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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29669/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 692_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per i reati di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen. e di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. unificati per il concorso formale - espone censure non consentite in sede di legittimità perché deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante, in quanto la Corte territoriale ha congruamente dato conto dell'esercizio del potere discrezionale conferitogli, richiamando gli elementi emersi nel corso del processo e valorizzando specificamente l'intensità del dolo e la gravità della condotta, caratterizzata dalla scelta di distruggere i beni in sequestro affidati alla sua custodia senza attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria; Rilevati:5, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 692_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per i reati di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen. e di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. unificati per il concorso formale - espone censure non consentite in sede di legittimità perché deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante, in quanto la Corte territoriale ha congruamente dato conto dell'esercizio del potere discrezionale conferitogli, richiamando gli elementi emersi nel corso del processo e valorizzando specificamente l'intensità del dolo e la gravità della condotta, caratterizzata dalla scelta di distruggere i beni in sequestro affidati alla sua custodia senza attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria; Rilevati:5, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente