CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché riproduce censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito e perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione sia della concreta gravità del fatto (il possesso di una bomba carta ritrovata poco prima dell'inizio della partita [OSCURATO:PERSONA]), sia della biografia criminale dell'imputato, il quale è gravato da due precedenti condanne per fatti di violenza alla persona; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2