CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in Sede di legittimità, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla rnancata applicazione delle generiche e alla misura della pena malgrado sul primo tema la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame d&ie deduzioni difensive sul punto mentre sul secondo l'assenza di esplicite argomentazioni rese in appello appare giustificata dalla assenza di specifici e puntuali rilievi dedotti sulla misura della Peon con il gravame di merito; i :levato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. orno. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual! e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.