CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 31539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le concclusìonì del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 14 ottobre 2019, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza di norme stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa comunicazione al difensore, per via telematica da parte della Corte di appello, delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, ragione per la quale la difesa non ha prodotto le proprie conclusioni, date erroneamente per presentate dalla sentenza. 2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello depositati in data 28 gennaio 2022, segnatamente con riguardo alla prospettata sussistenza della scriminante dello stato di necessità, quantomeno nella veste putativa. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente primo motivo. 2. Dalla verifica atti - consentita in ragione della natura processuale del motivo dedotto - non risulta alcuna comunicazione della requisitoria del prkuratore generale al difensore nè risultano presentate conclusioni scritte della difesa, erroneamente indicate in sentenza. Pertanto, fondata è la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa in conformità al condivisibile orientamento secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del di. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021,H.,Rv. 281152), essendosi spiegato in motivazione che, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, ha precisato che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare, imponendo di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello