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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1245/2012

ECLI:EU:T:2012:297
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (juge des référés) del 13 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio (causa T-656/11 R II) «Procedimento sommario — Non luogo a provvedere» Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una decisione modificata in corso di casa –[OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto — Non luogo a provvedere (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 7-8) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11) e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche l’entità dal nome «[OSCURATO:PERSONA]».

Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (juge des référés) del 13 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio (causa T-656/11 R II) «Procedimento sommario — Non luogo a provvedere» Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una decisione modificata in corso di casa –[OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto — Non luogo a provvedere (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 7-8) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11) e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche l’entità dal nome «[OSCURATO:PERSONA]». Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1245/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris