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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05428/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., per aver cagionato lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA] ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d.

«cod. strada»), senza l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa accessoria.

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo.

Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, ha chiesto per iscritto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato.

2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d.

«patteggiannento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez.

U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01).

La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.3.

Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione nei seguenti termini.

3.1. Deve ribadirsi il principio per cui la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 c:od. strada (Sez. 4, n. 50325 del 10/10/2018, K, Rv. 274050; Sez., n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, Rv. 273730).

3.2. Deve da quanto innanzi argomentarsi, in quanl:o di rilievo nella fattispecie, l'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 cod. strada (nella specie quella di cui alla lettera b) ma comunque l'applicabilità della sanzione amministrativa ex art. 222 cod. strada, come emergente dalla dichiarazione d'incostituzionalità a opera di Corte cost. n. 88 del 2019, cioè in alternativa la revoca della patente di guida o la sospensione, trattandosi nella specie di lesioni stradali aggravate ma ai sensi del quarto comma dell'art. 590-bis cod. pen. e non dei commi terzo o quarto del medesimo articolo.

4. Ne consegue, nei limiti del devoluto dal ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Trani che, nell'applicare il principio di diritto sancito al precedente paragrafo 3.2., dovrà peraltro c:onsiderare quanto già sancito da Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490, e in questa sede ribadito.

In conseguenza di quanto stabilito dalla citata Corte cost. n. 88 del 2019 circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida rei casi di omicidio stradale o, come nella specie, di lesioni stradali, per i quali, come detto, non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione anche quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., per aver cagionato lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA] ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), senza l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa accessoria. 2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, ha chiesto per iscritto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato. 2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiannento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.3. Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione nei seguenti termini. 3.1. Deve ribadirsi il principio per cui la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 c:od. strada (Sez. 4, n. 50325 del 10/10/2018, K, Rv. 274050; Sez., n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, Rv. 273730). 3.2. Deve da quanto innanzi argomentarsi, in quanl:o di rilievo nella fattispecie, l'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 cod. strada (nella specie quella di cui alla lettera b) ma comunque l'applicabilità della sanzione amministrativa ex art. 222 cod. strada, come emergente dalla dichiarazione d'incostituzionalità a opera di Corte cost. n. 88 del 2019, cioè in alternativa la revoca della patente di guida o la sospensione, trattandosi nella specie di lesioni stradali aggravate ma ai sensi del quarto comma dell'art. 590-bis cod. pen. e non dei commi terzo o quarto del medesimo articolo. 4. Ne consegue, nei limiti del devoluto dal ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Trani che, nell'applicare il principio di diritto sancito al precedente paragrafo 3.2., dovrà peraltro c:onsiderare quanto già sancito da Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490, e in questa sede ribadito. In conseguenza di quanto stabilito dalla citata Corte cost. n. 88 del 2019 circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida rei casi di omicidio stradale o, come nella specie, di lesioni stradali, per i quali, come detto, non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione anche quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al