CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 giugno 1964; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 febbraio 1942; avverso la sentenza del 16 dicembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti giudizio per rispondere, nelle loro rispettive qualità (la Maffei amministratore unico fino al 2011 e il Cartechini, anche quale liquidatore, dal 2011 in poi, della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 30 marzo 2012), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi A, B e C), bancarotta fraudolenta documentale (capo D) e bancarotta impropria (capo E). All'esito del giudizio di primo grado, entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e la decisione è stata sostanzialmente confermata anche dalla corte d'appello, che si è limitata a riconoscere, per la sola Maffei, le circostanze attenuanti generiche (equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219 I. fall.) e a rideterminare, per entrambi, le pene accessorie originariamente irrogate. 2. Ricorrono per cassazione tanto la Maffei, quanto il Cartechini. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse della Maffei si compone di due motivi, connessi tra loro, con i quali si deduce, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'assenza di effettivi poteri gestori e, quindi, l'estraneità della ricorrente rispetto al compimento delle condotte contestate, riconducibili esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], suo marito, del quale sarebbe stata una semplice prestanome. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di quest'ultimo si compone, invece, di un unico motivo di ricorso con il quale di deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere la responsabilità del ricorrente fondandosi esclusivamente sulla relazione del curatore fallimentare e sugli esiti della consulenza disposta dal Pubblico Ministero. Si deduce, poi, in ordine ad un'operazione economica relativa all'anno 2008 (lamentando che la corte territoriale non avrebbe spiegato come tale operazione, in sé legittima, in quanto mero rimborso di finanziamenti infruttiferi, potesse essere ritenuta distrattiva) e alla cessione del ramo d'azienda (secondo la difesa, congruamente valutato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interessi della Maffei è inammissibile. La ricorrente deduce, sostanzialmente, la sua estraneità rispetto alla gestione societaria, circostanza non valutata dalla corte territoriale ed evincibile, secondo la prospettazione difensiva, dalla incontestata prosecuzione della [OSCURATO:SOCIETA]. da una precedente società, l'Inizio s.r.I., amministrata sempre dal marito. Ebbene, è pur vero che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi eventualmente nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166), ma la corte territoriale, nel disattendere analoga censura proposta in appello, ha dato conto di tutti gli elementi dai quali ha dedotto la piena partecipazione della Maffei alle condotte a lei contestata, individuati nella partecipazione pressoché totalitaria, nella stipula di atti pubblici o nella predisposizione dei bilanci, nei rapporti con i commercialisti o i funzionari bancari, nella partecipazione alle assemblee e nella sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. Ebbene, il ricorrente non si confronta con tutte queste analitiche analitiche argomentazioni offerte dalla corte, ma si limita a dedurre nuovamente il dato di un'asserita estraneità della Maffei rispetto alla gestione societaria. Né, sotto tale profilo, rileva la considerazione per cui la società fallita, formalmente amministrata dalla ricorrente, sarebbe in realtà la prosecuzione di altra società, l'Inizio s.r.I., anch'essa fallita, ma amministrata dal Cortechini. Il dato è assolutamente irrilevante in quanto non ha forza inferenziale rispetto all'effettiva gestione della seconda società. 2. Anche il ricorso proposto dal Cortechini è inammissibile. Come si è detto, il ricorrente, oltre a dedurre genericamente il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere la responsabilità del ricorrente sulla sola relazione del curatore fallimentare o del consulente del Pubblico Ministero (non evidenziando eventuali difetti di motivazione), argomenta in ordine a dati fattuali estranei alle condotte contestate e non ne evidenzia il rapporto logico ed economico esistente con queste ultime. Manca, quindi, con riferimento a queste ultime censure, un concreto addentellato alla motivazione della sentenza censurata, della quale non è dato capire i capi o i punti oggetto di censura. In questi termini, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della