CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 26330/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21117-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 974/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 1066/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . Oggetto R.G.N.21117/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC Rilevato che Con sentenza del 8.1.18 n. 974, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] – CIPAG - – avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento della sua iscrizione d’ufficio alla CIPAG con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], perché dal 2008 al 2014 aveva compiuto cinque atti propri della professione di geometra (4 atti DOCFA e 1 atto Pregeo) a titolo gratuito, nell’interesse dell’azienda del marito presso cui era stata assunta ed essendo stata iscritta all’Inps, nella gestione speciale coltivatori diretti, con cancellazione dalla Cassa geometri dal 2003. Il tribunale aveva accolto il ricorso, perché il requisito dell’esercizio dell’attività professionale con carattere di continuità ed esclusività, come previsto dall’art. 22 della legge 773/82, ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa, non poteva essere derogato e/o abrogato da norme di rango statutario e regolamentare (pur se approvate da decreti ministeriali), quale l’art. 5 dello statuto della Cassa che prevedeva, secondo quanto deliberato dal Comitato dei delegati della CIPAG nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002, l’iscrizione automatica alla [OSCURATO:PERSONA], per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo dei Geometri (che costituiva presunzione di esercizio della professione), pur se l’attività era svolta in forma occasionale, salva la possibilità di avvalersi delle ipotesi tassative di esenzione, contemplate dal medesimo statuto. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CIPAG ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 (come modificato e interpretato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dall’art. 1 comma 488 della legge n. 413/13), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la previsione dell’art. 5 dello statuto CIPAG (in tema di automatismo, tra iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] e iscrizione alla Cassa professionale) esulasse dall’alveo dei poteri delegati agli enti previdenziali, ex art. 509/94, così che l’autonomia normativa delle Casse sarebbe circoscritta ai provvedimenti “nominati” di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 ossia, relativamente agli interventi di variazione delle aliquote e di parametrazione dei coefficienti di rendimento. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, oltrechédell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con DM 27/02/13, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/Cassa, ex art. 1 l. 37/67), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria. Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21). Va precisato che, secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero- professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità. Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che non ricorrevano le condizioni di esenzione sopra indicate ma che [OSCURATO:PERSONA] era rimasta iscritta all’Albo dei Geometri, pur avendo affermato di aver cessato la libera professione nell’anno 2000 ed aveva compiuto dal 2008 al 2014 cinque atti propri della professione di geometra; va, pertanto, rilevato che tali circostanze denotano un esercizio effettivo della professione, quand’anche sporadico e/o episodico e pur essendo coadiuvante nell’azienda agricola del marito ed iscritta anche alla [OSCURATO:PERSONA], correttamente (alla stregua dei superiori principi) la CIPAG l’aveva iscritta d’ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] richiedendole il contributo minimo a partire dal 2009. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente g