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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 12467/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che, qualificata l'impugnazione come appello, ha chiesto trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che, qualificato il reato di ricettazione ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen., lo ha dichiarato estinto per prescrizione) deducendo violazione di legge.

Il ricorso, che va qualificato come ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., contro sentenza emessa in dibattimento (cfr. Sez.

U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, P.M. c.

Lafleur, Rv. 282473 - 01) è fondato: invero, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673); per tale ragione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni), e, nel caso di specie, non risultava decorso alla data della sentenza di appello.

Ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte C [OSCURATO:PERSONA], Sergio aola DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che, qualificata l'impugnazione come appello, ha chiesto trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che, qualificato il reato di ricettazione ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen., lo ha dichiarato estinto per prescrizione) deducendo violazione di legge. Il ricorso, che va qualificato come ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., contro sentenza emessa in dibattimento (cfr. Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, P.M. c. Lafleur, Rv. 282473 - 01) è fondato: invero, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673); per tale ragione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni), e, nel caso di specie, non risultava decorso alla data della sentenza di appello. Ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte C [OSCURATO:PERSONA], Sergio aola DE
Sentenza Cassazione n. 12467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris