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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46749/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto di due diverse sentenze.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - il motivo dì ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in prìmo luogo, pretende di retrodatare la partecipazione all'associazione di stampo mafioso di otto anni, contro l'accertamento del giudice della cognizione e, dall'altra, presuppone che i reati fine dì un'associazione per delinquere siano riuniti per continuazione con il delitto associativo, tesi ripetutamente smentita dalla giurisprudenza di legittimità.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto di due diverse sentenze. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il motivo dì ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in prìmo luogo, pretende di retrodatare la partecipazione all'associazione di stampo mafioso di otto anni, contro l'accertamento del giudice della cognizione e, dall'altra, presuppone che i reati fine dì un'associazione per delinquere siano riuniti per continuazione con il delitto associativo, tesi ripetutamente smentita dalla giurisprudenza di legittimità. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris