa, concreta eplausibile, dovesse essere esclusa», allorquando essa aveva portato anche il Procuratoregenerale presso la Corte d’appello a chiedere l’assoluzione.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.Denuncia che, con l’irrogare la pena di euro 80,00 di multa per ciascuno dei 15 episodidi transito abusivo a lui attribuiti, per un totale di euro 1.200,00 di multa, la Corte d’appello diAncona: non avrebbe individuato il reato più grave; non avrebbe stabilito la pena base pertale reato; non avrebbe determinato gli aumenti da applicare su tale pena base; non avrebbedi fatto applicato l’istituto del reato continuato e, in particolare, non avrebbe «rispetta[to] illimite del triplo ex art. 81 c. 1 e 2 c.p., che su detta pena base si attesta a 240 euro».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.È vero che il capo d’imputazione non indicava il momento iniziale di commissione delreato ma solo il momento finale («[OSCURATO:PERSONA] e in luoghi diversi fino al 20.07.2019»).

Dallalettura della sentenza impugnata risulta però con assoluta chiarezza come la Corte d’appellodi Ancona abbia circoscritto la condotta attribuita all’[OSCURATO:PERSONA] ai 15 transiti autostradali chefurono effettuati dal 03/07/2019 al 20/07/2019 («le indagini hanno appurato che l’autointestata all’imputato (della quale veniva ogni volta fotografata la targa) aveva effettuato ben15 transiti senza pagare il pedaggio, accodandosi dietro il veicolo che lo precedeva, tutti nelperiodo dal 3 al 20 luglio 2019»; «la pena può essere rideterminata in quella di euro 1200(euro 80 per ognuno dei 15 episodi».

Corsivo aggiunto).Si deve ancora osservare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrentenell’argomentare in ordine al secondo motivo, dalla complessiva lettura della sentenza diprimo grado risulta con altrettanta chiarezza come anche il Tribunale di Ancona avessecircoscritto la condotta attribuita all’[OSCURATO:PERSONA] ai 15 transiti autostradali che furono effettuati dal03/07/2019 al 20/07/2019.Ne discende la tempestività della querela, atteso che essa è stata proposta da[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/09/2019, quindi entro il termine di tre mesi dallaconoscenza dei suddetti fatti costituenti reato che è previsto dall’art. 124, primo comma, cod.pen.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Come si è visto esaminando il primo motivo, i fatti che sono stati attribuiti all’imputatosono stati consumati dal 03/07/2019 al 20/07/2019.Ne discende che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi scadrebbe,per il fatto più remoto del 03/07/2019, il 03/01/2027, termine rispetto al quale andrebbeperaltro altresì applicata la disciplina della sospensione del corso della prescrizione previstadalla cosiddetta “legge Orlando” (legge 23 giugno 2017, n. 103), trattandosi di reaticommessi nel tempo di vigenza di essa (03/08/2017-31/12/2019): termine di sospensionepari a complessivi anni uno, mesi otto e giorni dodici di reclusione (così calcolato: dal15/05/2024 al 27/06/2025 e dal 25/09/2025 al 24/04/2026), che sposterebbe i termini diprescrizione rispettivamente al 15/09/2028 (per le più risalenti condotte consumate il03/07/2019) e al 02/10/2028 (per le successive condotte consumate il 20/07/2019).3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.3.1.

Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondocui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppiaconforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615-01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nelcaso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dalprimo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2,n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – eanch’esso, come i precedenti, condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – quello secondo cui, in tema di motividi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).3.2.

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Ancona, in conformità con il Tribunale diAncona, ha ritenuto di individuare nell’imputato l’autore dei fatti in contestazione, cioè dei 15transiti autostradali abusivi, sulle considerazioni che egli era il proprietario dell’automobilecon la quale gli stessi transiti era risultati essere stati effettuati, che, come era statodichiarato sia dal suo parente [OSCURATO:PERSONA] sia da suo fratello [OSCURATO:PERSONA], egli erarientrato in Marocco solo dopo i suddetti fatti contestati e che egli non aveva fornito elementisufficienti per consentire di identificare l’amico che avrebbe asseritamente avuto anch’egli ladisponibilità dell’automobile.Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicchéessa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dalricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare una diversavalutazione della valenza degli elementi di prova, il che, come si è detto al punto 3.1., non èpossibile fare in sede di legittimità.In ordine a tali censure si osserva comunque che non si può reputare contraddittorio némanifestamente illogico, né costituire una deroga ai principi in materia di onere della prova:né ritenere che l’autore di transiti autostradali effettuati con un’autovettura sia il proprietariodella stessa qualora egli non fornisca indicazioni precise circa il diverso soggetto che, inoccasione degli stessi transiti, ne avrebbe avuto la disponibilità; né ritenere che le invocateindicazioni che sarebbero state nella specie fornite dall’imputato nelle dichiarazionispontanee da lui rese (solo) in occasione del sequestro dell’autovettura non costituisseroindicazioni sufficientemente precise circa la persona che avrebbe avuto, in occasione deicontestati transiti abusivi, la disponibilità dell’autovettura a lui intestata.4.

Il quarto motivo è fondato, nei termini che seguono.Posto che la Corte d’appello di Ancona risulta avere legittimamente ritenuto la parigravità dei 15 reati in continuazione, con la conseguenza che si deve ritenere averealtrettanto legittimamente assunto come pena base quella di euro 80,00 relativa a unoindifferentemente dei suddetti quindici reati, la stessa Corte d’appello ha tuttavia violato l’art.81, secondo comma, cod. pen., atteso che, a fronte dell’affermazione di colpevolezza per uncontestato reato continuato («art. 81 c. 2 c.p. perché con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso»), ha applicato il cumulo materiale delle pene (euro 80,00 dimulta per ciascuno dei 15 episodi di transito abusivo), anziché il cumulo giuridico dellestesse che è previsto, nel caso di reato continuato, dal secondo comma dell’art. 81 cod. pen.(la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di potere rideterminare la pena, nel rispetto di tale disposizione, ineuro 240,00 di multa, cioè nella misura massima del triplo della pena base di euro 80,00 dimulta, atteso che il giudice del merito aveva ritenuto di irrogare aumenti (di euro 80,00 dimulta) in misura pari alla pena base.5.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamentealla pena, che deve essere rideterminata in euro 240,00 di multa.Dalla manifesta infondatezza dei motivi sulla responsabilità, discende che il ricorrentedeve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., che devono essere liquidatein complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge, come da richiesta.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro240 di multa.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. cheliquida in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d’appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l’Italias.p.a., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato e che l’imputato vengacondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla suddetta parte civile, nella misura indicata;letta la memoria di replica con conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputatoArbaoui [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, siè riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con osenza rinvio.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/06/2025, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma dellasentenza del 06/03/2024 del Tribunale di Ancona, emessa in esito a giudizio ordinario,rideterminava in euro 1.200,00 di multa la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi insolvenza fraudolenta continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., confermando lacondanna dell’[OSCURATO:PERSONA] per tale reato.Tale reato continuato era consistito nell’immettersi, alla guida di un’autovettura, perquindici volte nella rete autostradale attraverso la corsia riservata ai titolari di apparecchioTelepass, del quale era sprovvisto, accodandosi a un mezzo che lo precedeva e chedisponeva di tale apparecchio, contraendo così le obbligazioni derivanti dalla percorrenzadella suddetta rete autostradale con il proposito di non adempierle (e non adempiendole).2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Ancona, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 124 cod. pen., e, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifestaillogicità della motivazione «circa l’individuazione del termine per proporre querela inrelazione ai fatti del 2017-2018».Deduce che, nel ritenere la tempestività della querela che era stata sporta daAutostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/09/2019, la Corte d’appello di Ancona non avrebbe«considera[to] che le stesse modalità in cui si estrinsecava la condotta […] disvelavano exse la volontà dissimulatoria», con la conseguente tardività della querela «quantomeno inmerito ai transiti degli anni 2017 e 2018».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen.Deduce che, alla data dell’udienza di appello, il termine prescrizionale massimo di setteanni e sei mesi «era già maturato in riferimento all’omesso pagamento dei pedaggi nei mesidi luglio-agosto 2017».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità dellamotivazione «in ordine all’attribuibilità del fatto all’imputato».Contesta che la Corte d’appello di Ancona avrebbe ritenuto che egli fosse l’autore deifatti contestati sul mero presupposto che egli era il proprietario dell’autovettura, trascurandole risultanze probatorie, che erano state richiamate nel proprio atto di appello, che: a)[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l’automobile era sì intestata a suo fratelloAbderrazak [OSCURATO:PERSONA] ma era utilizzata anche da un amico e collega dello stesso; b) nelledichiarazioni spontanee che aveva reso in occasione del sequestro dell’automobile, egliaveva dichiarato di averla lasciata in possesso del proprio amico «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](Marocco)», dopo averla utilizzata fino al giugno 2019; c) nessun testimone aveva affermatodi poterlo identificare come il soggetto alla guida dell’automobile in occasione dei contestatipassaggi ai caselli autostradali e il testimone [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] perl’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., aveva anzi dichiarato di non essere riuscito a identificare il guidatore delveicolo.L’affermazione della Corte d’appello di Ancona secondo cui egli non avrebbe «fornitoelementi utili per l’identificazione del suddetto amico» sarebbe incongrua, atteso che egliaveva fornito tutte le informazioni di cui era in possesso e che non risultavano accertamentiche le smentissero. Inoltre, la Corte d’appello di Ancona, con tale affermazione, avrebbepreteso dall’imputato una dimostrazione della sua innocenza, quando spettava inveceall’accusa dimostrare che egli era alla guida del veicolo nelle occasioni in contestazione.La Corte d’appello di Ancona, pur avendo riportato quanto egli aveva riferito, nonavrebbe «speso alcuna motivazione per spiegare perché tale alternativa, concreta eplausibile, dovesse essere esclusa», allorquando essa aveva portato anche il Procuratoregenerale presso la Corte d’appello a chiedere l’assoluzione.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.Denuncia che, con l’irrogare la pena di euro 80,00 di multa per ciascuno dei 15 episodidi transito abusivo a lui attribuiti, per un totale di euro 1.200,00 di multa, la Corte d’appello diAncona: non avrebbe individuato il reato più grave; non avrebbe stabilito la pena base pertale reato; non avrebbe determinato gli aumenti da applicare su tale pena base; non avrebbedi fatto applicato l’istituto del reato continuato e, in particolare, non avrebbe «rispetta[to] illimite del triplo ex art. 81 c. 1 e 2 c.p., che su detta pena base si attesta a 240 euro».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.È vero che il capo d’imputazione non indicava il momento iniziale di commissione delreato ma solo il momento finale («[OSCURATO:PERSONA] e in luoghi diversi fino al 20.07.2019»). Dallalettura della sentenza impugnata risulta però con assoluta chiarezza come la Corte d’appellodi Ancona abbia circoscritto la condotta attribuita all’[OSCURATO:PERSONA] ai 15 transiti autostradali chefurono effettuati dal 03/07/2019 al 20/07/2019 («le indagini hanno appurato che l’autointestata all’imputato (della quale veniva ogni volta fotografata la targa) aveva effettuato ben15 transiti senza pagare il pedaggio, accodandosi dietro il veicolo che lo precedeva, tutti nelperiodo dal 3 al 20 luglio 2019»; «la pena può essere rideterminata in quella di euro 1200(euro 80 per ognuno dei 15 episodi». Corsivo aggiunto).Si deve ancora osservare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrentenell’argomentare in ordine al secondo motivo, dalla complessiva lettura della sentenza diprimo grado risulta con altrettanta chiarezza come anche il Tribunale di Ancona avessecircoscritto la condotta attribuita all’[OSCURATO:PERSONA] ai 15 transiti autostradali che furono effettuati dal03/07/2019 al 20/07/2019.Ne discende la tempestività della querela, atteso che essa è stata proposta da[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/09/2019, quindi entro il termine di tre mesi dallaconoscenza dei suddetti fatti costituenti reato che è previsto dall’art. 124, primo comma, cod.pen.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Come si è visto esaminando il primo motivo, i fatti che sono stati attribuiti all’imputatosono stati consumati dal 03/07/2019 al 20/07/2019.Ne discende che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi scadrebbe,per il fatto più remoto del 03/07/2019, il 03/01/2027, termine rispetto al quale andrebbeperaltro altresì applicata la disciplina della sospensione del corso della prescrizione previstadalla cosiddetta “legge Orlando” (legge 23 giugno 2017, n. 103), trattandosi di reaticommessi nel tempo di vigenza di essa (03/08/2017-31/12/2019): termine di sospensionepari a complessivi anni uno, mesi otto e giorni dodici di reclusione (così calcolato: dal15/05/2024 al 27/06/2025 e dal 25/09/2025 al 24/04/2026), che sposterebbe i termini diprescrizione rispettivamente al 15/09/2028 (per le più risalenti condotte consumate il03/07/2019) e al 02/10/2028 (per le successive condotte consumate il 20/07/2019).3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.3.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondocui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppiaconforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615-01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nelcaso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dalprimo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2,n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – eanch’esso, come i precedenti, condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – quello secondo cui, in tema di motividi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).3.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Ancona, in conformità con il Tribunale diAncona, ha ritenuto di individuare nell’imputato l’autore dei fatti in contestazione, cioè dei 15transiti autostradali abusivi, sulle considerazioni che egli era il proprietario dell’automobilecon la quale gli stessi transiti era risultati essere stati effettuati, che, come era statodichiarato sia dal suo parente [OSCURATO:PERSONA] sia da suo fratello [OSCURATO:PERSONA], egli erarientrato in Marocco solo dopo i suddetti fatti contestati e che egli non aveva fornito elementisufficienti per consentire di identificare l’amico che avrebbe asseritamente avuto anch’egli ladisponibilità dell’automobile.Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicchéessa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dalricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare una diversavalutazione della valenza degli elementi di prova, il che, come si è detto al punto 3.1., non èpossibile fare in sede di legittimità.In ordine a tali censure si osserva comunque che non si può reputare contraddittorio némanifestamente illogico, né costituire una deroga ai principi in materia di onere della prova:né ritenere che l’autore di transiti autostradali effettuati con un’autovettura sia il proprietariodella stessa qualora egli non fornisca indicazioni precise circa il diverso soggetto che, inoccasione degli stessi transiti, ne avrebbe avuto la disponibilità; né ritenere che le invocateindicazioni che sarebbero state nella specie fornite dall’imputato nelle dichiarazionispontanee da lui rese (solo) in occasione del sequestro dell’autovettura non costituisseroindicazioni sufficientemente precise circa la persona che avrebbe avuto, in occasione deicontestati transiti abusivi, la disponibilità dell’autovettura a lui intestata.4. Il quarto motivo è fondato, nei termini che seguono.Posto che la Corte d’appello di Ancona risulta avere legittimamente ritenuto la parigravità dei 15 reati in continuazione, con la conseguenza che si deve ritenere averealtrettanto legittimamente assunto come pena base quella di euro 80,00 relativa a unoindifferentemente dei suddetti quindici reati, la stessa Corte d’appello ha tuttavia violato l’art.81, secondo comma, cod. pen., atteso che, a fronte dell’affermazione di colpevolezza per uncontestato reato continuato («art. 81 c. 2 c.p. perché con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso»), ha applicato il cumulo materiale delle pene (euro 80,00 dimulta per ciascuno dei 15 episodi di transito abusivo), anziché il cumulo giuridico dellestesse che è previsto, nel caso di reato continuato, dal secondo comma dell’art. 81 cod. pen.(la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di potere rideterminare la pena, nel rispetto di tale disposizione, ineuro 240,00 di multa, cioè nella misura massima del triplo della pena base di euro 80,00 dimulta, atteso che il giudice del merito aveva ritenuto di irrogare aumenti (di euro 80,00 dimulta) in misura pari alla pena base.5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamentealla pena, che deve essere rideterminata in euro 240,00 di multa.Dalla manifesta infondatezza dei motivi sulla responsabilità, discende che il ricorrentedeve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., che devono essere liquidatein complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge, come da richiesta. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro240 di multa. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. cheliquida in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18550/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris