Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 26974/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*DATI * –* * Consigliere * –conversioneverbale di* * Consigliere contestazionecartella esattoriale* * Consigliere* CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32197/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in MILANO Via * *6 presso lo studio dell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023 controricorrentenonché controAGENZIA* * intimataavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di * * n. 964/2021 depositatail 18/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal ConsigliereIl comune di * propose opposizione avverso la cartellaesattoriale notificatagli dall Agenzia delle entrate * il 10 102019 sulla base dell atto di contestazione del * per la privacy n.25342 del 14 9 2015 col quale era stata accertata la violazione dell art.22 ottavo comma del codice della privacy d.lgs. n. 196 del 2003 peril trattamento illecito di dati sensibili della cittadinanza in occasione dellapubblicazione da parte del comune sul proprio sito istituzionale del cd.* di emergenza.In questo erano stati indicati tra l altro i dati sulla salute deicittadini in relazione all individuazione delle abitazioni civili di anziani odiversamente abili con indicazione dell indirizzo completo e in alcunicasi del numero telefonico della data di nascita e della condizione didisabilità.Nel proporre l opposizione il comune eccepì la violazione deltermine procedimentale di cui all art. 14 secondo comma della l. n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023689 del 1981 l infondatezza e la sproporzione della sanzione l omessaData pubblicazione 21/09/2023notifica dell ordinanza ingiunzione.L adito tribunale di * * con sentenza in data 18 6 2021ha dichiarato inammissibile l opposizione perché tutti i motivisanzionatoria dell * * in relazione all accertamento dellafattispecie di illecito amministrativo in tema di trattamento dei datipersonali avevano a oggetto profili di merito tardivamente proposti insede di opposizione alla cartella esattoriale a fronte della preclusionediscendente invece dall art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018.* norma ha introdotto un meccanismo procedimentale taleda far sì che l atto di contestazione stesso assuma in mancanza delpagamento della sanzione in forma ridottissima il valore dell ordinanzaingiunzione salva la possibilità del sanzionato di presentare “nuovememorie difensive” impeditive della conversione dell atto.* specie tali memorie che avrebbero dovuto essere trasmesseentro il 17 2 2019 non erano state presentate sicché per l appuntol atto di contestazione originario si era convertito in ordinanzaingiunzione il 18 12 2018.Il tribunale ha concluso affermando che “i motivi di opposizioneche dovevano essere proposti con il ricorso di cui all art. 10 co. 3 d.lga.150/2011 nel termine di 30 giorni decorrenti dal 18 dicembre 2018ovvero che potevano formare oggetto delle “nuove memorie difensive”entro il 17 febbraio 2019 erano da considerare tardivi e come taliinammissibili”.Avverso la sentenza non notificata il comune ha proposto ricorsoper cassazione sulla scorta di un unico mezzo illustrato da memoria.L avvocatura dello Stato in rappresentanza del * hareplicato con controricorso.L Agenzia delle entrate * è rimasta intimata.Ragioni della decisione* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023I.

In unico motivo il ricorrente assume “violazione e falsaData pubblicazione 21/09/2023applicazione ai sensi dell art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 14 e18 della legge 689/1981 dell art. 10 del D. * 150/2011 e dell art. 18del d.lgs. 101/2018 eccezione di legittimità costituzionale dell art. 18commi 2 e 4 del d.lgs. 101/2018 in relazione agli art. 3 24 76 e 113della Costituzione e disapplicazione del medesimo per contrasto conl art. 78 del * 2016/679 UE con conseguente declaratoriadi tempestività dell opposizione”.* la sentenza perché l opposizione recuperatoria sebbenenotificata entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento èstata giudicata tardiva nonostante il comune abbia reagito “al primo attocon il quale era venuto a conoscenza del formarsi per silentium in suodanno dell ordinanza ingiunzione mai notificata”.Ad avviso del comune la differente soluzione sostenuta daltribunale di * * non potrebbe dirsi legittimata dall art. 18 deld.lgs. n. 10 del 2018.Con questa norma il legislatore si sarebbe determinato amodificare quanto ai procedimenti pendenti il sistema sanzionatoriodella l. n. 689 del 1981 disponendo un nuovo temporaneo iter senzaobbligo di notificare l ordinanza ingiunzione.

Ma avrebbe leso i principia tutela dell amministrato di cui agli artt. 3 24 e 113 cost. perchéinvece il soggetto sanzionato deve sempre essere messo nellecondizioni di poter effettivamente ricorrere giudizialmente contro unprovvedimento in suo danno della p.a.* a completamento il ricorrente denunzia i correlati profilidi illegittimità costituzionale della norma appena evocata ben vero giàsollevati e disattesi nella sede di merito compreso l eccesso di delegae ne chiede altresì la disapplicazione per contrasto col *2016/679 UE cd. * .* Il ricorso è infondato anche se la motivazione dell impugnatasentenza deve essere corretta.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* La cronologia e la specificità dei fatti esposti nella sentenzaData pubblicazione 21/09/2023non sono oggetto di contestazione.E cioè pacifico che la cartella di pagamento di cui si discute vennenotificata il 10 10 2019 previa indicazione dell afferente titolo costituitodall atto di contestazione n. 25342 del 14 9 2015 notificato in pari data.L impugnata sentenza ha accertato ancora una volta senzacensure in questa sede che in questo atto il * aveva indicato siala violazione ascritta all ente art. 22 co. 8 del d.lgs. n. 196/2003 circail divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute deicittadini sia la conseguente sanzione edittale di cui all art. 162comma 2 bis sia l ammontare concreto della stessa.* L opposizione del comune certamente notificata entro 30giorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiaratainammissibile dal tribunale non perché tardiva essa stessa ma perchétardivi erano da ritenere i motivi con essa spesi.A quanto si comprende quei motivi non potevano essereprospettati perché intempestivi.* l opposizione è stata respinta in rito.V.

L assunto del tribunale non può essere condiviso per le ragioniche seguono ma l errore non ha efficacia causale e non inficia ladecisione.* dunque va semplicemente corretto nell esercizio dellapotestà conferita alla Corte dall art. 384 cod. proc. civ.* La tesi sviluppata dal comune – ripetuta nel ricorso percassazione – era affidata all essere la cartella nel caso concreto il primodi trenta giorni previsto dalla l. n. 689 del 1981 al punto chel opposizione aveva avuto funzione “recuperatoria”.* tesi essenzialmente basata sulla presunta illegittimitàdella norma di cui all art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 era ed èinfondata nel presupposto giustappunto in ragione del meccanismoprocedimentale introdotto dall art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023rettamente menzionato in questo caso dal tribunale e immune daData pubblicazione 21/09/2023possibili rilievi.L art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 ha introdotto rispetto afattispecie nel cui novero è compresa quella in esame un meccanismodi definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei datipersonali avente come alternativa quella della conversione ex lege delverbale di contestazione in ordinanza ingiunzione senza necessità diemissione del titolo se non in presenza di nuove memorie difensive.* e per quanto rileva la norma ha stabilito insequenza che1.

“in deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli161 162 162 bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * inmateria di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196 e le violazioni delle misure di cui all articolo 33 e162 comma 2 bis del medesimo * che alla data di applicazionedel * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridottadi un somma pari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fattisalvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati “entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”2. decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificatigli estremi della violazione o l atto di contestazione immediata di cuiall articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono il valoredell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta leggesenza obbligo di ulteriore notificazione sempre che il contravventorenon produca memorie difensive ai sensi del comma 4”3. nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrisponderegli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto commaentro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1”4. entro lo stesso termine il contravventore che non abbiaprovveduto al pagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* esaminate tali memorie “dispone l archiviazione degli attiData pubblicazione 21/09/2023comunicandola all organo che ha redatto il rapporto o in alternativaadotta specifica ordinanza ingiunzione con la quale determina la sommadovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con lespese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”5. l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione deltermine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a normadel presente articolo di cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n.689.”.* * fondamentale del meccanismo è lacristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione indifetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.* * a quanto eccepito dal comune una simile ascelta del legislatore è immune da possibili censure.Invero il comune ha eccepito l incostituzionalità dell art. 18 pereccesso di delega art. 76 cost per la mancanza di direttive nella leggedelega volte a introdurre ex novo e/o a disciplinare una “oblazioneamministrativa” o una diversa definizione agevolata dei procedimentipendenti innanzi all autorità garante e non ancora definiti conl ordinanza ingiunzione.

In tal modo il legislatore delegato avrebbeillegittimamente onerato l amministrato di nuovi adempimentiprocedurali con formazione in via del tutto eccezionale di un titolodefinitivo sanzionatorio ob silentium.E invece sufficiente rilevare che una questione del genere è statagià affrontata e risolta negativamente dalla Corte costituzionale in forzadella ben differente constatazione che la legge delega l. n. 163 del2017 ha conferito al * un ampio mandato per coordinare ledisposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personalicon il * e per costante giurisprudenza costituzionale al legislatoredelegato possono essere riconosciuti ampi margini di discrezionalitànell attuazione della delega purché ne sia rispettata la ratio e le misure* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023introdotte siano coerenti con il quadro complessivo di riferimento v.

C.Data pubblicazione 21/09/2023cost. n. 260 del 2021 .* il comune ha sollecitato la rimessione degli atti alla Cortecostituzionale in relazione agli artt. 3 24 e 113 cost. i perirragionevolezza e disparità di trattamento avendo l art. 18 provvedutosolo per i procedimenti sanzionatori pendenti presso il * e nonancora definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del* e ii per l indebita trasformazione del procedimentoamministrativo sanzionatorio per il quale in vero il principio di legalità come stabilito da C. cost. n. 148 del 2021 imporrebbe “lapredeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere” inun paradossale e incostituzionale procedimento a impulso della parteincolpata stante la necessità di produrre memorie difensive col fine dievitare l attribuzione all atto di contestazione del valore dell ordinanzaingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione.* di contro osservarsi che anche in tal caso i rilievi non superanoil vaglio di non manifesta infondatezza giacché nella sopra richiamatasentenza n. 260 del 2021 la stessa Corte costituzionale ha ritenutoadeguato a salvaguardare i diritti del sanzionato in casi similil intervento sull ultimo comma dell art. 18 relativo all interruzione deltermine di prescrizione.Si è cioè limitata a stabilire che nell ambito della disciplinaintrodotta dal legislatore delegato la previsione transitoria dell art. 18quinto comma del d.lgs. n. 101 del 2018 prevedendo un interruzioneautomatica del termine di prescrizione ha reso per leggeessenzialmente irrilevante il tempo trascorso fra la notifica dellacontestazione dell illecito e l entrata in vigore dello stesso decreto.

E atal riguardo richiamando la sentenza n. 151 del 2021 ha evidenziatocome l ampiezza del termine di prescrizione “di durata quinquennale esuscettibile di interruzione” lo rende inidoneo a garantire di per sé solola certezza giuridica della posizione dell incolpato e l effettività del suo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023diritto di difesa volta che queste richiedono “contiguità temporale tral accertamento dell illecito e l applicazione della sanzione”.Pertanto la Corte ha ritenuto incostituzionale la disciplinacensurata nei limiti del ripetuto quinto comma per violazione delprincipio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità nonravvisando “a sostegno della disposizione censurata alcun motivoidoneo a giustificare un livello tanto intenso di compressione dellaposizione del privato”.

E con ciò ha implicitamente ritenuto legittimainvece la scelta legislativa nel suo ulteriore profilo precettivo giacchéla ratio è nella semplificazione della procedura e tale ratio risiedenell esigenza di far fronte al sovraccarico di oneri amministratividerivanti per l appunto dall entrata in vigore del * * solol interruzione della prescrizione è illegittima e tale è stata dichiarataperché si configura come un ulteriore e non giustificata prerogativadell amministrazione per perseguire il fine citato.Ne segue che i profili di incostituzionalità della disciplina di leggeafferente al caso concreto sono chiaramente infondati.* * stessa motivazione consente di superare altresì ilprofilo al quale è stata ancorata la ulteriore richiesta del comune didisapplicare la norma per contrasto col * UE sul *Si tratta di richiesta pretestuosa stante il fatto che la norma èstata dettata dal fine appena menzionato di far fronte alla rilevanza dioneri amministrativi derivanti proprio dall entrata in vigore del ** d altronde si risolve in una rideterminazione parziale delladisciplina del procedimento sanzionatorio di diritto interno sulla qualeil legislatore nazionale è interamente sovrano.X.

Le considerazioni svolte dimostrano che il tentativo delricorrente di sterilizzare la portata della norma evocata dal tribunale di* * sono infondate.Ne segue che è infondato l intero ricorso.Le ragioni di impugnazione avverso la citata cartella esattorialeper quanto astrattamente spendibili non potevano e non possono* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023consentire di rimettere in discussione l effettività della violazione eData pubblicazione 21/09/2023l ammontare della sanzione come invece dalla sentenza risulta esserstato fatto.* e possono rappresentare solo la illegittimità delprocedimento in quanto suscettibile di tradursi in un vizio proprio dellacartella stessa.In ciò va corretta la motivazione della sentenza perché non è enon era questione di presunta “tardività” dei motivi ma molto piùbanalmente di concreta possibilità di prospettarli nell impugnazionerelativa alla cartella esattoriale.* da quanto ritenuto dal tribunale i motivi spesi dalcomune erano in astratto ammissibili perché l orientamento prevalentedi questa Corte è nel senso che in caso di opposizione recuperatoriaavverso la cartella esattoriale fondata sull omessa o invalida notificadell ordinanza ingiunzione per esempio in relazione al ricorsogerarchico avverso il verbale di accertamento per infrazione al codicedella strada il ricorrente ha l onere di dedurre non soltanto lamancanza o l invalidità della notificazione dell ordinanza attopresupposto sui cui si basa la cartella ma anche i vizi che attengono almerito della pretesa sanzionatoria dalla cui omessa deduzioneconsegue in vero l inammissibilità dell opposizione v. * * 3 n.3318 21 * * 6 2 n. 11789 19 * * 3 n. 4690 22 .E tuttavia l opposizione basata su quei motivi era palesementeinfondata perché tratta da un affermazione in contrasto col datonormativo applicabile nella specie art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018l affermazione per cui in casi del genere la cartella sarebbe stata daconsiderare il primo atto contenente la pretesa a fronte del silenzio del* in ordine alla necessaria emissione dell ordinanza ingiunzione.Così non è per la ragione già ampiamente esposta che il comunenon aveva presentato nuove memorie difensive secondo il regimenormativo al quale la fattispecie procedimentale era stata assoggettata.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023In altre parole attenendo allo sviluppo procedimentale quei motiviData pubblicazione 21/09/2023prospettavano vizi suscettibili di travolgere la stessa possibilità diadottare la cartella.Ma ciò avrebbe presupposto che fosse stata presentata la ripetuta“nuova memoria” a meno di ritenere – cosa che come detto va esclusa– che l intero meccanismo procedimentale dell art. 18 fosse illegittimo.* – In conclusione deve essere affermato il seguente principio l art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 attuativo del * haintrodotto una deroga all art. 16 della l. n. 689 del 1981 quanto aiprocedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161 162 162 bis162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia diprotezione dei dati personali tale per cui in ipotesi di mancatadefinizione e di mancata presentazione di “nuove memorie difensive” iltitolo si cristallizza nel verbale di contestazione ove codesto contengatutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesasanzionatoria donde la cartella di pagamento che sia successivamentenotificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesapatrimoniale sebbene e proprio l atto della riscossione la quale èconsentita mediante il ruolo stante la definitività del titolo a monte.Il ricorso è rigettato.* la complessità della questione di diritto sulla quale non siregistrano precedenti di questa Corte possono essere interamentecompensate le spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*DATI * –* * Consigliere * –conversioneverbale di* * Consigliere contestazionecartella esattoriale* * Consigliere* CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32197/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in MILANO Via * *6 presso lo studio dell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023 controricorrentenonché controAGENZIA* * intimataavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di * * n. 964/2021 depositatail 18/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal ConsigliereIl comune di * propose opposizione avverso la cartellaesattoriale notificatagli dall Agenzia delle entrate * il 10 102019 sulla base dell atto di contestazione del * per la privacy n.25342 del 14 9 2015 col quale era stata accertata la violazione dell art.22 ottavo comma del codice della privacy d.lgs. n. 196 del 2003 peril trattamento illecito di dati sensibili della cittadinanza in occasione dellapubblicazione da parte del comune sul proprio sito istituzionale del cd.* di emergenza.In questo erano stati indicati tra l altro i dati sulla salute deicittadini in relazione all individuazione delle abitazioni civili di anziani odiversamente abili con indicazione dell indirizzo completo e in alcunicasi del numero telefonico della data di nascita e della condizione didisabilità.Nel proporre l opposizione il comune eccepì la violazione deltermine procedimentale di cui all art. 14 secondo comma della l. n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023689 del 1981 l infondatezza e la sproporzione della sanzione l omessaData pubblicazione 21/09/2023notifica dell ordinanza ingiunzione.L adito tribunale di * * con sentenza in data 18 6 2021ha dichiarato inammissibile l opposizione perché tutti i motivisanzionatoria dell * * in relazione all accertamento dellafattispecie di illecito amministrativo in tema di trattamento dei datipersonali avevano a oggetto profili di merito tardivamente proposti insede di opposizione alla cartella esattoriale a fronte della preclusionediscendente invece dall art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018.* norma ha introdotto un meccanismo procedimentale taleda far sì che l atto di contestazione stesso assuma in mancanza delpagamento della sanzione in forma ridottissima il valore dell ordinanzaingiunzione salva la possibilità del sanzionato di presentare “nuovememorie difensive” impeditive della conversione dell atto.* specie tali memorie che avrebbero dovuto essere trasmesseentro il 17 2 2019 non erano state presentate sicché per l appuntol atto di contestazione originario si era convertito in ordinanzaingiunzione il 18 12 2018.Il tribunale ha concluso affermando che “i motivi di opposizioneche dovevano essere proposti con il ricorso di cui all art. 10 co. 3 d.lga.150/2011 nel termine di 30 giorni decorrenti dal 18 dicembre 2018ovvero che potevano formare oggetto delle “nuove memorie difensive”entro il 17 febbraio 2019 erano da considerare tardivi e come taliinammissibili”.Avverso la sentenza non notificata il comune ha proposto ricorsoper cassazione sulla scorta di un unico mezzo illustrato da memoria.L avvocatura dello Stato in rappresentanza del * hareplicato con controricorso.L Agenzia delle entrate * è rimasta intimata.Ragioni della decisione* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023I.

In unico motivo il ricorrente assume “violazione e falsaData pubblicazione 21/09/2023applicazione ai sensi dell art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 14 e18 della legge 689/1981 dell art. 10 del D. * 150/2011 e dell art. 18del d.lgs. 101/2018 eccezione di legittimità costituzionale dell art. 18commi 2 e 4 del d.lgs. 101/2018 in relazione agli art. 3 24 76 e 113della Costituzione e disapplicazione del medesimo per contrasto conl art. 78 del * 2016/679 UE con conseguente declaratoriadi tempestività dell opposizione”.* la sentenza perché l opposizione recuperatoria sebbenenotificata entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento èstata giudicata tardiva nonostante il comune abbia reagito “al primo attocon il quale era venuto a conoscenza del formarsi per silentium in suodanno dell ordinanza ingiunzione mai notificata”.Ad avviso del comune la differente soluzione sostenuta daltribunale di * * non potrebbe dirsi legittimata dall art. 18 deld.lgs. n. 10 del 2018.Con questa norma il legislatore si sarebbe determinato amodificare quanto ai procedimenti pendenti il sistema sanzionatoriodella l. n. 689 del 1981 disponendo un nuovo temporaneo iter senzaobbligo di notificare l ordinanza ingiunzione.

Ma avrebbe leso i principia tutela dell amministrato di cui agli artt. 3 24 e 113 cost. perchéinvece il soggetto sanzionato deve sempre essere messo nellecondizioni di poter effettivamente ricorrere giudizialmente contro unprovvedimento in suo danno della p.a.* a completamento il ricorrente denunzia i correlati profilidi illegittimità costituzionale della norma appena evocata ben vero giàsollevati e disattesi nella sede di merito compreso l eccesso di delegae ne chiede altresì la disapplicazione per contrasto col *2016/679 UE cd. * .* Il ricorso è infondato anche se la motivazione dell impugnatasentenza deve essere corretta.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* La cronologia e la specificità dei fatti esposti nella sentenzaData pubblicazione 21/09/2023non sono oggetto di contestazione.E cioè pacifico che la cartella di pagamento di cui si discute vennenotificata il 10 10 2019 previa indicazione dell afferente titolo costituitodall atto di contestazione n. 25342 del 14 9 2015 notificato in pari data.L impugnata sentenza ha accertato ancora una volta senzacensure in questa sede che in questo atto il * aveva indicato siala violazione ascritta all ente art. 22 co. 8 del d.lgs. n. 196/2003 circail divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute deicittadini sia la conseguente sanzione edittale di cui all art. 162comma 2 bis sia l ammontare concreto della stessa.* L opposizione del comune certamente notificata entro 30giorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiaratainammissibile dal tribunale non perché tardiva essa stessa ma perchétardivi erano da ritenere i motivi con essa spesi.A quanto si comprende quei motivi non potevano essereprospettati perché intempestivi.* l opposizione è stata respinta in rito.V.

L assunto del tribunale non può essere condiviso per le ragioniche seguono ma l errore non ha efficacia causale e non inficia ladecisione.* dunque va semplicemente corretto nell esercizio dellapotestà conferita alla Corte dall art. 384 cod. proc. civ.* La tesi sviluppata dal comune – ripetuta nel ricorso percassazione – era affidata all essere la cartella nel caso concreto il primodi trenta giorni previsto dalla l. n. 689 del 1981 al punto chel opposizione aveva avuto funzione “recuperatoria”.* tesi essenzialmente basata sulla presunta illegittimitàdella norma di cui all art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 era ed èinfondata nel presupposto giustappunto in ragione del meccanismoprocedimentale introdotto dall art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023rettamente menzionato in questo caso dal tribunale e immune daData pubblicazione 21/09/2023possibili rilievi.L art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 ha introdotto rispetto afattispecie nel cui novero è compresa quella in esame un meccanismodi definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei datipersonali avente come alternativa quella della conversione ex lege delverbale di contestazione in ordinanza ingiunzione senza necessità diemissione del titolo se non in presenza di nuove memorie difensive.* e per quanto rileva la norma ha stabilito insequenza che1.

“in deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli161 162 162 bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * inmateria di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196 e le violazioni delle misure di cui all articolo 33 e162 comma 2 bis del medesimo * che alla data di applicazionedel * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridottadi un somma pari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fattisalvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati “entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”2. decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificatigli estremi della violazione o l atto di contestazione immediata di cuiall articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono il valoredell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta leggesenza obbligo di ulteriore notificazione sempre che il contravventorenon produca memorie difensive ai sensi del comma 4”3. nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrisponderegli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto commaentro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1”4. entro lo stesso termine il contravventore che non abbiaprovveduto al pagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* esaminate tali memorie “dispone l archiviazione degli attiData pubblicazione 21/09/2023comunicandola all organo che ha redatto il rapporto o in alternativaadotta specifica ordinanza ingiunzione con la quale determina la sommadovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con lespese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”5. l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione deltermine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a normadel presente articolo di cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n.689.”.* * fondamentale del meccanismo è lacristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione indifetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.* * a quanto eccepito dal comune una simile ascelta del legislatore è immune da possibili censure.Invero il comune ha eccepito l incostituzionalità dell art. 18 pereccesso di delega art. 76 cost per la mancanza di direttive nella leggedelega volte a introdurre ex novo e/o a disciplinare una “oblazioneamministrativa” o una diversa definizione agevolata dei procedimentipendenti innanzi all autorità garante e non ancora definiti conl ordinanza ingiunzione.

In tal modo il legislatore delegato avrebbeillegittimamente onerato l amministrato di nuovi adempimentiprocedurali con formazione in via del tutto eccezionale di un titolodefinitivo sanzionatorio ob silentium.E invece sufficiente rilevare che una questione del genere è statagià affrontata e risolta negativamente dalla Corte costituzionale in forzadella ben differente constatazione che la legge delega l. n. 163 del2017 ha conferito al * un ampio mandato per coordinare ledisposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personalicon il * e per costante giurisprudenza costituzionale al legislatoredelegato possono essere riconosciuti ampi margini di discrezionalitànell attuazione della delega purché ne sia rispettata la ratio e le misure* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023introdotte siano coerenti con il quadro complessivo di riferimento v.

C.Data pubblicazione 21/09/2023cost. n. 260 del 2021 .* il comune ha sollecitato la rimessione degli atti alla Cortecostituzionale in relazione agli artt. 3 24 e 113 cost. i perirragionevolezza e disparità di trattamento avendo l art. 18 provvedutosolo per i procedimenti sanzionatori pendenti presso il * e nonancora definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del* e ii per l indebita trasformazione del procedimentoamministrativo sanzionatorio per il quale in vero il principio di legalità come stabilito da C. cost. n. 148 del 2021 imporrebbe “lapredeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere” inun paradossale e incostituzionale procedimento a impulso della parteincolpata stante la necessità di produrre memorie difensive col fine dievitare l attribuzione all atto di contestazione del valore dell ordinanzaingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione.* di contro osservarsi che anche in tal caso i rilievi non superanoil vaglio di non manifesta infondatezza giacché nella sopra richiamatasentenza n. 260 del 2021 la stessa Corte costituzionale ha ritenutoadeguato a salvaguardare i diritti del sanzionato in casi similil intervento sull ultimo comma dell art. 18 relativo all interruzione deltermine di prescrizione.Si è cioè limitata a stabilire che nell ambito della disciplinaintrodotta dal legislatore delegato la previsione transitoria dell art. 18quinto comma del d.lgs. n. 101 del 2018 prevedendo un interruzioneautomatica del termine di prescrizione ha reso per leggeessenzialmente irrilevante il tempo trascorso fra la notifica dellacontestazione dell illecito e l entrata in vigore dello stesso decreto.

E atal riguardo richiamando la sentenza n. 151 del 2021 ha evidenziatocome l ampiezza del termine di prescrizione “di durata quinquennale esuscettibile di interruzione” lo rende inidoneo a garantire di per sé solola certezza giuridica della posizione dell incolpato e l effettività del suo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023diritto di difesa volta che queste richiedono “contiguità temporale tral accertamento dell illecito e l applicazione della sanzione”.Pertanto la Corte ha ritenuto incostituzionale la disciplinacensurata nei limiti del ripetuto quinto comma per violazione delprincipio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità nonravvisando “a sostegno della disposizione censurata alcun motivoidoneo a giustificare un livello tanto intenso di compressione dellaposizione del privato”.

E con ciò ha implicitamente ritenuto legittimainvece la scelta legislativa nel suo ulteriore profilo precettivo giacchéla ratio è nella semplificazione della procedura e tale ratio risiedenell esigenza di far fronte al sovraccarico di oneri amministratividerivanti per l appunto dall entrata in vigore del * * solol interruzione della prescrizione è illegittima e tale è stata dichiarataperché si configura come un ulteriore e non giustificata prerogativadell amministrazione per perseguire il fine citato.Ne segue che i profili di incostituzionalità della disciplina di leggeafferente al caso concreto sono chiaramente infondati.* * stessa motivazione consente di superare altresì ilprofilo al quale è stata ancorata la ulteriore richiesta del comune didisapplicare la norma per contrasto col * UE sul *Si tratta di richiesta pretestuosa stante il fatto che la norma èstata dettata dal fine appena menzionato di far fronte alla rilevanza dioneri amministrativi derivanti proprio dall entrata in vigore del ** d altronde si risolve in una rideterminazione parziale delladisciplina del procedimento sanzionatorio di diritto interno sulla qualeil legislatore nazionale è interamente sovrano.X.

Le considerazioni svolte dimostrano che il tentativo delricorrente di sterilizzare la portata della norma evocata dal tribunale di* * sono infondate.Ne segue che è infondato l intero ricorso.Le ragioni di impugnazione avverso la citata cartella esattorialeper quanto astrattamente spendibili non potevano e non possono* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023consentire di rimettere in discussione l effettività della violazione eData pubblicazione 21/09/2023l ammontare della sanzione come invece dalla sentenza risulta esserstato fatto.* e possono rappresentare solo la illegittimità delprocedimento in quanto suscettibile di tradursi in un vizio proprio dellacartella stessa.In ciò va corretta la motivazione della sentenza perché non è enon era questione di presunta “tardività” dei motivi ma molto piùbanalmente di concreta possibilità di prospettarli nell impugnazionerelativa alla cartella esattoriale.* da quanto ritenuto dal tribunale i motivi spesi dalcomune erano in astratto ammissibili perché l orientamento prevalentedi questa Corte è nel senso che in caso di opposizione recuperatoriaavverso la cartella esattoriale fondata sull omessa o invalida notificadell ordinanza ingiunzione per esempio in relazione al ricorsogerarchico avverso il verbale di accertamento per infrazione al codicedella strada il ricorrente ha l onere di dedurre non soltanto lamancanza o l invalidità della notificazione dell ordinanza attopresupposto sui cui si basa la cartella ma anche i vizi che attengono almerito della pretesa sanzionatoria dalla cui omessa deduzioneconsegue in vero l inammissibilità dell opposizione v. * * 3 n.3318 21 * * 6 2 n. 11789 19 * * 3 n. 4690 22 .E tuttavia l opposizione basata su quei motivi era palesementeinfondata perché tratta da un affermazione in contrasto col datonormativo applicabile nella specie art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018l affermazione per cui in casi del genere la cartella sarebbe stata daconsiderare il primo atto contenente la pretesa a fronte del silenzio del* in ordine alla necessaria emissione dell ordinanza ingiunzione.Così non è per la ragione già ampiamente esposta che il comunenon aveva presentato nuove memorie difensive secondo il regimenormativo al quale la fattispecie procedimentale era stata assoggettata.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023In altre parole attenendo allo sviluppo procedimentale quei motiviData pubblicazione 21/09/2023prospettavano vizi suscettibili di travolgere la stessa possibilità diadottare la cartella.Ma ciò avrebbe presupposto che fosse stata presentata la ripetuta“nuova memoria” a meno di ritenere – cosa che come detto va esclusa– che l intero meccanismo procedimentale dell art. 18 fosse illegittimo.* – In conclusione deve essere affermato il seguente principio l art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 attuativo del * haintrodotto una deroga all art. 16 della l. n. 689 del 1981 quanto aiprocedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161 162 162 bis162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia diprotezione dei dati personali tale per cui in ipotesi di mancatadefinizione e di mancata presentazione di “nuove memorie difensive” iltitolo si cristallizza nel verbale di contestazione ove codesto contengatutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesasanzionatoria donde la cartella di pagamento che sia successivamentenotificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesapatrimoniale sebbene e proprio l atto della riscossione la quale èconsentita mediante il ruolo stante la definitività del titolo a monte.Il ricorso è rigettato.* la complessità della questione di diritto sulla quale non siregistrano precedenti di questa Corte possono essere interamentecompensate le spese processuali. *La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso se dovuto.Dispone che in caso di diffusione della presentesentenza/ordinanza siano omesse le generalità e gli altri datisignificativi.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023* in Roma nella camera di consiglio della prima sezionecivile addì 14 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso se dovuto.Dispone che in caso di diffusione della presentesentenza/ordinanza siano omesse le generalità e gli altri datisignificativi.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023* in Roma nella camera di consiglio della prima sezionecivile addì 14 settembre 2023.Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*DATI * –* * Consigliere * –conversioneverbale di* * Consigliere contestazionecartella esattoriale* * Consigliere* CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32197/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in MILANO Via * *6 presso lo studio dell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023 controricorrentenonché controAGENZIA* * intimataavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di * * n. 964/2021 depositatail 18/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal ConsigliereIl comune di * propose opposizione avverso la cartellaesattoriale notificatagli dall Agenzia delle entrate * il 10 102019 sulla base dell atto di contestazione del * per la privacy n.25342 del 14 9 2015 col quale era stata accertata la violazione dell art.22 ottavo comma del codice della privacy d.lgs. n. 196 del 2003 peril trattamento illecito di dati sensibili della cittadinanza in occasione dellapubblicazione da parte del comune sul proprio sito istituzionale del cd.* di emergenza.In questo erano stati indicati tra l altro i dati sulla salute deicittadini in relazione all individuazione delle abitazioni civili di anziani odiversamente abili con indicazione dell indirizzo completo e in alcunicasi del numero telefonico della data di nascita e della condizione didisabilità.Nel proporre l opposizione il comune eccepì la violazione deltermine procedimentale di cui all art. 14 secondo comma della l. n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023689 del 1981 l infondatezza e la sproporzione della sanzione l omessaData pubblicazione 21/09/2023notifica dell ordinanza ingiunzione.L adito tribunale di * * con sentenza in data 18 6 2021ha dichiarato inammissibile l opposizione perché tutti i motivisanzionatoria dell * * in relazione all accertamento dellafattispecie di illecito amministrativo in tema di trattamento dei datipersonali avevano a oggetto profili di merito tardivamente proposti insede di opposizione alla cartella esattoriale a fronte della preclusionediscendente invece dall art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018.* norma ha introdotto un meccanismo procedimentale taleda far sì che l atto di contestazione stesso assuma in mancanza delpagamento della sanzione in forma ridottissima il valore dell ordinanzaingiunzione salva la possibilità del sanzionato di presentare “nuovememorie difensive” impeditive della conversione dell atto.* specie tali memorie che avrebbero dovuto essere trasmesseentro il 17 2 2019 non erano state presentate sicché per l appuntol atto di contestazione originario si era convertito in ordinanzaingiunzione il 18 12 2018.Il tribunale ha concluso affermando che “i motivi di opposizioneche dovevano essere proposti con il ricorso di cui all art. 10 co. 3 d.lga.150/2011 nel termine di 30 giorni decorrenti dal 18 dicembre 2018ovvero che potevano formare oggetto delle “nuove memorie difensive”entro il 17 febbraio 2019 erano da considerare tardivi e come taliinammissibili”.Avverso la sentenza non notificata il comune ha proposto ricorsoper cassazione sulla scorta di un unico mezzo illustrato da memoria.L avvocatura dello Stato in rappresentanza del * hareplicato con controricorso.L Agenzia delle entrate * è rimasta intimata.Ragioni della decisione* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023I. In unico motivo il ricorrente assume “violazione e falsaData pubblicazione 21/09/2023applicazione ai sensi dell art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 14 e18 della legge 689/1981 dell art. 10 del D. * 150/2011 e dell art. 18del d.lgs. 101/2018 eccezione di legittimità costituzionale dell art. 18commi 2 e 4 del d.lgs. 101/2018 in relazione agli art. 3 24 76 e 113della Costituzione e disapplicazione del medesimo per contrasto conl art. 78 del * 2016/679 UE con conseguente declaratoriadi tempestività dell opposizione”.* la sentenza perché l opposizione recuperatoria sebbenenotificata entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento èstata giudicata tardiva nonostante il comune abbia reagito “al primo attocon il quale era venuto a conoscenza del formarsi per silentium in suodanno dell ordinanza ingiunzione mai notificata”.Ad avviso del comune la differente soluzione sostenuta daltribunale di * * non potrebbe dirsi legittimata dall art. 18 deld.lgs. n. 10 del 2018.Con questa norma il legislatore si sarebbe determinato amodificare quanto ai procedimenti pendenti il sistema sanzionatoriodella l. n. 689 del 1981 disponendo un nuovo temporaneo iter senzaobbligo di notificare l ordinanza ingiunzione. Ma avrebbe leso i principia tutela dell amministrato di cui agli artt. 3 24 e 113 cost. perchéinvece il soggetto sanzionato deve sempre essere messo nellecondizioni di poter effettivamente ricorrere giudizialmente contro unprovvedimento in suo danno della p.a.* a completamento il ricorrente denunzia i correlati profilidi illegittimità costituzionale della norma appena evocata ben vero giàsollevati e disattesi nella sede di merito compreso l eccesso di delegae ne chiede altresì la disapplicazione per contrasto col *2016/679 UE cd. * .* Il ricorso è infondato anche se la motivazione dell impugnatasentenza deve essere corretta.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* La cronologia e la specificità dei fatti esposti nella sentenzaData pubblicazione 21/09/2023non sono oggetto di contestazione.E cioè pacifico che la cartella di pagamento di cui si discute vennenotificata il 10 10 2019 previa indicazione dell afferente titolo costituitodall atto di contestazione n. 25342 del 14 9 2015 notificato in pari data.L impugnata sentenza ha accertato ancora una volta senzacensure in questa sede che in questo atto il * aveva indicato siala violazione ascritta all ente art. 22 co. 8 del d.lgs. n. 196/2003 circail divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute deicittadini sia la conseguente sanzione edittale di cui all art. 162comma 2 bis sia l ammontare concreto della stessa.* L opposizione del comune certamente notificata entro 30giorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiaratainammissibile dal tribunale non perché tardiva essa stessa ma perchétardivi erano da ritenere i motivi con essa spesi.A quanto si comprende quei motivi non potevano essereprospettati perché intempestivi.* l opposizione è stata respinta in rito.V. L assunto del tribunale non può essere condiviso per le ragioniche seguono ma l errore non ha efficacia causale e non inficia ladecisione.* dunque va semplicemente corretto nell esercizio dellapotestà conferita alla Corte dall art. 384 cod. proc. civ.* La tesi sviluppata dal comune – ripetuta nel ricorso percassazione – era affidata all essere la cartella nel caso concreto il primodi trenta giorni previsto dalla l. n. 689 del 1981 al punto chel opposizione aveva avuto funzione “recuperatoria”.* tesi essenzialmente basata sulla presunta illegittimitàdella norma di cui all art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 era ed èinfondata nel presupposto giustappunto in ragione del meccanismoprocedimentale introdotto dall art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023rettamente menzionato in questo caso dal tribunale e immune daData pubblicazione 21/09/2023possibili rilievi.L art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 ha introdotto rispetto afattispecie nel cui novero è compresa quella in esame un meccanismodi definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei datipersonali avente come alternativa quella della conversione ex lege delverbale di contestazione in ordinanza ingiunzione senza necessità diemissione del titolo se non in presenza di nuove memorie difensive.* e per quanto rileva la norma ha stabilito insequenza che1. “in deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli161 162 162 bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * inmateria di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196 e le violazioni delle misure di cui all articolo 33 e162 comma 2 bis del medesimo * che alla data di applicazionedel * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridottadi un somma pari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fattisalvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati “entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”2. decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificatigli estremi della violazione o l atto di contestazione immediata di cuiall articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono il valoredell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta leggesenza obbligo di ulteriore notificazione sempre che il contravventorenon produca memorie difensive ai sensi del comma 4”3. nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrisponderegli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto commaentro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1”4. entro lo stesso termine il contravventore che non abbiaprovveduto al pagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* esaminate tali memorie “dispone l archiviazione degli attiData pubblicazione 21/09/2023comunicandola all organo che ha redatto il rapporto o in alternativaadotta specifica ordinanza ingiunzione con la quale determina la sommadovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con lespese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”5. l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione deltermine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a normadel presente articolo di cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n.689.”.* * fondamentale del meccanismo è lacristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione indifetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.* * a quanto eccepito dal comune una simile ascelta del legislatore è immune da possibili censure.Invero il comune ha eccepito l incostituzionalità dell art. 18 pereccesso di delega art. 76 cost per la mancanza di direttive nella leggedelega volte a introdurre ex novo e/o a disciplinare una “oblazioneamministrativa” o una diversa definizione agevolata dei procedimentipendenti innanzi all autorità garante e non ancora definiti conl ordinanza ingiunzione. In tal modo il legislatore delegato avrebbeillegittimamente onerato l amministrato di nuovi adempimentiprocedurali con formazione in via del tutto eccezionale di un titolodefinitivo sanzionatorio ob silentium.E invece sufficiente rilevare che una questione del genere è statagià affrontata e risolta negativamente dalla Corte costituzionale in forzadella ben differente constatazione che la legge delega l. n. 163 del2017 ha conferito al * un ampio mandato per coordinare ledisposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personalicon il * e per costante giurisprudenza costituzionale al legislatoredelegato possono essere riconosciuti ampi margini di discrezionalitànell attuazione della delega purché ne sia rispettata la ratio e le misure* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023introdotte siano coerenti con il quadro complessivo di riferimento v. C.Data pubblicazione 21/09/2023cost. n. 260 del 2021 .* il comune ha sollecitato la rimessione degli atti alla Cortecostituzionale in relazione agli artt. 3 24 e 113 cost. i perirragionevolezza e disparità di trattamento avendo l art. 18 provvedutosolo per i procedimenti sanzionatori pendenti presso il * e nonancora definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del* e ii per l indebita trasformazione del procedimentoamministrativo sanzionatorio per il quale in vero il principio di legalità come stabilito da C. cost. n. 148 del 2021 imporrebbe “lapredeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere” inun paradossale e incostituzionale procedimento a impulso della parteincolpata stante la necessità di produrre memorie difensive col fine dievitare l attribuzione all atto di contestazione del valore dell ordinanzaingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione.* di contro osservarsi che anche in tal caso i rilievi non superanoil vaglio di non manifesta infondatezza giacché nella sopra richiamatasentenza n. 260 del 2021 la stessa Corte costituzionale ha ritenutoadeguato a salvaguardare i diritti del sanzionato in casi similil intervento sull ultimo comma dell art. 18 relativo all interruzione deltermine di prescrizione.Si è cioè limitata a stabilire che nell ambito della disciplinaintrodotta dal legislatore delegato la previsione transitoria dell art. 18quinto comma del d.lgs. n. 101 del 2018 prevedendo un interruzioneautomatica del termine di prescrizione ha reso per leggeessenzialmente irrilevante il tempo trascorso fra la notifica dellacontestazione dell illecito e l entrata in vigore dello stesso decreto. E atal riguardo richiamando la sentenza n. 151 del 2021 ha evidenziatocome l ampiezza del termine di prescrizione “di durata quinquennale esuscettibile di interruzione” lo rende inidoneo a garantire di per sé solola certezza giuridica della posizione dell incolpato e l effettività del suo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023diritto di difesa volta che queste richiedono “contiguità temporale tral accertamento dell illecito e l applicazione della sanzione”.Pertanto la Corte ha ritenuto incostituzionale la disciplinacensurata nei limiti del ripetuto quinto comma per violazione delprincipio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità nonravvisando “a sostegno della disposizione censurata alcun motivoidoneo a giustificare un livello tanto intenso di compressione dellaposizione del privato”. E con ciò ha implicitamente ritenuto legittimainvece la scelta legislativa nel suo ulteriore profilo precettivo giacchéla ratio è nella semplificazione della procedura e tale ratio risiedenell esigenza di far fronte al sovraccarico di oneri amministratividerivanti per l appunto dall entrata in vigore del * * solol interruzione della prescrizione è illegittima e tale è stata dichiarataperché si configura come un ulteriore e non giustificata prerogativadell amministrazione per perseguire il fine citato.Ne segue che i profili di incostituzionalità della disciplina di leggeafferente al caso concreto sono chiaramente infondati.* * stessa motivazione consente di superare altresì ilprofilo al quale è stata ancorata la ulteriore richiesta del comune didisapplicare la norma per contrasto col * UE sul *Si tratta di richiesta pretestuosa stante il fatto che la norma èstata dettata dal fine appena menzionato di far fronte alla rilevanza dioneri amministrativi derivanti proprio dall entrata in vigore del ** d altronde si risolve in una rideterminazione parziale delladisciplina del procedimento sanzionatorio di diritto interno sulla qualeil legislatore nazionale è interamente sovrano.X. Le considerazioni svolte dimostrano che il tentativo delricorrente di sterilizzare la portata della norma evocata dal tribunale di* * sono infondate.Ne segue che è infondato l intero ricorso.Le ragioni di impugnazione avverso la citata cartella esattorialeper quanto astrattamente spendibili non potevano e non possono* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023consentire di rimettere in discussione l effettività della violazione eData pubblicazione 21/09/2023l ammontare della sanzione come invece dalla sentenza risulta esserstato fatto.* e possono rappresentare solo la illegittimità delprocedimento in quanto suscettibile di tradursi in un vizio proprio dellacartella stessa.In ciò va corretta la motivazione della sentenza perché non è enon era questione di presunta “tardività” dei motivi ma molto piùbanalmente di concreta possibilità di prospettarli nell impugnazionerelativa alla cartella esattoriale.* da quanto ritenuto dal tribunale i motivi spesi dalcomune erano in astratto ammissibili perché l orientamento prevalentedi questa Corte è nel senso che in caso di opposizione recuperatoriaavverso la cartella esattoriale fondata sull omessa o invalida notificadell ordinanza ingiunzione per esempio in relazione al ricorsogerarchico avverso il verbale di accertamento per infrazione al codicedella strada il ricorrente ha l onere di dedurre non soltanto lamancanza o l invalidità della notificazione dell ordinanza attopresupposto sui cui si basa la cartella ma anche i vizi che attengono almerito della pretesa sanzionatoria dalla cui omessa deduzioneconsegue in vero l inammissibilità dell opposizione v. * * 3 n.3318 21 * * 6 2 n. 11789 19 * * 3 n. 4690 22 .E tuttavia l opposizione basata su quei motivi era palesementeinfondata perché tratta da un affermazione in contrasto col datonormativo applicabile nella specie art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018l affermazione per cui in casi del genere la cartella sarebbe stata daconsiderare il primo atto contenente la pretesa a fronte del silenzio del* in ordine alla necessaria emissione dell ordinanza ingiunzione.Così non è per la ragione già ampiamente esposta che il comunenon aveva presentato nuove memorie difensive secondo il regimenormativo al quale la fattispecie procedimentale era stata assoggettata.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023In altre parole attenendo allo sviluppo procedimentale quei motiviData pubblicazione 21/09/2023prospettavano vizi suscettibili di travolgere la stessa possibilità diadottare la cartella.Ma ciò avrebbe presupposto che fosse stata presentata la ripetuta“nuova memoria” a meno di ritenere – cosa che come detto va esclusa– che l intero meccanismo procedimentale dell art. 18 fosse illegittimo.* – In conclusione deve essere affermato il seguente principio l art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 attuativo del * haintrodotto una deroga all art. 16 della l. n. 689 del 1981 quanto aiprocedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161 162 162 bis162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia diprotezione dei dati personali tale per cui in ipotesi di mancatadefinizione e di mancata presentazione di “nuove memorie difensive” iltitolo si cristallizza nel verbale di contestazione ove codesto contengatutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesasanzionatoria donde la cartella di pagamento che sia successivamentenotificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesapatrimoniale sebbene e proprio l atto della riscossione la quale èconsentita mediante il ruolo stante la definitività del titolo a monte.Il ricorso è rigettato.* la complessità della questione di diritto sulla quale non siregistrano precedenti di questa Corte possono essere interamentecompensate le spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*DATI * –* * Consigliere * –conversioneverbale di* * Consigliere contestazionecartella esattoriale* * Consigliere* CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32197/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in MILANO Via * *6 presso lo studio dell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023 controricorrentenonché controAGENZIA* * intimataavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di * * n. 964/2021 depositatail 18/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal ConsigliereIl comune di * propose opposizione avverso la cartellaesattoriale notificatagli dall Agenzia delle entrate * il 10 102019 sulla base dell atto di contestazione del * per la privacy n.25342 del 14 9 2015 col quale era stata accertata la violazione dell art.22 ottavo comma del codice della privacy d.lgs. n. 196 del 2003 peril trattamento illecito di dati sensibili della cittadinanza in occasione dellapubblicazione da parte del comune sul proprio sito istituzionale del cd.* di emergenza.In questo erano stati indicati tra l altro i dati sulla salute deicittadini in relazione all individuazione delle abitazioni civili di anziani odiversamente abili con indicazione dell indirizzo completo e in alcunicasi del numero telefonico della data di nascita e della condizione didisabilità.Nel proporre l opposizione il comune eccepì la violazione deltermine procedimentale di cui all art. 14 secondo comma della l. n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023689 del 1981 l infondatezza e la sproporzione della sanzione l omessaData pubblicazione 21/09/2023notifica dell ordinanza ingiunzione.L adito tribunale di * * con sentenza in data 18 6 2021ha dichiarato inammissibile l opposizione perché tutti i motivisanzionatoria dell * * in relazione all accertamento dellafattispecie di illecito amministrativo in tema di trattamento dei datipersonali avevano a oggetto profili di merito tardivamente proposti insede di opposizione alla cartella esattoriale a fronte della preclusionediscendente invece dall art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018.* norma ha introdotto un meccanismo procedimentale taleda far sì che l atto di contestazione stesso assuma in mancanza delpagamento della sanzione in forma ridottissima il valore dell ordinanzaingiunzione salva la possibilità del sanzionato di presentare “nuovememorie difensive” impeditive della conversione dell atto.* specie tali memorie che avrebbero dovuto essere trasmesseentro il 17 2 2019 non erano state presentate sicché per l appuntol atto di contestazione originario si era convertito in ordinanzaingiunzione il 18 12 2018.Il tribunale ha concluso affermando che “i motivi di opposizioneche dovevano essere proposti con il ricorso di cui all art. 10 co. 3 d.lga.150/2011 nel termine di 30 giorni decorrenti dal 18 dicembre 2018ovvero che potevano formare oggetto delle “nuove memorie difensive”entro il 17 febbraio 2019 erano da considerare tardivi e come taliinammissibili”.Avverso la sentenza non notificata il comune ha proposto ricorsoper cassazione sulla scorta di un unico mezzo illustrato da memoria.L avvocatura dello Stato in rappresentanza del * hareplicato con controricorso.L Agenzia delle entrate * è rimasta intimata.Ragioni della decisione* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023I. In unico motivo il ricorrente assume “violazione e falsaData pubblicazione 21/09/2023applicazione ai sensi dell art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 14 e18 della legge 689/1981 dell art. 10 del D. * 150/2011 e dell art. 18del d.lgs. 101/2018 eccezione di legittimità costituzionale dell art. 18commi 2 e 4 del d.lgs. 101/2018 in relazione agli art. 3 24 76 e 113della Costituzione e disapplicazione del medesimo per contrasto conl art. 78 del * 2016/679 UE con conseguente declaratoriadi tempestività dell opposizione”.* la sentenza perché l opposizione recuperatoria sebbenenotificata entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento èstata giudicata tardiva nonostante il comune abbia reagito “al primo attocon il quale era venuto a conoscenza del formarsi per silentium in suodanno dell ordinanza ingiunzione mai notificata”.Ad avviso del comune la differente soluzione sostenuta daltribunale di * * non potrebbe dirsi legittimata dall art. 18 deld.lgs. n. 10 del 2018.Con questa norma il legislatore si sarebbe determinato amodificare quanto ai procedimenti pendenti il sistema sanzionatoriodella l. n. 689 del 1981 disponendo un nuovo temporaneo iter senzaobbligo di notificare l ordinanza ingiunzione. Ma avrebbe leso i principia tutela dell amministrato di cui agli artt. 3 24 e 113 cost. perchéinvece il soggetto sanzionato deve sempre essere messo nellecondizioni di poter effettivamente ricorrere giudizialmente contro unprovvedimento in suo danno della p.a.* a completamento il ricorrente denunzia i correlati profilidi illegittimità costituzionale della norma appena evocata ben vero giàsollevati e disattesi nella sede di merito compreso l eccesso di delegae ne chiede altresì la disapplicazione per contrasto col *2016/679 UE cd. * .* Il ricorso è infondato anche se la motivazione dell impugnatasentenza deve essere corretta.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* La cronologia e la specificità dei fatti esposti nella sentenzaData pubblicazione 21/09/2023non sono oggetto di contestazione.E cioè pacifico che la cartella di pagamento di cui si discute vennenotificata il 10 10 2019 previa indicazione dell afferente titolo costituitodall atto di contestazione n. 25342 del 14 9 2015 notificato in pari data.L impugnata sentenza ha accertato ancora una volta senzacensure in questa sede che in questo atto il * aveva indicato siala violazione ascritta all ente art. 22 co. 8 del d.lgs. n. 196/2003 circail divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute deicittadini sia la conseguente sanzione edittale di cui all art. 162comma 2 bis sia l ammontare concreto della stessa.* L opposizione del comune certamente notificata entro 30giorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiaratainammissibile dal tribunale non perché tardiva essa stessa ma perchétardivi erano da ritenere i motivi con essa spesi.A quanto si comprende quei motivi non potevano essereprospettati perché intempestivi.* l opposizione è stata respinta in rito.V. L assunto del tribunale non può essere condiviso per le ragioniche seguono ma l errore non ha efficacia causale e non inficia ladecisione.* dunque va semplicemente corretto nell esercizio dellapotestà conferita alla Corte dall art. 384 cod. proc. civ.* La tesi sviluppata dal comune – ripetuta nel ricorso percassazione – era affidata all essere la cartella nel caso concreto il primodi trenta giorni previsto dalla l. n. 689 del 1981 al punto chel opposizione aveva avuto funzione “recuperatoria”.* tesi essenzialmente basata sulla presunta illegittimitàdella norma di cui all art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 era ed èinfondata nel presupposto giustappunto in ragione del meccanismoprocedimentale introdotto dall art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023rettamente menzionato in questo caso dal tribunale e immune daData pubblicazione 21/09/2023possibili rilievi.L art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 ha introdotto rispetto afattispecie nel cui novero è compresa quella in esame un meccanismodi definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei datipersonali avente come alternativa quella della conversione ex lege delverbale di contestazione in ordinanza ingiunzione senza necessità diemissione del titolo se non in presenza di nuove memorie difensive.* e per quanto rileva la norma ha stabilito insequenza che1. “in deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli161 162 162 bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * inmateria di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196 e le violazioni delle misure di cui all articolo 33 e162 comma 2 bis del medesimo * che alla data di applicazionedel * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridottadi un somma pari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fattisalvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati “entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”2. decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificatigli estremi della violazione o l atto di contestazione immediata di cuiall articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono il valoredell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta leggesenza obbligo di ulteriore notificazione sempre che il contravventorenon produca memorie difensive ai sensi del comma 4”3. nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrisponderegli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto commaentro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1”4. entro lo stesso termine il contravventore che non abbiaprovveduto al pagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023* esaminate tali memorie “dispone l archiviazione degli attiData pubblicazione 21/09/2023comunicandola all organo che ha redatto il rapporto o in alternativaadotta specifica ordinanza ingiunzione con la quale determina la sommadovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con lespese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”5. l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione deltermine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a normadel presente articolo di cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n.689.”.* * fondamentale del meccanismo è lacristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione indifetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.* * a quanto eccepito dal comune una simile ascelta del legislatore è immune da possibili censure.Invero il comune ha eccepito l incostituzionalità dell art. 18 pereccesso di delega art. 76 cost per la mancanza di direttive nella leggedelega volte a introdurre ex novo e/o a disciplinare una “oblazioneamministrativa” o una diversa definizione agevolata dei procedimentipendenti innanzi all autorità garante e non ancora definiti conl ordinanza ingiunzione. In tal modo il legislatore delegato avrebbeillegittimamente onerato l amministrato di nuovi adempimentiprocedurali con formazione in via del tutto eccezionale di un titolodefinitivo sanzionatorio ob silentium.E invece sufficiente rilevare che una questione del genere è statagià affrontata e risolta negativamente dalla Corte costituzionale in forzadella ben differente constatazione che la legge delega l. n. 163 del2017 ha conferito al * un ampio mandato per coordinare ledisposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personalicon il * e per costante giurisprudenza costituzionale al legislatoredelegato possono essere riconosciuti ampi margini di discrezionalitànell attuazione della delega purché ne sia rispettata la ratio e le misure* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023introdotte siano coerenti con il quadro complessivo di riferimento v. C.Data pubblicazione 21/09/2023cost. n. 260 del 2021 .* il comune ha sollecitato la rimessione degli atti alla Cortecostituzionale in relazione agli artt. 3 24 e 113 cost. i perirragionevolezza e disparità di trattamento avendo l art. 18 provvedutosolo per i procedimenti sanzionatori pendenti presso il * e nonancora definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del* e ii per l indebita trasformazione del procedimentoamministrativo sanzionatorio per il quale in vero il principio di legalità come stabilito da C. cost. n. 148 del 2021 imporrebbe “lapredeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere” inun paradossale e incostituzionale procedimento a impulso della parteincolpata stante la necessità di produrre memorie difensive col fine dievitare l attribuzione all atto di contestazione del valore dell ordinanzaingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione.* di contro osservarsi che anche in tal caso i rilievi non superanoil vaglio di non manifesta infondatezza giacché nella sopra richiamatasentenza n. 260 del 2021 la stessa Corte costituzionale ha ritenutoadeguato a salvaguardare i diritti del sanzionato in casi similil intervento sull ultimo comma dell art. 18 relativo all interruzione deltermine di prescrizione.Si è cioè limitata a stabilire che nell ambito della disciplinaintrodotta dal legislatore delegato la previsione transitoria dell art. 18quinto comma del d.lgs. n. 101 del 2018 prevedendo un interruzioneautomatica del termine di prescrizione ha reso per leggeessenzialmente irrilevante il tempo trascorso fra la notifica dellacontestazione dell illecito e l entrata in vigore dello stesso decreto. E atal riguardo richiamando la sentenza n. 151 del 2021 ha evidenziatocome l ampiezza del termine di prescrizione “di durata quinquennale esuscettibile di interruzione” lo rende inidoneo a garantire di per sé solola certezza giuridica della posizione dell incolpato e l effettività del suo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023diritto di difesa volta che queste richiedono “contiguità temporale tral accertamento dell illecito e l applicazione della sanzione”.Pertanto la Corte ha ritenuto incostituzionale la disciplinacensurata nei limiti del ripetuto quinto comma per violazione delprincipio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità nonravvisando “a sostegno della disposizione censurata alcun motivoidoneo a giustificare un livello tanto intenso di compressione dellaposizione del privato”. E con ciò ha implicitamente ritenuto legittimainvece la scelta legislativa nel suo ulteriore profilo precettivo giacchéla ratio è nella semplificazione della procedura e tale ratio risiedenell esigenza di far fronte al sovraccarico di oneri amministratividerivanti per l appunto dall entrata in vigore del * * solol interruzione della prescrizione è illegittima e tale è stata dichiarataperché si configura come un ulteriore e non giustificata prerogativadell amministrazione per perseguire il fine citato.Ne segue che i profili di incostituzionalità della disciplina di leggeafferente al caso concreto sono chiaramente infondati.* * stessa motivazione consente di superare altresì ilprofilo al quale è stata ancorata la ulteriore richiesta del comune didisapplicare la norma per contrasto col * UE sul *Si tratta di richiesta pretestuosa stante il fatto che la norma èstata dettata dal fine appena menzionato di far fronte alla rilevanza dioneri amministrativi derivanti proprio dall entrata in vigore del ** d altronde si risolve in una rideterminazione parziale delladisciplina del procedimento sanzionatorio di diritto interno sulla qualeil legislatore nazionale è interamente sovrano.X. Le considerazioni svolte dimostrano che il tentativo delricorrente di sterilizzare la portata della norma evocata dal tribunale di* * sono infondate.Ne segue che è infondato l intero ricorso.Le ragioni di impugnazione avverso la citata cartella esattorialeper quanto astrattamente spendibili non potevano e non possono* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023consentire di rimettere in discussione l effettività della violazione eData pubblicazione 21/09/2023l ammontare della sanzione come invece dalla sentenza risulta esserstato fatto.* e possono rappresentare solo la illegittimità delprocedimento in quanto suscettibile di tradursi in un vizio proprio dellacartella stessa.In ciò va corretta la motivazione della sentenza perché non è enon era questione di presunta “tardività” dei motivi ma molto piùbanalmente di concreta possibilità di prospettarli nell impugnazionerelativa alla cartella esattoriale.* da quanto ritenuto dal tribunale i motivi spesi dalcomune erano in astratto ammissibili perché l orientamento prevalentedi questa Corte è nel senso che in caso di opposizione recuperatoriaavverso la cartella esattoriale fondata sull omessa o invalida notificadell ordinanza ingiunzione per esempio in relazione al ricorsogerarchico avverso il verbale di accertamento per infrazione al codicedella strada il ricorrente ha l onere di dedurre non soltanto lamancanza o l invalidità della notificazione dell ordinanza attopresupposto sui cui si basa la cartella ma anche i vizi che attengono almerito della pretesa sanzionatoria dalla cui omessa deduzioneconsegue in vero l inammissibilità dell opposizione v. * * 3 n.3318 21 * * 6 2 n. 11789 19 * * 3 n. 4690 22 .E tuttavia l opposizione basata su quei motivi era palesementeinfondata perché tratta da un affermazione in contrasto col datonormativo applicabile nella specie art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018l affermazione per cui in casi del genere la cartella sarebbe stata daconsiderare il primo atto contenente la pretesa a fronte del silenzio del* in ordine alla necessaria emissione dell ordinanza ingiunzione.Così non è per la ragione già ampiamente esposta che il comunenon aveva presentato nuove memorie difensive secondo il regimenormativo al quale la fattispecie procedimentale era stata assoggettata.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023In altre parole attenendo allo sviluppo procedimentale quei motiviData pubblicazione 21/09/2023prospettavano vizi suscettibili di travolgere la stessa possibilità diadottare la cartella.Ma ciò avrebbe presupposto che fosse stata presentata la ripetuta“nuova memoria” a meno di ritenere – cosa che come detto va esclusa– che l intero meccanismo procedimentale dell art. 18 fosse illegittimo.* – In conclusione deve essere affermato il seguente principio l art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018 attuativo del * haintrodotto una deroga all art. 16 della l. n. 689 del 1981 quanto aiprocedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161 162 162 bis162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia diprotezione dei dati personali tale per cui in ipotesi di mancatadefinizione e di mancata presentazione di “nuove memorie difensive” iltitolo si cristallizza nel verbale di contestazione ove codesto contengatutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesasanzionatoria donde la cartella di pagamento che sia successivamentenotificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesapatrimoniale sebbene e proprio l atto della riscossione la quale èconsentita mediante il ruolo stante la definitività del titolo a monte.Il ricorso è rigettato.* la complessità della questione di diritto sulla quale non siregistrano precedenti di questa Corte possono essere interamentecompensate le spese processuali. *La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso se dovuto.Dispone che in caso di diffusione della presentesentenza/ordinanza siano omesse le generalità e gli altri datisignificativi.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023* in Roma nella camera di consiglio della prima sezionecivile addì 14 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso se dovuto.Dispone che in caso di diffusione della presentesentenza/ordinanza siano omesse le generalità e gli altri datisignificativi.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32197/2021Numero sezionale 3887/2023Numero di raccolta generale 26974/2023Data pubblicazione 21/09/2023* in Roma nella camera di consiglio della prima sezionecivile addì 14 settembre 2023.Il Presidente* *
Sentenza Cassazione n. 26974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris