CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 47081/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 065JG50), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona impugna l'ordinanza con cui il Tribunale medesimo non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], effettuato dai Carabinieri di Noli il 23 luglio 2021, nella ritenuta flagranza dei delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., per aver egli opposto resistenza fisica a tali militari, anche sferrando ad uno di essi un calcio e così procurandogli lesioni lievi. 2. Sostiene l'autorità ricorrente che tale ordinanza violi i parametri normativi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., e presenti una motivazione manifestamente illogica. Il Tribunale, infatti, ha escluso che la pericolosità dell'imputato sia «allarmante», presupposto, questo, tuttavia non richiesto dalla norma; ha valorizzato la mancata comprensione, da parte di costui, della lingua italiana, che, tuttavia, è circostanza inconferente; ne ha valutato, infine, in modo parcellizzato la complessiva condotta, che invece è stata caratterizzata da plurimi contegni violenti, lungo un arco temporale di varie ore (lancio di una pietra, spintoni verso un cittadino offertosi di fare da interprete con i poliziotti, distruzione del documento in suo possesso, strappato dalle mani degli agenti di polizia, calcio verso uno di costoro). 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale, ritenendo fondato il ricorso e chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per giurisprudenza unanime, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (tra moltissime altre, Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Haraich, Rv. 252949). 3. Il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato tale principio, ma ne ha fatto erronea applicazione, avendo valorizzato l'assenza di una pericolosità particolarmente accentuata, quale si desume dall'impiego del predicato «allarmante», che tuttavia non è richiesta dalla norma e, che, comunque costituisce un aspetto rimesso alla valutazione degli operanti e censurabile solo nei limiti della irragionevolezza. Inoltre, la rilevanza attribuita dal Tribunale alle "barriere linguistiche" non è congruente con il tipo di condotta, consistita non già in un contegno reattivo d'impeto e momentaneo, scaturito da possibili incomprensioni, bensì in un'opposizione protrattasi a più riprese ed in momenti e contesti differenti. Deve, perciò, concludersi che gli elementi evidenziati dal Pubblico ministero ricorrente, incontroversi nella loro verificazione, sorreggono agevolmente un giudizio di ragionevolezza della valutazione di gravità del fatto e di pericolosità dell'indagato compiuta dalla polizia giudiziaria operante, tanto più se letti in modo complessivo e coordinato tra loro. 4. A norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., pertanto, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, perché emessa in violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., e, per l'effetto, l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] dev'essere dichiarato legittimo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiarando legittimo l'arresto. Così deciso il 25 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] o Ro, ati [OSCURATO:PERSONA]