CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1989
Cassazione n. 41262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/09/1989 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo proposto, con il quale si deduce, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della contestata rapina nel delitto di tentato furto con strappo, è in parte non consentito e, per altra parte, manifestamente infondato. La censura/avente ad oggetto il deficit motivazionale, non è deducibile dovendosi richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Quanto alla dedotta violazione di legge, la censura è manifestamente infondata avendo la Corte di appello configurato la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen., poiché dalla attendibile ricostruzione della persona offesa emergeva che l'imputato aveva esercitato violenza non solo sulla borsetta della quale intendeva appropriarsi ma anche sulla vittima che teneva a tracolla tale oggetto e che veniva spinta a terra (pag. 4 della sentenza impugnata). Il collegio di merito ha dunque fatto buongoverno dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia di discrimen tra le fattispecie di rapina e di furto con strappo, secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2029, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha evidenziato l'assenza di elementi positivi valutabili (l'ammissione dell'addebito era circostanza irrilevante alla luce dell'arresto avvenuto in flagranza di reato) e, di contro, la presenza di gravi e specifici precedenti penali. Va ricordato l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui il diniego di circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis