CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28814/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma, quale Giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di annullamento, revoca o inefficacianonché di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 4novembre 2025 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma.2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo conun unico articolato motivo, la violazione degli artt. 656 e 656 cod. proc. pen.,nonché il vizio di motivazione.Deduce la difesa che il Giudice dell’esecuzione, nel motivare il rigettodell’istanza, pur richiamando il contenuto della memoria del 5 dicembre 2025non ne ha tenuto conto, basando la propria decisione sulle doglianze espressenell’istanza originaria.In particolare, il ricorrente rileva che pur risultando effettivamente chel’indulto per complessivi tre anni era stato concesso, in ogni caso, la Corte diappello non ha considerato che con la detta memoria si rappresentava che ilricorrente nell’anno 1999 aveva espiato 20 giorni presso il carcere di Verbania ealtri 20 giorni presso il carcere di Secondigliano; periodi che non sono risultatiindicati nel certificato del casellario, motivo per cui il difensore chiedeva il rilasciodel certificato storico di detenzione, che però non veniva rilasciato alla data diredazione della memoria e che, comunque, il Procuratore generale avrebbedovuto considerarli in aggiunta al periodo di 4 mesi e 29 giorni di reclusionerisultanti dal certificato come espiati e che avrebbero comportato la detrazione di45 giorni di liberazione anticipata; rileva altresì che nell’ordine di esecuzionerisulta un ulteriore periodo di presofferto per un totale di mesi sei e giorni uno dicustodia cautelare in carcere e arresti domiciliari, per il quale anche il ricorrenteavrebbe potuto ottenere la detrazione di 45 giorni; dunque si sarebbe dovutodetrarre un ulteriore periodo di 90 giorni, con pena da espiare.In conclusione, ad avviso del ricorrente il Procuratore generale avrebbedovuto detrarre dalla pena da portare in esecuzione, 90 giorni di liberazioneanticipata, residuando in tal modo una pena di anni 3 e mesi 10 e giorni 29 direclusione, dunque inferiore a quattro anni, dovendo, poi, trasmettere gli atti alMagistrato di sorveglianza affinché provvedesse all’eventuale applicazione dellaliberazione anticipata e non invece disporre la carcerazione del condannato.Il ricorrente deduce, poi, che una volta ottenuto il certificato di detenzionestorico, ha riscontrato come da esso risultassero effettivamente 43 giorni diperiodo di presofferto presso il carcere di Secondigliano che, comunque,avrebbero giustificato la detrazione di 45 giorni di liberazione anticipata.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità per avere introdotto richieste non dedotte conl’istanza originaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va in primo luogo evidenziato che la Corte di appello di Roma haespressamente menzionato la memoria depositata in data 5 dicembre 2025 il cuicontenuto, contenente integrazioni dell’originaria richiesta formulata dalricorrente, è stato valutato e ritenuto inidoneo a supportare una pronuncia diaccoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ordine dicarcerazione emesso il 4 novembre 2025 dalla Procura generale presso la Cortedi appello di Roma.Il ricorrente, una volta acclarato che il periodo di 3 anni di indulto era giàstato considerato nella determinazione della misura della pena da portare inesecuzione, ha dedotto che dalla pena indicata nell’ordine di carcerazione pari a4 mesi e giorni 29, il Procuratore generale presso la Corte di appello avrebbedovuto considerare rispetto alla detenzione presofferta pari a un periodo di 4mesi e 29 giorni, altri 40 giorni (recte: 43) di pena già scontata, risultanti dalcertificato storico e, per il semestre così delineatosi, 45 giorni di liberazioneanticipata; avrebbe poi, dovuto considerare altri 45 giorni di liberazioneanticipata in relazione al periodo di detenzione presofferto di sei mesi e ungiorno.Sulla base di tale calcolo configurandosi, ad avviso della difesa, una pena daeseguire inferiore a 4 anni e, specificamente, pari a 3 anni mesi 10 e giorni 29, ilGiudice dell’esecuzione avrebbe dovuto sospendere l’ordine di esecuzione etrasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza per l’eventuale applicazionedella liberazione anticipata e non piuttosto disporre la carcerazione delcondannato, ai sensi dell’art. 656, comma 4-bis e 10-bis, cod. proc. pen.3. Ciò precisato, il Giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza difensiva,avendo riscontrato il superamento della misura della pena idonea a determinarela sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 4-bis, ord. pen., nonrisultando periodi di liberazione anticipata da applicare.La Corte di appello, ha correttamente applicato il principio secondo cui intema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, la penaespianda deve essere determinata senza tenere conto delle detrazioni previstedall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur se le stesse, ai sensi dell'art. 656,comma 10-bis, cod. proc. pen., devono essere indicate nell'ordine di esecuzione,trattandosi di beneficio che la magistratura di sorveglianza può riconoscere soloa seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione(Sez. 1, n. 44020 del 07/11/2024, Ferrara, Rv. 287332 - 01)In particolare, in tale arresto questa Corte ha precisato cheil comma 10-bisdell'art. 656 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024,n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, come chiarito nella relazioneillustrativa allegata al d.d.l. A.S. 1183 (XIX legislatura), di conversione in leggedel d.l. n. 92 del 2024, si inserisce in un più ampio disegno di riforma delladisciplina in materia di liberazione anticipata, cui attende l'intero art. 5 d.l. n. 92,cit.si è evidenziato che «[l]o scopo dell'intervento legislativo è quello di garantireun'applicazione più efficace dell'istituto, sia dando maggiore certezza alcondannato circa la maturazione, nel corso dell'esecuzione della pena, delbeneficio e circa la sua entità, sia semplificando il procedimento diriconoscimento del beneficio stesso e ottimizzando i tempi di intervento dellamagistratura di sorveglianza. L'intervento in discorso prevede così anzitutto,tramite la menzionata interpolazione nell'art. 656 cod. proc. pen. del comma 10-bis, cit., che nell'ordine di esecuzione siano conteggiate dal pubblico ministerotutte le detrazioni previste dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) e che potranno essere concesse una volta iniziata l'esecuzione della pena,in modo tale che al destinatario siano immediatamente note sia l'entità originariadella pena, sia l'entità inferiore della pena che sarà concretamente espiata incaso di ottenimento delle detrazioni stesse. Si prevede, altresì, che nello stessoordine di esecuzione sia contenuto l'avviso al condannato che, per godere delledetrazioni in discorso, egli dovrà partecipare all'opera di rieducazione a normadell'art. 54 della legge penitenziaria.3. L'assetto, conseguente alla riforma, miradunque ad un ordine di esecuzione capace di inquadrare sin dall'inizio l'esattaportata delle possibili detrazioni penali, agevolando il relativo computo, e altempo stesso finalizzato a “promuovere l'adesione al programma rieducativo daparte del detenuto, il quale ha modo di vedere già conteggiate tutte le detrazioni,ma, al contempo, è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovràpartecipare all'opera di rieducazione (A.S. 1183 cit., pag. 6)”».Si è evidenziato che «[l]'esclusione di ogni anticipato automatismonell'operatività della riduzione premiale - accompagnata, nel disegno riformatore,dalla selezione di meccanismi atti ad attenuare il sovraffollamento carcerario,imperniati sulla valutazione concreta da parte della magistratura di sorveglianzacirca la meritevolezza della condotta del condannato - è stata ribadita nel corsodella discussione in seno alla Commissione Giustizia del Senato (v., inparticolare, il resoconto della seduta del 17 luglio 2024, n. 173) e si è tradottanell'approvazione dell'emendamento 5.100 del Relatore, recepito nel testodefinitivo della legge di conversione. L'emendamento, incidendo sul comma 2dell'art. 5 d.l. n. 92 del 2024, ha riformulato l'art. 54, secondo comma, Ord.pen., facendo onere alla cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza competente dicomunicare al pubblico ministero dell'esecuzione “la concessione, la mancataconcessione o la revoca del beneficio” della liberazione anticipata, e non soltantoil diniego o la revoca di esso, come previsto nella formulazione iniziale delmedesimo art. 5, comma 2, la quale poteva indurre a ritenere che il beneficiodovesse essere, in difetto di contraria comunicazione, presunto eanticipatamente riconosciuto.»Nella sentenza Sez. 1, n. 44020 del 07/11/2024 si è, dunque, sottolineatoche «[l’]esegesi testuale e teleologica del nuovo art. 656, comma 10-bis, cod.proc. pen. induce, conclusivamente, a considerarne l'ambito precettivo comeinteso ad incentivare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione,mediante l'immediata evidenziazione e l'esatta quantificazione dell'entità di penache questi potrà evitare di scontare laddove assicuri, in corso di esecuzione, unatale partecipazione. Una siffatta prospettazione dovrà essere, se del caso,tradotta in effettivo abbuono premiale attraverso provvedimenti espressi diconcessione ad opera del competente magistrato di sorveglianza»; e, venendo alprincipio che qui più strettamente rileva, si è altresì affermato che «[d]ettaprospettazione non equivale, viceversa, al riconoscimento anticipato delbeneficio, utile all'eventuale quantificazione della pena sotto la soglia checomporti la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma5, cod. proc. pen. A tale ultimo fine possono essere presi in considerazione i soliperiodi di presofferto indicati nel comma 4-bis dell'art. 656, cit., rispetto ai quali,peraltro, la sospensione in questione resta pur sempre subordinata alledeterminazioni assunte dalla magistratura di sorveglianza (che il pubblicoministero dell'esecuzione dovrà tuttavia, se necessario, sollecitare e comunquedetenzione: Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271157-01)».In conclusione, le doglianze difensive non possono trovare accoglimentousufruibili dal ricorrente ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 10-bisdell’art. 656 cod. proc. pen., attengono ai rapporti tra il Pubblico ministero e ilMagistrato di sorveglianza.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]