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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48773/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AMBRISI nella misura di un anno, quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di una "Colt" modello 38 special (accertati in Cardito, NA, il 31 marzo 2015); VISTO il ricorso, con il con il quale si deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'erroneo radicamento della competenza territoriale presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi competente, ad avviso della difesa, il Tribunale di Modena, nel cui circondario avrebbe avuto inizio la condotta delittuosa, come evidenziato dal primo giudice; OSSERVATO che i giudici territoriali hanno fatto precisa applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, per cui, in caso di reato permanente (essendo tali la detenzione e il porto abusivi di arma), quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950); CONSIDERATO che da nessun brano motivazionale delle due sentenze di merito emerge, come asserito dal difensore del ricorrente, che, nella specie, il luogo di inizio della permanenza avrebbe dovuto essere individuato in Modena; che la doglianza mossa in ricorso sul punto è aspecifica, perché non si confronta con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello per ritenere ancora ignoto il luogo di inizio della permanenza; che l'indicazione di Modena come presunto luogo di inizio della permanenza, in realtà, costituisce frutto di un'arbitraria deduzione in fatto del solo ricorrente, esclusivamente correlata al luogo in cui il legale detentore dell'arma, peraltro deceduto nel 1996, ne denunciò il possesso il lontano 14 febbraio 1984; RITENUTO che, per le esposte considerazioni, il ricorso vada dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AMBRISI nella misura di un anno, quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di una "Colt" modello 38 special (accertati in Cardito, NA, il 31 marzo 2015); VISTO il ricorso, con il con il quale si deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'erroneo radicamento della competenza territoriale presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi competente, ad avviso della difesa, il Tribunale di Modena, nel cui circondario avrebbe avuto inizio la condotta delittuosa, come evidenziato dal primo giudice; OSSERVATO che i giudici territoriali hanno fatto precisa applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, per cui, in caso di reato permanente (essendo tali la detenzione e il porto abusivi di arma), quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950); CONSIDERATO che da nessun brano motivazionale delle due sentenze di merito emerge, come asserito dal difensore del ricorrente, che, nella specie, il luogo di inizio della permanenza avrebbe dovuto essere individuato in Modena; che la doglianza mossa in ricorso sul punto è aspecifica, perché non si confronta con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello per ritenere ancora ignoto il luogo di inizio della permanenza; che l'indicazione di Modena come presunto luogo di inizio della permanenza, in realtà, costituisce frutto di un'arbitraria deduzione in fatto del solo ricorrente, esclusivamente correlata al luogo in cui il legale detentore dell'arma, peraltro deceduto nel 1996, ne denunciò il possesso il lontano 14 febbraio 1984; RITENUTO che, per le esposte considerazioni, il ricorso vada dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 I
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