CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 33053/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35215/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 3102/2019 depositata il 08/05/2019. Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ E nte Nazionale d i Previdenza e d [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la societàCiaccia Costruzioni per accertare la sua responsabilità contrattuale o extracontrattuale con riguardo all'esecuzione dell'appaltoper i lavori di ripristino della facciata del complesso immobiliare sito in Roma,via degli Estensi, n . 91 , di sua proprietà. Secondo l'attrice lo stato di degrado della facciata era da imputare ai lavori eseguiti non a regola d'arte dalla controparte. 2. La società Ciaccia C ostruzioni si costituiva i n giudizio eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione ex articolo 1667c.c. e, nel merito , chiede ndo il rigetto della domanda . 3. Il T ribunale accoglieva l'eccezione di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi erigettava la domanda. 4. L ’ E.N.P.A .M. proponeva appello a vv erso la suddetta sentenza. 5. La società Ciaccia C ostruzioni si costituiva nel giudizio di secondo grado e chiedeva il rigetto del gravame. 6. La Corte d’Appello di Romaaccoglieva l’impugnazione e , in riforma della sentenza di primo grado, condannava l'appellata società CiacciaCostruzioni al pagamento della complessiva somma di euro 615.025,95 oltre rivalutazione monetaria dal 1°novembre 2018 sino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali con la medesima decorrenza s ull'importo annualmente rivalutato e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 La Corte d'appello, richiamata la g iurisprudenza sull'articolo 1669 c.c., richiamato anche l'oggetto del contratto e quanto accertato dal consulente tecnico circa i fenomeni di distacco e rigonfiamento della tinteggiatura del sottostrato di rasante e della parte superficiale del preesistente strato di rivestimento in graniglia,riteneva doversi fare applicazione dell'articolo 1665 c. c . In base al quarto comma dell'articolo citato doveva distinguersi traatto di consegna ed atto di accettazione dell'opera. Nella specie, dal certificato di ultimazione dei lavori redatto il 1 ° dicembre 2023 sottoscritto dal direttore dei lavori e dalla [OSCURATO:PERSONA] risultava solamente la certificazione del completamento dei lavorima non vi era stata formale consegna dell'opera, né alcun espresso gradimento. Tale gradimento non poteva neanche desumersi tacitamente, in quanto dal verbale del 21 giugno 2004 redatto alla presenza dell’appaltatrice e del direttore dei lavori per conto della committente, risultava che le parti concordemente avevano dichiarato che non era possibile procedere al collaudo delle opere dati i notevoli ed evidenti segni di distacco degli intonaci e del rivestimento di graniglia. La stessa società appaltatrice affermava nella missiva del 13 dicembre 2004 chela committente aveva comunicato l'impossibilità di procedere al collaudo delle opere per le ragioni espresse. Il 12 giugno 2007 l'ente committente invitava l'impresa a dare inizio al completamento dei lavori al fine di concludere le operazioni di collaudo e il successivo 17 giugno 2007 l'ente committente comunicava che il collaudatore aveva segnalato l'impossibilità di Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 procedere al rilascio del certificato di collaudo a causa dello Stato di degrado riscontrato nelle facciate. Secondo la Corte d’ A ppello , l'impresa appalt atrice aveva riconosciuto i vizi dell'opera come risultava dal verbale di mancato collaudo del 21 giugno 2004 e dalla missiva del 13 dicembrecon la quale l’impresa si dichiarava disponibile a fornire mezzi , manodopera e materiali per il ripristino della facciata al solo costo degli stessi, rinunciando a qualsivoglia utile d'impresa . L'impresa appaltatrice, dunque,aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi senza che assumesse rilevanza il fatto di non poterne identificare le cause. Infatti , secondo la giurisprudenza di legittimità , ai fini del riconoscimento del vizio non era necessaria una confessione giudiziale o stragiudiziale, essendo sufficiente l’ammissione dell'appaltatore circa la loro esistenza senza ammissione di sua responsabilità. Tale ammissione peraltro implicaval'assunzione di una nuova obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria soggetta al solo termine prescrizionale ordinario decennale che nella specie non era decorso essendo stato proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo nel mese di gennaio 2008 e l'atto di citazione notificato il 14 dicembre 2009 entro il termine di 10 anni decorrente dal riconoscimento avvenuto nell'anno 2004. Peraltro, come riscontrato in sede di accertamento tecnico preventivo,i vizi erano da imputare ai lavori non esegu iti a regola d'arte dalla ditta appaltatrice. Il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei suddetti vizi e difetti era stato quantificato dal consulente sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezzario del genio civile per le opere di Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 recupero ristrutturazione e manutenzione riferiti al mese di ottobre nell'importo pari ad euro615.025,95. 7. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. E.N.P.A.M. ha resistito con controricorso 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/ o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art.1667 comma 1, c.c., l’accettazione esime dalla garanzia per vizi 1665 c.c. co.4 e 5,in relazione all'art. 360, n. 3 , c.p.c. Il ricorrente ritiene violate le norme citate perché, quando il committente riceve l'opera senza riserve, l'opera si considera accettata (art. 1 665 , co.4 , c.c. ) ; e, in caso di accettazione, l'appaltatrice è esonerata dalla garanziaper vizi (art.1667, co mma 1, c.c.). Nella specie il direttore dei Lavori,geom. Gualandri , non si era limitato a ricevere materialmente le opere suddette, ma aveva espressoil pieno gradimento per conto dell'ENPAM. Egli, soggetto preposto (anche per contratto) a verificare in nome e per conto dell'ente il corretto svolgimento edesecuzione dell’appalto, aveva sottoscritto un certificato di ultimazione lavori in cui aveva dichiarato che i lavori in oggetto sono stati com p letamente terminati il giorno1.12.2003". L'accettazione risulterebbe,pertanto, da tale dichiarazione del Direttore dei Lavori ove costui dava atto che, in "seguito ai riscontri Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 eseguiti in contraddittorio dell'impresa", i lavori erano ultimati e sottoscriveva il documentosenza alcuna riserva di verifica o rilievo di vizi. La normativa codicistica, a differenza del capitolato generale perle opere pubbliche, in tema di appalto privato non contempla a carico dell'appaltatore il collaudo ma solo la verifica dell'opera e l'accettazione della stessa, la quale ultima è condizione per il pagamento del corrispettivo e come preclusione del diritto di contestare l'esistenza di vizi e difformitàdell'opus. Un'opera sarebbe da intendersi accettata (con conseguente venir meno della garanzia per vizi e diritto al pagamento del compenso) in presenza di due semplici elementi: "consegna al committente, ossia la sua materiale "traditio", e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso, anche senon si è proceduto alla verifica . N on occorrerebbe, poi, un'accettazione espressa, valendo anche quella tacitacome nel caso in cui il committente o il suo rappresentante autorizzato compiano uno o più atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l’opera e che sarebbero incompatibili con quella di non accettarla incondizionatamente, come nel caso di cuiall'art. 1665 c.c:. Infine, nella specie il gradimento de l l'Enpam sarebbe desumibile anche per facta concludentiaavendo dato l'assenso alla liquidazione della fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. relativamente al "3° ed ultimoSAL". 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/ o falsa applicazione di norma di diritto e inparticolare dell'art.1666, Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 comma 2,c.c. (pagamento fa presumere accettazione) e art.2727 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La committente aveva dato assenso alla liquidazione dell'ultima fattura e il pagamento alla stregua dell'articolo 1666, comma 2, c.c.farebbe presumere l'accettazione e tale presunzione sarebbestata disattesa dalla Corte senza alcuna motivazione. 2.1 I primi due motivi sonoinfondati. La Corte d’Appello ha evidenziato che dal verbale del 21 giugno 2004 redatto alla presenza dell’appaltatrice e del direttore dei lavori per conto della committente risultava che le parti concordemente avessero dichiarato che non era possibile procedere al collaudo delle opere dati i notevoli ed evidenti segni di distacco degli intonaci e del rivestimento di graniglia. Inoltre, con missiva del successivo 13 dicembre l’impresa si dichiarava disponibile a fornire mezzi, manodopera e materiali per il ripristino della facciata al solo costo degli stessi, rinunciando a qualsivoglia utile d'impresa Dunque, l ’opera non è stata accettata e , anzi , si sono evidenziati vizi e difetti che non rendevano possibile il collaudo e che sono stati anche riconosciuti dall’appaltatrice. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e,in particolare, dell ’ art. 1 667 c.c. prescrizione e decadenza incombinato disposto con l'art.1667, comma 2,c.c. (riconoscimento) in relazione all'art. 360, n. 3 , c . p . c . La denunzia degli asseriti vizi non è avvenutaentro i sessanta giorni dalla loro scoperta né, soprattutto, la correlativa azione è stata avviata entro due anni dalla data di consegna dell'opera, atteso che, in assenza di atti interruttividella prescrizione, il ricorso Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 per ATP (che è comunque azione meramente conservativa) era stato notificato quasi 5 anni dopo la consegna dell'opera. La ricorrente non hamai riconosciuto alcunchéatteso che nella missiva del 13.12.2004 aveva dichiarato solo la propria disponibilità alripristino non per una propria responsabilità ma solo dato il rapporto trentennale ed invista di futuri nuovi appalti. Con la citata missiva, la società scriveva testualmente " non è possibile definire quali siano le effettive cause e le conseguenti responsabilità", mai ammettendo espressamente alcunché a propriocarico. Inoltre, con lettera del 28.05.2003 firmata per ricevuta in data 3.06.2003 dal Direttore dei Lavori g eom. Gualandri, per conto dell'ENPAM, la Ciaccia ribadiva che le opere erano state eseguite dalla suddettaa regola d'arte, negando che i rigonfiamenti fossero imputabili a propria imperizia, in quanto ascrivibili ad infiltrazioni provenienti dai piani di copertura ed alla mancata previsione nel contratto e nel relativo computometrico della rimozione del vecchio rivestimento in graniglia. Non dovrebbero , dunque, essere ascritte alla ditta delle precise scelte operatedella committenza che prediligeva contenere costi ed attività: la Ciaccia non ha demolito tutta la preesistente graniglia perchénon era mai stato previsto in contratto, né aveva operato indagini tecniche di compatibilità delle superfici in quanto si atteneva fedelmente ai prodotti e lavorazioni s tandard tradizionali prefissate dall'Enpam. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 La Corte d’Appello ha fattocorretta applicazione del seguente principio di diritto: In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, cod. civ., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza (Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013, Rv. 624876 -01). Tuttavia, la Corte d’Appello ha compiuto un errore allorquando ha ritenuto sufficiente il riconoscimento del vizio per mutare l’obbligazione dell’appaltatore in obbligazione di garanzia che si prescrive in dieci anni.La Corte d’appello, infatti, ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che non fossero state identificate le cause dei vizi e,soprattutto, ha erroneamente ritenuto sufficiente l’ammissione dell'appaltatore circa la loro esistenza senza ammissione di sua responsabilità. Questa Corte, sul punto, ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022, Rv. 664999 -02). In tale occasione, infatti, si è precisato che occorre tenere distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell’assunzione dell’impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario. La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il riconoscimento dei vizi e irrilevante la mancata assunzione di responsabilità in ordine alla loro ca u sa con il conseguente impegno a rimuoverli. Deve dunque ribadirsi che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l’onere di effettuare la denuncia- non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005 -Rv. 582730 - 01). Si impone, pertanto l’accoglimento del motivo in esame e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché in applicazione del principio sopra indicato la Corte d’Appello rivaluti la sussistenza o meno di un obbligo di garanzia e la conseguente Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 tempestività o meno della domanda ex art. 1667, terzo comma, c.c.. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/ o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare,dell'art. 1225 c.c. (danno prevedibile) in relazioneall'art. 360, n. 3 , c . p . c . L’appalto era stato aggiudicato per la somma di euro 149.254,34. Il c tu ha quantifica to il costo di riparazione in euro 615.025,95, importo al quale la Corte d 'Appello ha condanna to (oltre rivalutazione dal 2008 ed interessi legali) la odierna ricorrente, cosìeccedendo nettamente l'importo pattuito dei lavori. Dunque, laddove (come nel caso in esame) il creditore non provi che l'inadempimento sia derivato da dolo del debitore inadempiente, la condanna alrisarcimento a carico di quest'ultimo non può eccedere il quantum del danno prevedibile, secondo un criterio di normalità.Il danno avrebbe do vu to comprendere la sola diminuzione patrimoniale consistente nel valore della prestazione eseguita non correttamente. In altri termini, il danno liquidato non poteva superare l'importo oggettodell'appalto, visto che la stessa controparte non ha dimostrato non solo alcun dolo dell'appaltatrice ma nemmeno alcun proprio danno emergente o lucro cessante. Invero, lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che il 25.01.19 accedeva per le operazioni peritali nel complesso immobiliare, attestava (pag.S e 6 Ctu dep. 1129.04.2019) che lacontroparte non aveva svolto alcun intervento sui beni, che risultava nelle more aver anche alienato. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del terzo. Ric. 2019n. 35215sez. S2 - ud. 27 / 11 /202 4 5. La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta