Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1245/2012
ECLI:EU:T:2012:297
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (juge des référés) del 13 giugno 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio
(causa T-656/11 R II)
«Procedimento sommario — Non luogo a provvedere»
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una decisione modificata in corso di casa –[OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto — Non luogo a provvedere (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 7-8)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°
dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319,
pag. 11) e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle
persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche l’entità dal nome «[OSCURATO:PERSONA]».
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.
2)
Le spese sono riservate.