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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13040/2026

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ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ENZOMORRICO;- ricorrente -2026 contro956 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante proNumero registro generale 24704/2022tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eData pubblicazione 06/05/2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 320/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 191/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto ledomande proposte dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. neiconfronti dell’INPS e dell’INAIL in relazione al verbale unico diaccertamento del 19 luglio 2017.2.

La Corte, in estrema sintesi, ha innanzitutto ritenutoaccertato il maggior imponibile contributivo in relazione altempo impiegato dal personale sanitario indicato nel verbaleper la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro, cheavveniva prima della timbratura in entrata e dopo la timbraturain uscita.3.

Ha poi ritenuto computabile nell’orario di lavoro il tempodedicato ai corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavororetribuito (corso di formazione BLSD, corso “infezioni correlate”e “corso antincendio”), «organizzati dal datore di lavoro […] enon frequentati liberamente dai dipendenti nel tempo libero».4.

Quanto alla natura della prestazione resa dalla dott.ssaMontori, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle dichiarazionirese dalla stessa agli ispettori emergesse come l’attivitàNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026espletata fosse caratterizzata dagli indici propriN umdereo ldlia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026subordinazione.5.

La Corte, infine, in merito alla questione del riposo di almeno24 ore della dipendente Luise dopo una settimana di attivitàlavorativa, ha argomentato: «dalla documentazione allegata inprimo grado e richiamata dalla stessa appellata (doc. 5) emergeche la lavoratrice, nell’arco del periodo contestato (14 giorni dal16 al 29 luglio 2013), ha goduto di un unico periodo di riposo ilquale, sebbene superiore alle 24 ore (dalle 13.05 del 22 luglioalle 12.45 del 24 luglio), non soddisfa le prescrizioni di cuiall’art. 9, comma 1, d.lgs. 66/2003 (“Il lavoratore ha diritto ognisette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro oreconsecutive…”).

Infatti, pur considerando cumulativamente taleperiodo come media in due settimane, lo stesso non raggiungecomunque le 48 ore minime necessarie».6.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con cinque motivi; hanno resistito condistinti controricorsi sia l’INPS che l’INAIL.La parte ricorrente e l’INPS hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi due motivi di ricorso possono essere esposti – comei successivi - secondo la sintesi offerta dalla stessa partericorrente:1.1. il primo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione - exart. 360 n. 3 c.p.c. - degli artt. 1374, 2104, 2697 c.c. oltre chedell’art. 1 del D. Lgs. n. 66/03 e dell’art. 40 del D. Lgs. n. 81/08- Sull’automatico riconoscimento del diritto alla retribuzione delNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026tempo impiegato per il compimento delle operaziNounmei ro ddi ria ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026vestizione e/o svestizione sulla base delle superiori esigenze disicurezza ed igiene concernenti sia la gestione del serviziopubblico sia la stessa incolumità del personale ivi addetto deltutto al di fuori ed a prescindere da un concreto accertamentoin ordine all’esistenza di uno specifico obbligo contrattuale diindossare la divisa in sede aziendale (c.d. eterodirezione) LaCorte territoriale è incorsa nelle citate violazioni nella parte incui, in luogo di accertare l’esistenza di un concreto e realeesercizio del potere di eterodirezione delle operazioni divestizione e svestizione della divisa all’interno della sedeaziendale da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA], ha preteso diinferire la sussistenza di un tale obbligo alla luce di un acriticorichiamo alle esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti lagestione del servizio pubblico oltre che sulla base della naturadegli indumenti da indossare laddove dagli atti di causa non èemerso in alcun modo che le tute da lavoro degli infermieri,OSS, ausiliari e fisioterapisti dovessero rispettare criteri disterilità particolari»;1.2. il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione - ex art. 360 n. 3 c.p.c. - dell’art. 115 c.p.c. oltreche degli artt. 1374, 2104 e 2697, 2700 c.c., dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66/03 e degli artt. 18 e 69 del CCNL per il personaledipendente delle strutture sanitarie associate all’AIOP - Sullamancata adeguata valutazione da parte della Corte d’Appello diVenezia dell’inesistenza nella specie di una disposizionecontrattuale specifica che imponga agli operatori della Casa diCura di vestirsi necessariamente all’interno della sedeaziendale.

La Corte territoriale, nel richiamare il verbale diaccertamento ispettivo e nell’operare un rinvio per relationemal CCNL per il personale non medico dipendente da case di curaNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026private laiche e religiose, ha omesso di consideraNruem eros diia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’insanabile tardività della allegazione offerta dall’INPS in sededi gravame sia che dall’analisi del combinato disposto degli artt.18 e 69 dello stesso CCNL non si evince in alcun modol’esistenza di un obbligo di vestizione all’interno dellospogliatoio aziendale né, men che meno, che l’azienda abbiaprefissato un tempo per l’esecuzione di tali attività (conconseguente rilevazione della relativa finestra temporale)essendo emerso nei fatti che gli operatori addetti alla Casaerano liberi di autodeterminarsi in ordine al luogo e ai tempi divestizione/svestizione»;2.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, risultano infondati.La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza diquesta Corte, avuto particolare riguardo agli indumenti diaddetti che operano in ambito sanitario.Secondo un orientamento consolidato, nel rapporto di lavorosubordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria intema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (v.Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in (C-266/14), iltempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientranell'orario di lavoro se è assoggettato al potere diconformazione del datore di lavoro; l'eterodirezione puòderivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultareimplicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specificafunzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversida quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalitàsociale dell'abbigliamento.Invero, va rilevato che "La soluzione adottata dalla Corte UEconferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte ancheNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026in relazione alla fattispecie in esame, secondo la Nuqmuearol dei ,ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026riassuntivamente, occorre distinguere nel rapporto di lavoro trala fase finale, che è direttamente assoggettata al potere diconformazione del datore di lavoro, che ne disciplina il tempo,il luogo e il modo e che rientra nell'orario di lavoro, ed una fasepreparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie estrumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa(art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili daldatore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatorenell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo, che noncostituisce orario di lavoro […] l'eterodeterminazione del tempoe del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari perla prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessarioper la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro,può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultareimplicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dallaspecifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimentodella prestazione.

Possono quindi determinare un obbligo diindossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene impostedalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degliindumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati outilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalitàsociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare chesiano indossati al di fuori del luogo di lavoro" (così Cass. n.1352/2016, confermata da Cass. n. 30958/2022, che rinvia inmotivazione a Cass. n. 7738/2018, Cass. n. 17635/2019, Cass.n. 8627/2020).In particolare, ancora di recente è stato ribadito, quanto aitempi c.d. tuta in ambito infermieristico ha ritenuto che essidiano diritto alla retribuzione, trattandosi – per quanto attienealla vestizione/svestizione – di obblighi imposti dalle superioriNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestioNunmeer od dei rla ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto(Cass. n. 20784/2024; Cass. n. 18612/2024).Ciò sulla base di un costante orientamento secondo cui l'attivitàdi vestizione attiene a comportamenti integratividell'obbligazione principale ed è funzionale al correttoespletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce,altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dellastruttura sanitaria, ma dell'igiene pubblica, imposta dallesuperiori esigenze di sicurezza ed igiene (Cass. n. 12935/2018;Cass. n. 8627/2020; Cass. n. 17635/2019; Cass. n.18559/2019; Cass. n. 3901/2019; Cass. n. 12935/2018; Cass.n. 27799/2017; Cass. n. 32477/2021; alle quali tutte si rinvia,anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Si è infine precisato che l’accertamento in ordine al fatto che leoperazioni di vestizione e svestizione rientrino o meno nelpotere di conformazione della prestazione da parte della societàdatrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione,all’ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nelregolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, alcollegamento funzionale all'espletamento dell’attività inconformità con le previsioni di legge in tema di igiene –costituisce indagine di competenza del giudice del merito, inquanto tale sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte(Cass. n. 33932/2023).3.

Il terzo motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione- in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - dell’art. 112, 342 e 434c.p.c. oltre che dell’art. 1 del D. Lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2,20 e 37 del D. Lgs. n. 81/08 - sulla mancata adeguataconsiderazione da parte della Corte di merito della tipologia deiNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026corsi di formazione professionale previsti dall’art. 37, cNoummerom dia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/202612, del D. Lgs. n. 81/08 La Corte territoriale è incorsa nel viziodenunciato in quanto oltre a spingersi ultra petita in contrastocon l’effetto devolutivo dell’appello che demanda all’appellantela facoltà di definire, in termini di specificità, i motivi diimpugnazione, ha omesso di tener conto della decisivacircostanza per cui l’art. 37, comma 12, del T.U. n. 81/08, nellaparte in cui prevede che la formazione dei lavoratori e quelladei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro,deve ritenersi circoscrivibile alle sole tipologie di corsiricompresi in una delle due categorie indicate al comma 1».La doglianza non può trovare accoglimento.La complessa censura è innanzitutto inammissibile perchédenuncia promiscuamente sia un error in procedendo, peraltroprospettato al di fuori del canone imposto dall’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. n. 329/2016; Cass. n. 27387/2005;Cass. n. 1701/2006; Cass. n. 3190/2006; Cass. n.12952/2006; Cass. n. 24856/2006; Cass. n. 25825/2009;Cass. n. 26598/2009; Cass. n. 7268/2012), sia un error iniudicando, senza che risulti adeguatamente chiarito comel’asserito errore di attività del giudice conviva all’interno delmedesimo motivo che lamenta violazioni del diritto sostanziale.Inoltre, per il primo aspetto, riguardo la pretesa violazione degliartt. 112, 342 e 434 c.p.c., va ribadito il principio secondo cuiil giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questionioggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti dellasentenza di primo grado che siano, anche implicitamente,connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondogrado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quellesvolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioniNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026non specificamente da lui proposte o sviluppate, le qualiN,u mpeeror dòi ,ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026appaiano in rapporto di diretta connessione con quelleespressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, compresenel thema decidendum del giudizio (Cass. n. 8604/2017; Cass.n. 1377/2016; Cass. n. 443/2011); nel caso di specie, quindi,l’appello era rivolto alla riforma integrale della sentenza diprimo grado ed al giudice del gravame era sicuramentedevoluta l’intera questione delle ore di lavoro dedicate allaformazione, per cui allo stesso certamente competevaindividuare le norme regolatrici della fattispecie concreta, senzaessere certamente vincolato da quanto ritenuto dal verbale diaccertamento o dalle parti.In ordine, poi, alla dedotta violazione dell’art. 37, comma 12,d. lgs. n. 81/2008, sebbene la censura lamenti un errore didiritto, nella sostanza la stessa si traduce in una contestazionecirca la riconducibilità dei corsi di formazione in contesa allaprevisione normativa, con una inevitabile sconfinamento dailimiti di sindacato di questa Corte, in quanto tale accertamentodi fatto implica apprezzamenti di merito riservati ai giudici deldoppio grado.In diritto, poi, questa Corte ha già statuito che “il tempodedicato alla formazione deve intendersi come tempo di lavoroe, dunque, retribuito come tale” (Cass. n. 12790/2024; conf. aCass. n. 20259/2023).4.

Il quarto motivo deduce: « Violazione e/o falsa applicazione- in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - dell’art. 1362, 2094, 2222,2230, 2700 c.c. e 115 c.p.c. - sulla acritica adesione da partedel Collegio di merito, in sede di qualificazione del rapporto dilavoro della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], al contenuto del verbale diaccertamento redatto dai funzionari ispettivi della DTL diNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026Padova oltre che alle dichiarazioni rese dalla lavoratrNiucmeer o Ldia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026Corte di merito è incorsa nel vizio segnalato nella misura in cui,nel riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavorodella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di considerare chel’organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttivecostituisce una modalità di coordinamento propria di qualsiasiorganizzazione aziendale, di per sé compatibile con altri tipi dirapporto, dovendosi invece ritenere che il potere direttivo edisciplinare, nella subordinazione, debba manifestarsi con ordinispecifici e reiterati inerenti alla prestazione lavorativa e non inmere direttive di carattere generale».La censura è inammissibile, atteso che, nonostante la vesteformale della denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è voltaa criticare l’accertamento in concreto della sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato, senza affatto evidenziare laviolazione dei criteri generali ed astratti da applicare al casoconcreto ex art. 2094 c.c. (sui limiti del sindacato di legittimitànelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento dellasubordinazione si rinvia integralmente a Cass. n. 11015/2016;successive conformi: v.

Cass. n. 9157/2017; Cass. n.9401/2017; Cass. n. 25383/2017; Cass. n. 32385/2019; Cass.n. 2526/2020; Cass. n. 14376/2020; Cass. n. 4037/2021).Secondo principi pacifici di questa Corte la valutazione dellerisultanze processuali che inducono il giudice del merito adincludere un rapporto controverso nello schema contrattuale delrapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisceaccertamento di fatto (Cass. n. 13202/2019; Cass. n.5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n.14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass.n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009);Numero registro generale 24704/20225.

Il quinto motivo denuncia: «Omesso esame ex art. 360, co Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/20261, n. 5 c.p.c. circa un fatto decisivo che è stato oggetto diData pubblicazione 06/05/2026discussione tra le parti e che, ove correttamente esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

LaCorte d’Appello di Venezia è incorsa nel vizio segnalato inquanto anche all’esito dell’esame del contenuto del documenton. 5 produzione INPS primo grado, ha ritenuto che nell’arco delperiodo contestato (14 giorni dal 16 al 29 luglio 2013) ladipendente Luise avrebbe goduto di un unico periodo di ferieche, ancorché superiore alla durata di 24 ore, nonsoddisferebbe le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003».Il motivo è inammissibile.Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un. nn. 8053 e8054/2014) hanno espresso sul n. 5) dell'art. 360, comma 1,c.p.c., nella versione di testo introdotta dall’art. 54, co. 1, lett.b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in l. n. 134 del2012, i seguenti principi di diritto (principi costantementeribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato sullamotivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomaliamotivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, comerisulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto conle risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcunarilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermNuamzerioo dni ria ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risultil'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività"del fatto stesso.Poiché il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati,pretendendo una diversa valutazione dei fatti e di documenti (ilfoglio presenze) e traducendosi nella sostanza in un diversoconvincimento rispetto a quello espresso dai giudici del meritonella valutazione del materiale probatorio, lo stesso deve esseredisatteso.6.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo in favore di ciascuna delle particontroricorrenti.Numero registro generale 24704/2022Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Data pubblicazione 06/05/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente alpagamento delle spese liquidate in favore dell’INPS in euro5.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e infavore dell’INAIL in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ENZOMORRICO;- ricorrente -2026 contro956 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante proNumero registro generale 24704/2022tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eData pubblicazione 06/05/2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 320/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 191/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto ledomande proposte dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. neiconfronti dell’INPS e dell’INAIL in relazione al verbale unico diaccertamento del 19 luglio 2017.2. La Corte, in estrema sintesi, ha innanzitutto ritenutoaccertato il maggior imponibile contributivo in relazione altempo impiegato dal personale sanitario indicato nel verbaleper la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro, cheavveniva prima della timbratura in entrata e dopo la timbraturain uscita.3. Ha poi ritenuto computabile nell’orario di lavoro il tempodedicato ai corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavororetribuito (corso di formazione BLSD, corso “infezioni correlate”e “corso antincendio”), «organizzati dal datore di lavoro […] enon frequentati liberamente dai dipendenti nel tempo libero».4. Quanto alla natura della prestazione resa dalla dott.ssaMontori, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle dichiarazionirese dalla stessa agli ispettori emergesse come l’attivitàNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026espletata fosse caratterizzata dagli indici propriN umdereo ldlia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026subordinazione.5. La Corte, infine, in merito alla questione del riposo di almeno24 ore della dipendente Luise dopo una settimana di attivitàlavorativa, ha argomentato: «dalla documentazione allegata inprimo grado e richiamata dalla stessa appellata (doc. 5) emergeche la lavoratrice, nell’arco del periodo contestato (14 giorni dal16 al 29 luglio 2013), ha goduto di un unico periodo di riposo ilquale, sebbene superiore alle 24 ore (dalle 13.05 del 22 luglioalle 12.45 del 24 luglio), non soddisfa le prescrizioni di cuiall’art. 9, comma 1, d.lgs. 66/2003 (“Il lavoratore ha diritto ognisette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro oreconsecutive…”). Infatti, pur considerando cumulativamente taleperiodo come media in due settimane, lo stesso non raggiungecomunque le 48 ore minime necessarie».6. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con cinque motivi; hanno resistito condistinti controricorsi sia l’INPS che l’INAIL.La parte ricorrente e l’INPS hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi di ricorso possono essere esposti – comei successivi - secondo la sintesi offerta dalla stessa partericorrente:1.1. il primo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione - exart. 360 n. 3 c.p.c. - degli artt. 1374, 2104, 2697 c.c. oltre chedell’art. 1 del D. Lgs. n. 66/03 e dell’art. 40 del D. Lgs. n. 81/08- Sull’automatico riconoscimento del diritto alla retribuzione delNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026tempo impiegato per il compimento delle operaziNounmei ro ddi ria ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026vestizione e/o svestizione sulla base delle superiori esigenze disicurezza ed igiene concernenti sia la gestione del serviziopubblico sia la stessa incolumità del personale ivi addetto deltutto al di fuori ed a prescindere da un concreto accertamentoin ordine all’esistenza di uno specifico obbligo contrattuale diindossare la divisa in sede aziendale (c.d. eterodirezione) LaCorte territoriale è incorsa nelle citate violazioni nella parte incui, in luogo di accertare l’esistenza di un concreto e realeesercizio del potere di eterodirezione delle operazioni divestizione e svestizione della divisa all’interno della sedeaziendale da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA], ha preteso diinferire la sussistenza di un tale obbligo alla luce di un acriticorichiamo alle esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti lagestione del servizio pubblico oltre che sulla base della naturadegli indumenti da indossare laddove dagli atti di causa non èemerso in alcun modo che le tute da lavoro degli infermieri,OSS, ausiliari e fisioterapisti dovessero rispettare criteri disterilità particolari»;1.2. il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione - ex art. 360 n. 3 c.p.c. - dell’art. 115 c.p.c. oltreche degli artt. 1374, 2104 e 2697, 2700 c.c., dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66/03 e degli artt. 18 e 69 del CCNL per il personaledipendente delle strutture sanitarie associate all’AIOP - Sullamancata adeguata valutazione da parte della Corte d’Appello diVenezia dell’inesistenza nella specie di una disposizionecontrattuale specifica che imponga agli operatori della Casa diCura di vestirsi necessariamente all’interno della sedeaziendale. La Corte territoriale, nel richiamare il verbale diaccertamento ispettivo e nell’operare un rinvio per relationemal CCNL per il personale non medico dipendente da case di curaNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026private laiche e religiose, ha omesso di consideraNruem eros diia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’insanabile tardività della allegazione offerta dall’INPS in sededi gravame sia che dall’analisi del combinato disposto degli artt.18 e 69 dello stesso CCNL non si evince in alcun modol’esistenza di un obbligo di vestizione all’interno dellospogliatoio aziendale né, men che meno, che l’azienda abbiaprefissato un tempo per l’esecuzione di tali attività (conconseguente rilevazione della relativa finestra temporale)essendo emerso nei fatti che gli operatori addetti alla Casaerano liberi di autodeterminarsi in ordine al luogo e ai tempi divestizione/svestizione»;2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, risultano infondati.La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza diquesta Corte, avuto particolare riguardo agli indumenti diaddetti che operano in ambito sanitario.Secondo un orientamento consolidato, nel rapporto di lavorosubordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria intema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (v.Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in (C-266/14), iltempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientranell'orario di lavoro se è assoggettato al potere diconformazione del datore di lavoro; l'eterodirezione puòderivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultareimplicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specificafunzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversida quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalitàsociale dell'abbigliamento.Invero, va rilevato che "La soluzione adottata dalla Corte UEconferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte ancheNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026in relazione alla fattispecie in esame, secondo la Nuqmuearol dei ,ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026riassuntivamente, occorre distinguere nel rapporto di lavoro trala fase finale, che è direttamente assoggettata al potere diconformazione del datore di lavoro, che ne disciplina il tempo,il luogo e il modo e che rientra nell'orario di lavoro, ed una fasepreparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie estrumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa(art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili daldatore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatorenell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo, che noncostituisce orario di lavoro […] l'eterodeterminazione del tempoe del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari perla prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessarioper la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro,può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultareimplicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dallaspecifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimentodella prestazione. Possono quindi determinare un obbligo diindossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene impostedalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degliindumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati outilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalitàsociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare chesiano indossati al di fuori del luogo di lavoro" (così Cass. n.1352/2016, confermata da Cass. n. 30958/2022, che rinvia inmotivazione a Cass. n. 7738/2018, Cass. n. 17635/2019, Cass.n. 8627/2020).In particolare, ancora di recente è stato ribadito, quanto aitempi c.d. tuta in ambito infermieristico ha ritenuto che essidiano diritto alla retribuzione, trattandosi – per quanto attienealla vestizione/svestizione – di obblighi imposti dalle superioriNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestioNunmeer od dei rla ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto(Cass. n. 20784/2024; Cass. n. 18612/2024).Ciò sulla base di un costante orientamento secondo cui l'attivitàdi vestizione attiene a comportamenti integratividell'obbligazione principale ed è funzionale al correttoespletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce,altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dellastruttura sanitaria, ma dell'igiene pubblica, imposta dallesuperiori esigenze di sicurezza ed igiene (Cass. n. 12935/2018;Cass. n. 8627/2020; Cass. n. 17635/2019; Cass. n.18559/2019; Cass. n. 3901/2019; Cass. n. 12935/2018; Cass.n. 27799/2017; Cass. n. 32477/2021; alle quali tutte si rinvia,anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Si è infine precisato che l’accertamento in ordine al fatto che leoperazioni di vestizione e svestizione rientrino o meno nelpotere di conformazione della prestazione da parte della societàdatrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione,all’ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nelregolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, alcollegamento funzionale all'espletamento dell’attività inconformità con le previsioni di legge in tema di igiene –costituisce indagine di competenza del giudice del merito, inquanto tale sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte(Cass. n. 33932/2023).3. Il terzo motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione- in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - dell’art. 112, 342 e 434c.p.c. oltre che dell’art. 1 del D. Lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2,20 e 37 del D. Lgs. n. 81/08 - sulla mancata adeguataconsiderazione da parte della Corte di merito della tipologia deiNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026corsi di formazione professionale previsti dall’art. 37, cNoummerom dia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/202612, del D. Lgs. n. 81/08 La Corte territoriale è incorsa nel viziodenunciato in quanto oltre a spingersi ultra petita in contrastocon l’effetto devolutivo dell’appello che demanda all’appellantela facoltà di definire, in termini di specificità, i motivi diimpugnazione, ha omesso di tener conto della decisivacircostanza per cui l’art. 37, comma 12, del T.U. n. 81/08, nellaparte in cui prevede che la formazione dei lavoratori e quelladei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro,deve ritenersi circoscrivibile alle sole tipologie di corsiricompresi in una delle due categorie indicate al comma 1».La doglianza non può trovare accoglimento.La complessa censura è innanzitutto inammissibile perchédenuncia promiscuamente sia un error in procedendo, peraltroprospettato al di fuori del canone imposto dall’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. n. 329/2016; Cass. n. 27387/2005;Cass. n. 1701/2006; Cass. n. 3190/2006; Cass. n.12952/2006; Cass. n. 24856/2006; Cass. n. 25825/2009;Cass. n. 26598/2009; Cass. n. 7268/2012), sia un error iniudicando, senza che risulti adeguatamente chiarito comel’asserito errore di attività del giudice conviva all’interno delmedesimo motivo che lamenta violazioni del diritto sostanziale.Inoltre, per il primo aspetto, riguardo la pretesa violazione degliartt. 112, 342 e 434 c.p.c., va ribadito il principio secondo cuiil giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questionioggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti dellasentenza di primo grado che siano, anche implicitamente,connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondogrado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quellesvolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioniNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026non specificamente da lui proposte o sviluppate, le qualiN,u mpeeror dòi ,ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026appaiano in rapporto di diretta connessione con quelleespressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, compresenel thema decidendum del giudizio (Cass. n. 8604/2017; Cass.n. 1377/2016; Cass. n. 443/2011); nel caso di specie, quindi,l’appello era rivolto alla riforma integrale della sentenza diprimo grado ed al giudice del gravame era sicuramentedevoluta l’intera questione delle ore di lavoro dedicate allaformazione, per cui allo stesso certamente competevaindividuare le norme regolatrici della fattispecie concreta, senzaessere certamente vincolato da quanto ritenuto dal verbale diaccertamento o dalle parti.In ordine, poi, alla dedotta violazione dell’art. 37, comma 12,d. lgs. n. 81/2008, sebbene la censura lamenti un errore didiritto, nella sostanza la stessa si traduce in una contestazionecirca la riconducibilità dei corsi di formazione in contesa allaprevisione normativa, con una inevitabile sconfinamento dailimiti di sindacato di questa Corte, in quanto tale accertamentodi fatto implica apprezzamenti di merito riservati ai giudici deldoppio grado.In diritto, poi, questa Corte ha già statuito che “il tempodedicato alla formazione deve intendersi come tempo di lavoroe, dunque, retribuito come tale” (Cass. n. 12790/2024; conf. aCass. n. 20259/2023).4. Il quarto motivo deduce: « Violazione e/o falsa applicazione- in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - dell’art. 1362, 2094, 2222,2230, 2700 c.c. e 115 c.p.c. - sulla acritica adesione da partedel Collegio di merito, in sede di qualificazione del rapporto dilavoro della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], al contenuto del verbale diaccertamento redatto dai funzionari ispettivi della DTL diNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026Padova oltre che alle dichiarazioni rese dalla lavoratrNiucmeer o Ldia ra ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026Corte di merito è incorsa nel vizio segnalato nella misura in cui,nel riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavorodella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di considerare chel’organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttivecostituisce una modalità di coordinamento propria di qualsiasiorganizzazione aziendale, di per sé compatibile con altri tipi dirapporto, dovendosi invece ritenere che il potere direttivo edisciplinare, nella subordinazione, debba manifestarsi con ordinispecifici e reiterati inerenti alla prestazione lavorativa e non inmere direttive di carattere generale».La censura è inammissibile, atteso che, nonostante la vesteformale della denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è voltaa criticare l’accertamento in concreto della sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato, senza affatto evidenziare laviolazione dei criteri generali ed astratti da applicare al casoconcreto ex art. 2094 c.c. (sui limiti del sindacato di legittimitànelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento dellasubordinazione si rinvia integralmente a Cass. n. 11015/2016;successive conformi: v. Cass. n. 9157/2017; Cass. n.9401/2017; Cass. n. 25383/2017; Cass. n. 32385/2019; Cass.n. 2526/2020; Cass. n. 14376/2020; Cass. n. 4037/2021).Secondo principi pacifici di questa Corte la valutazione dellerisultanze processuali che inducono il giudice del merito adincludere un rapporto controverso nello schema contrattuale delrapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisceaccertamento di fatto (Cass. n. 13202/2019; Cass. n.5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n.14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass.n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009);Numero registro generale 24704/20225. Il quinto motivo denuncia: «Omesso esame ex art. 360, co Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/20261, n. 5 c.p.c. circa un fatto decisivo che è stato oggetto diData pubblicazione 06/05/2026discussione tra le parti e che, ove correttamente esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia. LaCorte d’Appello di Venezia è incorsa nel vizio segnalato inquanto anche all’esito dell’esame del contenuto del documenton. 5 produzione INPS primo grado, ha ritenuto che nell’arco delperiodo contestato (14 giorni dal 16 al 29 luglio 2013) ladipendente Luise avrebbe goduto di un unico periodo di ferieche, ancorché superiore alla durata di 24 ore, nonsoddisferebbe le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003».Il motivo è inammissibile.Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. nn. 8053 e8054/2014) hanno espresso sul n. 5) dell'art. 360, comma 1,c.p.c., nella versione di testo introdotta dall’art. 54, co. 1, lett.b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in l. n. 134 del2012, i seguenti principi di diritto (principi costantementeribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato sullamotivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomaliamotivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, comerisulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto conle risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcunarilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermNuamzerioo dni ria ccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risultil'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività"del fatto stesso.Poiché il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati,pretendendo una diversa valutazione dei fatti e di documenti (ilfoglio presenze) e traducendosi nella sostanza in un diversoconvincimento rispetto a quello espresso dai giudici del meritonella valutazione del materiale probatorio, lo stesso deve esseredisatteso.6. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo in favore di ciascuna delle particontroricorrenti.Numero registro generale 24704/2022Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Data pubblicazione 06/05/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente alpagamento delle spese liquidate in favore dell’INPS in euro5.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e infavore dell’INAIL in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 24704/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 13040/2026Data pubblicazione 06/05/2026