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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 02354/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17913/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Firenze n. 801/2019 depositata il 02/04/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 15 gennaio 2025.

Scioglimento comunione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 2237/2018 del Tribunale di Firenze che - nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] di scioglimento della comunione legale tra i coniugi Ciambello tt i - Benucci a far data dal 21/09/2009 (data dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c.) e di divisione dei beni della comunione –ha ritenuto applicabile l’art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall’art. 2 della legge n. 55 del 2015, trattandosi di modifica che, a tenore dell’art. 3 della stessa legge, si applica ai procedimenti di separazione in corso.

2. La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio dell’appellata, con sentenza n. 801/2019, ha respinto il gravame in ragione dell’applicabilità del nuovo secondo comma dell’art. 191 c.c., dato che il procedimento di separazione dei coniugi era in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015, essendo passata in giudicato, nello stesso procedimento, la sola questione relativa allo statusdei coniugi, non anche il profilo relativo al regime patrimoniale di questi ultimi.

Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo di appello e, solo per completezza, ha osservato che la domanda alternativa e subordinata di decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status dei coniugi e non dalla data dell’udienza presidenziale non è domanda nuova, come eccepito dall’appellante, ma costituisce una mera modifica dell’iniziale domanda, secondo l’accezione ampia d i emendatio libelliaccolta dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.4 Il 02/01/2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia a l ricorso per cassazione, con adesione della controricorrente, sottoscritto dalle parti sostanziali e dai rispettivi difensori.

E questo comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

5. In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).

6. L’estinzione del giudizio esclude l’app licazione dell’art. 13 comma1- quater del d.

P.R. n. 115 del 2002, relativo all ’ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 202 5 , nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17913/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Firenze n. 801/2019 depositata il 02/04/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 15 gennaio 2025. Scioglimento comunione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 2237/2018 del Tribunale di Firenze che - nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] di scioglimento della comunione legale tra i coniugi Ciambello tt i - Benucci a far data dal 21/09/2009 (data dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c.) e di divisione dei beni della comunione –ha ritenuto applicabile l’art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall’art. 2 della legge n. 55 del 2015, trattandosi di modifica che, a tenore dell’art. 3 della stessa legge, si applica ai procedimenti di separazione in corso. 2. La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio dell’appellata, con sentenza n. 801/2019, ha respinto il gravame in ragione dell’applicabilità del nuovo secondo comma dell’art. 191 c.c., dato che il procedimento di separazione dei coniugi era in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015, essendo passata in giudicato, nello stesso procedimento, la sola questione relativa allo statusdei coniugi, non anche il profilo relativo al regime patrimoniale di questi ultimi. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo di appello e, solo per completezza, ha osservato che la domanda alternativa e subordinata di decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status dei coniugi e non dalla data dell’udienza presidenziale non è domanda nuova, come eccepito dall’appellante, ma costituisce una mera modifica dell’iniziale domanda, secondo l’accezione ampia d i emendatio libelliaccolta dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.4 Il 02/01/2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia a l ricorso per cassazione, con adesione della controricorrente, sottoscritto dalle parti sostanziali e dai rispettivi difensori. E questo comporta l’estinzione del giudizio di cassazione. 5. In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.). 6. L’estinzione del giudizio esclude l’app licazione dell’art. 13 comma1- quater del d. P.R. n. 115 del 2002, relativo all ’ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 202 5 , nella camera di co
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