CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 35326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5690/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1678/2017 depositata il 03/11/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. Udito il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dato parere favorevole alla sospensione; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marello. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] e poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione stipulati dalla società contribuente, in relazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale; che l’Ufficio contestava alla società contribuente la natura accessoria delle prestazioni assicurative rispetto al rapporto principale, per cui non sarebbero potute rientrare nell’esenzione di imposta di cui all’art. 10, primo comma, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, bensì nell’appalto di servizi a termini di cui all’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, quali prestazioni accessorie; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 3 novembre 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello, ritenendo che le prestazioni assicurative fossero autonome dalle prestazioni di servizi erogate dalla società contribuente, evidenziando come la prestazione assicurativa erogata dalla società contribuente fosse da inquadrare nel mandato senza rappresentanza; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria, formulando ulteriormente il controricorrente istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenzadel termine di cui al comma 7». P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022, dispone