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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 39952/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1602 sez. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 29121/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, contenente le conclusioni della difesa, trasmessa in data 20 novembre 2025 a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39952/2025 Roma, lì, 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la infondatezza manifesta del motivo unico prospettato in tema di negato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di ricettazione attenuata riconosciuto in sentenza.

1.1. Il ricorrente ha ribaltato sul tavolo della legittimità uno dei motivi di gravame spesi nel merito e respinto, con succinta ma congruente motivazione, dalla Corte territoriale.

Ed invero l’offesa non è stata stimata come particolarmente tenue, nei sensi di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della evidente finalità speculativa della condotta, atteso che la bicicletta provento di delitto è stata rintracciata, proprio perché il detentore l’aveva offerta in vendita sulla piattaforma SUBITO.it., non limitandosi quindi a goderne personalmente (il furtum conceptum conosciuto in epoca classica) per il soddisfacimento delle sue necessità.

1.2. Il giudice della revisione nel merito ha, quindi, operato attingendo ai parametri normativi indicati al primo comma dell’art. 133 cod. pen., attraverso l’esame delle “modalità della condotta e … l’esiguità del danno o del pericolo”.

Dall'analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuità dell’offesa, è ineludibile attingere al “serbatoio” di criteri indicati al solo primo comma dell’art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto.

Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01).

Non può pertanto ritenersi che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria.

Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta emessa in violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell’offesa; che, anzi, è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

3. La natura non particolarmente complessa delle questioni poste con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 novembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1602 sez. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 29121/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, contenente le conclusioni della difesa, trasmessa in data 20 novembre 2025 a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39952/2025 Roma, lì, 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la infondatezza manifesta del motivo unico prospettato in tema di negato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di ricettazione attenuata riconosciuto in sentenza. 1.1. Il ricorrente ha ribaltato sul tavolo della legittimità uno dei motivi di gravame spesi nel merito e respinto, con succinta ma congruente motivazione, dalla Corte territoriale. Ed invero l’offesa non è stata stimata come particolarmente tenue, nei sensi di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della evidente finalità speculativa della condotta, atteso che la bicicletta provento di delitto è stata rintracciata, proprio perché il detentore l’aveva offerta in vendita sulla piattaforma SUBITO.it., non limitandosi quindi a goderne personalmente (il furtum conceptum conosciuto in epoca classica) per il soddisfacimento delle sue necessità. 1.2. Il giudice della revisione nel merito ha, quindi, operato attingendo ai parametri normativi indicati al primo comma dell’art. 133 cod. pen., attraverso l’esame delle “modalità della condotta e … l’esiguità del danno o del pericolo”. Dall'analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuità dell’offesa, è ineludibile attingere al “serbatoio” di criteri indicati al solo primo comma dell’art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01). Non può pertanto ritenersi che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria. Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta emessa in violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell’offesa; che, anzi, è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3. La natura non particolarmente complessa delle questioni poste con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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