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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 46469/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 21/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data 15/03/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente e prossima al 08/05/2011.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali, in riferimento all'art. 108 cod. proc. pen. ed all'art. 23 d.l. 149/2020, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto la difesa, avendo ricevuto il mandato in data 13/04/2021, aveva richiesto termini a difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ricevendo alcuna risposta; a seguito di numerosi tentativi di contattare la cancelleria, solo in data 20/04/2021 la difesa apprendeva che il processo era stato rinviato al 21/04/2021, essendo il fascicolo giunto presso la cancelleria della Corte di Appello in data 20/04/2021; nella medesima data la difesa lamentava detta circostanza chiedendo un ulteriore temine a difesa, quanto meno per formulare istanza di trattazione orale, ma il processo veniva, nondimeno, definito senza dare alcun rilievo alle istanze predette; nel caso di richiesta di termine a difesa, quindi, alla scadenza del detto termine non può essere sottratta al nuovo difensore la facoltà di chiedere la trattazione orale o di presentare conclusioni, senza incorrere in alcuna tardività, con la conseguenza che al difensore sarebbe spettato, oltre all'originario termine dilatorio, anche quello di giorni quindici per poter chiedere la trattazione orale del processo; nel caso di specie, al difensore non è stata data alcuna possibilità di visionare il fascicolo nei sette giorni precedenti la nuova data di rinvio, avendo l'imputato, fino alla prima udienza, avuto solo un difensore di ufficio e non avendo, comunque, il difensore ricevuto alcuna comunicazione del provvedimento di differimento adottato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto le sentenze di merito motivano in base alle inattendibili dichiarazioni del maresciallo Mascolo, mentre del tutto travisata è stata la deposizione del teste Bevilacqua; si deduce che la conduttura che portava al ristorante era intestata al vecchio proprietario della villa e non alla presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], per cui non si comprende il collegamento tra la bolletta, intestata al Ciani, ed il contatore, quest'ultimo intestato a [OSCURATO:PERSONA], come affermato dal teste Bevilacqua, le cui dichiarazioni non sono state affatto considerate, laddove le dichiarazioni del teste Mascolo non fanno che riportare le dichiarazioni della persona offesa; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce delle dichiarazioni del teste Bevilacqua, appare probabile che la conduttura parallela fosse preesistente all'allaccio del Ciani, non essendo, quindi, configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., in quanto la condotta era intestata al proprietario della [OSCURATO:PERSONA] del Duca; quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non vi è stato alcun furto in danno di un servizio pubblico, al più ai danni del Ciani, essendo la condotta sotterranea non esposta alla fede pubblica, ma collegata ad un contatore protetto da un pozzetto chiuso a chiave; sul punto le sentenze di merito sono del tutto prive di motivazione ed il reato risulta, quindi, prescritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, va osservato - alla luce degli atti trasmessi a questa Corte, che è giudice del fatto processuale - che la nomina del difensore di fiducia era intervenuta in data 13/04/2021; nella stessa data, quindi, era stata formulata istanza di differimento del processo, accolta dalla Corte territoriale, che ne aveva disposto il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La difesa, quindi, aveva depositato una seconda istanza di differimento in data 20/04/2021, non avendo potuto accedere, in precedenza, al fascicolo processuale, in quanto - come si afferma in ricorso - la cancelleria della Corte di merito sarebbe rimasta chiusa al pubblico dal 15 al 17/04/2021, essendo pervenuto il fascicolo in cancelleria solo il 20/04/2021.

Tale circostanza, tuttavia, appare semplicemente asserita dalla difesa, che - come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale - avrebbe dovuto dimostrare tale assunto, ad esempio attraverso un'attestazione della cancelleria; non si comprende, infatti, dove avrebbe dovuto trovarsi il fascicolo, all'esito del rinvio pronunciato dalla Corte di Appello, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], se non presso la cancelleria della detta Corte.

In ogni caso, il difensore aveva formulato istanza ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., per cui ben sapeva che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte avrebbe provveduto in merito a tale istanza, concedendo un rinvio di almeno sette giorni.

In tal caso, quindi, il difensore aveva a disposizione il tempo necessario per approntare la difesa, non dovendo affatto conoscere anticipatamente la data del rinvio, peraltro dovuto, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5255 del 11/01/2017, D'Amico, Rv. 269415; Sez. 2, n.15413 del 12/03/2008, Mazzaglia, Rv. 239644); senza contare che ben avrebbe potuto, nella stessa istanza di richiesta di termini a difesa in data 13/04/2021, formulare istanza di trattazione orale.

Nessuna istanza di trattazione orale, invece, risulta formulata dal difensore, neanche in seguito, ossia neanche nell'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Del tutto versato in fatto risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la inattendibilità delle dichiarazioni del teste maresciallo Mascolo e, quindi, il travisamento della prova, laddove, in sostanza, si contesta la valutazione della prova stessa operata dalla Corte di merito che - con motivazione del tutto logica - ha spiegato come gli accertamenti eseguiti presso la casa rurale del Ciani, che aveva segnalato un allaccio abusivo presso la detta abitazione - avevano consentito di verificare che tale allaccio conduceva al ristorante del Merafina, tanto è vero che chiudendo il contatore dell'abitazione del Ciani veniva interrotta anche la fornitura al ristorante.

Nel resto il motivo di ricorso non risulta neanche autosufficiente, richiamando le dichiarazioni del teste Bevilacqua, il cui contenuto non risulta neanche allegato al ricorso, posto che la citazione delle stesse per estratto risulta del tutto insufficiente.

3. Parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, posto che l'allaccio abusivo era stato effettuato manomettendo la conduttura dell'acquedotto pugliese e che tale allaccio abusivo alimentava unicamente il ristorante riconducibile al Merafina ed al suo originario coimputato.

A ciò aggiungasi che il terzo motivo di ricorso risulta dedotto per la prima volta solo con il ricorso per Cassazione, non essendo mai stato devoluto al giudice di appello.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 21/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data 15/03/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente e prossima al 08/05/2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali, in riferimento all'art. 108 cod. proc. pen. ed all'art. 23 d.l. 149/2020, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto la difesa, avendo ricevuto il mandato in data 13/04/2021, aveva richiesto termini a difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ricevendo alcuna risposta; a seguito di numerosi tentativi di contattare la cancelleria, solo in data 20/04/2021 la difesa apprendeva che il processo era stato rinviato al 21/04/2021, essendo il fascicolo giunto presso la cancelleria della Corte di Appello in data 20/04/2021; nella medesima data la difesa lamentava detta circostanza chiedendo un ulteriore temine a difesa, quanto meno per formulare istanza di trattazione orale, ma il processo veniva, nondimeno, definito senza dare alcun rilievo alle istanze predette; nel caso di richiesta di termine a difesa, quindi, alla scadenza del detto termine non può essere sottratta al nuovo difensore la facoltà di chiedere la trattazione orale o di presentare conclusioni, senza incorrere in alcuna tardività, con la conseguenza che al difensore sarebbe spettato, oltre all'originario termine dilatorio, anche quello di giorni quindici per poter chiedere la trattazione orale del processo; nel caso di specie, al difensore non è stata data alcuna possibilità di visionare il fascicolo nei sette giorni precedenti la nuova data di rinvio, avendo l'imputato, fino alla prima udienza, avuto solo un difensore di ufficio e non avendo, comunque, il difensore ricevuto alcuna comunicazione del provvedimento di differimento adottato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto le sentenze di merito motivano in base alle inattendibili dichiarazioni del maresciallo Mascolo, mentre del tutto travisata è stata la deposizione del teste Bevilacqua; si deduce che la conduttura che portava al ristorante era intestata al vecchio proprietario della villa e non alla presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], per cui non si comprende il collegamento tra la bolletta, intestata al Ciani, ed il contatore, quest'ultimo intestato a [OSCURATO:PERSONA], come affermato dal teste Bevilacqua, le cui dichiarazioni non sono state affatto considerate, laddove le dichiarazioni del teste Mascolo non fanno che riportare le dichiarazioni della persona offesa; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce delle dichiarazioni del teste Bevilacqua, appare probabile che la conduttura parallela fosse preesistente all'allaccio del Ciani, non essendo, quindi, configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., in quanto la condotta era intestata al proprietario della [OSCURATO:PERSONA] del Duca; quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non vi è stato alcun furto in danno di un servizio pubblico, al più ai danni del Ciani, essendo la condotta sotterranea non esposta alla fede pubblica, ma collegata ad un contatore protetto da un pozzetto chiuso a chiave; sul punto le sentenze di merito sono del tutto prive di motivazione ed il reato risulta, quindi, prescritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, va osservato - alla luce degli atti trasmessi a questa Corte, che è giudice del fatto processuale - che la nomina del difensore di fiducia era intervenuta in data 13/04/2021; nella stessa data, quindi, era stata formulata istanza di differimento del processo, accolta dalla Corte territoriale, che ne aveva disposto il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa, quindi, aveva depositato una seconda istanza di differimento in data 20/04/2021, non avendo potuto accedere, in precedenza, al fascicolo processuale, in quanto - come si afferma in ricorso - la cancelleria della Corte di merito sarebbe rimasta chiusa al pubblico dal 15 al 17/04/2021, essendo pervenuto il fascicolo in cancelleria solo il 20/04/2021. Tale circostanza, tuttavia, appare semplicemente asserita dalla difesa, che - come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale - avrebbe dovuto dimostrare tale assunto, ad esempio attraverso un'attestazione della cancelleria; non si comprende, infatti, dove avrebbe dovuto trovarsi il fascicolo, all'esito del rinvio pronunciato dalla Corte di Appello, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], se non presso la cancelleria della detta Corte. In ogni caso, il difensore aveva formulato istanza ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., per cui ben sapeva che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte avrebbe provveduto in merito a tale istanza, concedendo un rinvio di almeno sette giorni. In tal caso, quindi, il difensore aveva a disposizione il tempo necessario per approntare la difesa, non dovendo affatto conoscere anticipatamente la data del rinvio, peraltro dovuto, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5255 del 11/01/2017, D'Amico, Rv. 269415; Sez. 2, n.15413 del 12/03/2008, Mazzaglia, Rv. 239644); senza contare che ben avrebbe potuto, nella stessa istanza di richiesta di termini a difesa in data 13/04/2021, formulare istanza di trattazione orale. Nessuna istanza di trattazione orale, invece, risulta formulata dal difensore, neanche in seguito, ossia neanche nell'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Del tutto versato in fatto risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la inattendibilità delle dichiarazioni del teste maresciallo Mascolo e, quindi, il travisamento della prova, laddove, in sostanza, si contesta la valutazione della prova stessa operata dalla Corte di merito che - con motivazione del tutto logica - ha spiegato come gli accertamenti eseguiti presso la casa rurale del Ciani, che aveva segnalato un allaccio abusivo presso la detta abitazione - avevano consentito di verificare che tale allaccio conduceva al ristorante del Merafina, tanto è vero che chiudendo il contatore dell'abitazione del Ciani veniva interrotta anche la fornitura al ristorante. Nel resto il motivo di ricorso non risulta neanche autosufficiente, richiamando le dichiarazioni del teste Bevilacqua, il cui contenuto non risulta neanche allegato al ricorso, posto che la citazione delle stesse per estratto risulta del tutto insufficiente. 3. Parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, posto che l'allaccio abusivo era stato effettuato manomettendo la conduttura dell'acquedotto pugliese e che tale allaccio abusivo alimentava unicamente il ristorante riconducibile al Merafina ed al suo originario coimputato. A ciò aggiungasi che il terzo motivo di ricorso risulta dedotto per la prima volta solo con il ricorso per Cassazione, non essendo mai stato devoluto al giudice di appello. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in
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