CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 25221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26161/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat e presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1266/2022depositata il 21/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, al Tribunale di Agrigento, di ritenere e dichiarare l’inadempimento contrattuale delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per avere le stesse violato la prelazione concessa con la scrittura del 07.05.2007. Con il medesimo atto, pertanto, veniva richiesto l’adempimento alla prestazione (rappresentata dall’esercizio del diritto di prelazione), oltre che il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. Per l’effetto, pertanto, veniva, altresì, richiesta la condanna delle società convenute al pagamento della somma di euro 225.906,00 in relazione alla mancata contrattualizzazione del contratto di appalto delle pulizie del centro commerciale, ovvero in subordine di ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno ammontante alla suddetta somma per violazione del diritto di prelazione concesso delle odierne resistenti, relativamente al suddetto appalto. Infine, la CDF chiedeva, al Tribunale adito, l’adempimento in forma specifica del diritto di prelazione concesso, in relazione tanto all’appalto delle pulizie quanto a quello relativo alla manutenzione ordinaria del centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento. Nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla CDF, condannava [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 15.223,85. 2. Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA] denunciando l’errata determinazione, operata dal giudice, in ordine alla posizione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito del giudizio, nonché l’errore di valutazione in cui era incorso il Tribunale di Agrigento e l’errata interpretazione dei documenti di causa. Nel costituirsi, le società [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello incidentale, impugnando la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento nella parte in cui aveva condannato le società resistenti al pagamento, in favore della CDF, della somma di euro 15.223,85, in ragione della violazione del diritto di prelazione relativamente all’appalto per la manutenzione ordinaria degli impianti del [OSCURATO:PERSONA] “Città dei Templi” di Agrigento. 2.1. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della prima sentenza, rigettava l’appello principale proposto dalla CDF e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale avanzato da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di CDF dell’importo di euro 15.223,85. In particolare, riteneva che il Tribunale di Agrigento avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la società CDF aveva richiesto in giudizio esclusivamente il risarcimento in forma specifica e non anche quello per equivalente. 3. Propone ricorso per cassazione CDF, contro la Curatela di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo di un solo motivo. 3.1. Rispondono congiuntamente con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.Lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cpc, la ricorrente censura la sentenza impugnata (che ha parzialmente accolto l’appello incidentale) nel punto (pag. 15, secondo capoverso e pag. 17, primo capoverso) in cui afferma: “corretta, appare, invece la censura concernente il riconoscimento da parte del giudice a quo di una tipologia di danno che CDF non aveva mai chiesto, incorrendo in tal modo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che ancorché non esplicitato in questi termini è desumibile dal contesto della doglianza. Ne segue che, in difetto di apposita domanda di risarcimento del danno per equivalente finalizzata a reintegrare il patrimonio della CDF mediante l’attribuzione di una somma di denaro pari al valore del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, il Tribunale non avrebbe potuto liquidare alcun importo da intendersi quale ristoro subito per effetto dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], che pertanto deve essere annullata”. In estrema sintesi, dunque, il giudice d’appello ha ritenuto che, laddove il danneggiato chieda il risarcimento in forma specifica, è impedito al giudice disporre il risarcimento per equivalente. Secondo la ricorrente, invece, il risarcimento in forma specifica sarebbe una forma di risarcimento del danno alternativa al risarcimento per equivalente e consisterebbe nell'obbligazione del responsabile del danno di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla perdita procurata, consentendo così al danneggiato di attuare l'interesse vantato senza accontentarsi dell'equivalente pecuniario. Avrebbe, dunque, errato la Corte d’appello per avere, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto non sussistere i presupposti per un risarcimento per equivalente in relazione alla mancata contrattualizzazione del servizio di manutenzione, non essendo stata formulata apposita domanda. Quando, invece, quella per equivalente sarebbe implicitamente compresa nella domanda di risarcimento in forma specifica, trattandosi la prima di un minus rispetto alla seconda. La ricorrente menziona, dunque, una serie di precedenti di questa Corte a conforto della propria tesi (Cass. 18/01/2002, n.552; 30/04/2021, n. 11438; 13/05/2021, n. 12957; 22/1/2015 n. 1186). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la causa sollevi questioni di interesse nomofilattico da esaminarsi in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione del P.G. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la relativa trattazione inpubblica udienza.