CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, relativamente al primo motivo, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), attesa la diversa modalità di commissione dei reati (estemporanei in un caso, organizzati nell'altro) ed il diverso contesto spaziale (in Italia i primi, in Romania il secondo) evidenziati dal giudice dell'esecuzione, che in modo non illogico sono stati ritenuti indici evidenti dalla inesistenza di una volizione unitaria, mentre quanto al secondo motivo che pretende di unificare con gli altri anche il reato di lesioni del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché non prende posizione sulla estrema estemporaneità del reato, nato dall'occasionale rifiuto di un accendino, che il giudice dell'esecuzione ritiene incompatibile con l'esistenza di un unico disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmelrìdg. 1) IN (l'AMAI i ;.1.\ Così deciso il 13 lugli