CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 13197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20313-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 26, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 21/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20313/2021 Numero sezionale 3776/2022 Numero di raccolta generale 13197/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 21 maggio 2021. Il Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione”. Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 spiegata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto 21 del gennaio 2019 reso dal giudice del lavoro, con il quale era stata respinta la liquidazione del compenso quale difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, stante la mancata comunicazione da parte del legale stesso del provvedimento di ammissione emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, da intendersi come rinuncia all’ammissione. Il giudice dell’opposizione ha ritenuto che il “precedente decidente non fosse a conoscenza dell’ammissione al gratuito patrocinio” e che perciò non aveva neppure potuto provvedere alla condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato ad effettuare il versamento delle spese processuali in favore dello Stato, ipotesi nella quale il dispositivo della decisione può essere meramente corretto. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto il provvedimento oggetto di opposizione aveva motivato in diritto il rigetto della istanza di liquidazione. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 126, comma 2, 136 e 170 d.P.R. n. 115/2002, essendo illegittima la declaratoria di inefficacia del provvedimento di ammissione del patrocinio. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1 n.5 c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20313/2021 Numero sezionale 3776/2022 Numero di raccolta generale 13197/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 I due motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 115 del 2002, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Il relativo, provvedimento, inoltre, come prevede il successivo art. 126, viene comunicato al magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende il processo. Infine, l'ammissione abilita alla scelta di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 80), con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, nella metà dell'ordinario, dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82) e che nessun altro compenso può essere percepito dal difensore dal proprio assistito (art. 85). La fattispecie del patrocinio a spese dello Stato si completa, perciò, con la scelta di un avvocato iscritto, a sua domanda, nell'elenco degli avvocati che abbiano, a giudizio del Consiglio dell'ordine di appartenenza, i requisiti per svolgere la relativa attività e non occorre che vi sia alcuna specifica rappresentazione negli atti del giudizio (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 1009 del 2014), bastando, come detto, che il giudice abbia ricevuto dal C.O.A. la trasmissione di copia dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (art. 126, comma 2, d.P.R. n. 115/2002). Aveva dunque errato il giudice investito della istanza di liquidazione dei compensi a ritenere che la mancata comunicazione del provvedimento di ammissione da parte del difensore della parte ammessa potesse configurare una rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, essendo il difensore in ogni caso privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20313/2021 Numero sezionale 3776/2022 Numero di raccolta generale 13197/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 8561 del 2021). Né avverso il decreto che abbia rigettato l’istanza di liquidazione del compenso di soggetto ammesso al patrocinio, per l’avvenuta rinuncia al beneficio, è esperibile il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. (il quale suppone pur sempre l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista), non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, quanto, appunto, di censurare il contenuto concettuale e sostanziale del decisum. Va dunque accolto il ricorso proposto e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della causa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E